Adempimenti

L’esterometro monitora anche le vendite fuori dal volume d’affari

Restano casi in cui la norma Iva non richiede di fatturare operazioni verso soggetti Ue. In queste ipotesi serve l’invio allo Sdi, ma va chiarito come neutralizzare la transazione

di Giampaolo Giuliani

Con la circolare 26/E di giovedì scorso, l’agenzia delle Entrate dà alcuni chiarimenti sull’obbligo di trasmissione delle operazioni transfrontaliere – il cosiddetto esterometro – che dal 1° luglio scorso prevede l’emissione di una fattura o di un documento elettronico da inviare allo Sdi per ogni singola operazione, anziché mediante la trasmissione massiva trimestrale dei dati alle Entrate.

In verità, fino al 30 giugno era già possibile trasmettere le fatture elettroniche dei dati in alternativa alla trasmissione trimestrale, ma si tratta di una scelta dell’operatore che poteva optare per tale soluzione, in alternativa alla trasmissione massiva con frequenza trimestrale.

Tuttavia, oggi che la fatturazione elettronica nei confronti di operatori economici non residenti è l’unico strumento che consente di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, non sono più rinviabili i problemi connessi a questo adempimento. La circolare 26/E in parte risponde a queste esigenze (si veda la scheda) così come è stato fatto anche dal Governo con il Dl Semplificazioni (Dl 73/2022). In particolare, quest’ultimo, ritoccando il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, ha dato indicazioni chiare su come agire in caso di operazioni transfrontaliere di piccolo importo, prevedendo l’esclusione dalla trasmissione degli acquisti di beni e servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, di importo pari o inferiore a 5mila euro.

Ma se si può dire risolto il tema delle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, almeno per quanto riguarda le operazioni di importo ridotto, resta da comprendere come gestire le altre operazioni per le quali ai fini della disciplina non vi è obbligo di emettere fattura.

Ci riferiamo, in particolare, alle modalità che devono essere adottate per gestire le operazioni nei confronti di soggetti non residenti per i quali non vi è l’obbligo della fatturazione elettronica. È questo il caso, ad esempio, delle operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) e al numero 9) dell’articolo 10 del decreto Iva, «territorialmente non rilevanti in Italia». Per queste operazioni, infatti:

● non deve essere emessa fattura quando sono rese nei confronti di soggetti stabiliti nella Ue (ai sensi della lettera a, comma 6-bis, articolo 21 del decreto Iva);

● permane l’obbligo dell’emissione della fattura per quelle effettuate nei confronti di soggetti residenti al di fuori dell’Unione (ai sensi della successiva lettera b).

Al riguardo si ipotizzi l’addebito di interessi a un cliente francese e a uno svizzero. A norma di legge nei confronti di quest’ultimo è necessario emettere fattura, mentre nei confronti del cliente francese la fattura non deve essere emessa. In questo caso come ci si deve comportare ai fini dell’esterometro? Secondo quanto indicato nella circolare 26/E è indubbio che si debba emettere fattura, ma – questo è il punto – come deve essere differenziata dalle altre fatture perché non concorra a formare il volume d’affari?

Questo è un esempio, ma si pongono gli stessi interrogativi e dubbi per le note di variazione previste su base opzionale dall’articolo 26 del decreto Iva. In questo caso, quando si intrattengono rapporti con operatori esteri, in special modo di altri Paesi membri Ue, le note di variazione diventano obbligatorie?

Purtroppo a questi interrogativi la circolare 26/E non dà risposta. Probabilmente, sotto questo profilo, lo sforzo profuso dall’amministrazione finanziaria nel redigere la circolare si scontra con l’insormontabile difficoltà di ricorrere allo strumento della fatturazione elettronica per rilevare delle operazioni non contemplate dalla disciplina Iva. Sicuramente sarebbe stato più semplice per gli operatori creare un’esatta corrispondenza tra l’obbligo dell’esterometro con la rilevanza ai fini Iva dell’operazione di riferimento, in modo da avere la certezza che un’operazione per la quale sia stata emessa una fattura ai fini Iva sia anche la base per la compilazione dell’esterometro.

Nella circolare 26/E

- Sì alle operazioni con privati non residenti
- Gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati transfrontalieri
- Il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero è “mobile” e non è fisso ed è legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
- Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un ulteriore obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati.
- La trasmissione dei dati delle operazioni passive nell'ambito dell’esterometro consente di assolvere agli obblighi di autofatturazione di cui all'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72- Nel caso di emissione di una fattura in formato Xml, trasmessa via Sdi, tale fattura deve essere conservata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Dpr 633/72

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