I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 18 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 marzo 2022, n. 101

Cessioni e vendite a distanza intra-Ue tramite commissionari alla vendita

Si applica il regime di non imponibilità – ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), Dl 331/1993 – alle cessioni intra-Ue dirette e alle vendite a distanza intra-Ue poste in essere con l'ausilio di un commissionario alla vendita. Il regime opera sia nel rapporto tra il committente ed il commissionario sia nel rapporto tra quest'ultimo e il cliente finale. L'operazione è così strutturata: un mandante italiano (IT) vende beni ad una mandataria (senza rappresentanza, nella specie tramite un contratto di commissione) olandese (NL), la quale a sua volta cede beni a clienti non soggetti passivi residenti in Stati Ue diversi dall'Italia. IT emette fattura nei confronti di NL, e quest'ultima, con la posizione Iva aperta nello Stato membro di destinazione dei beni (Stato in cui avviene il consumo), emette il documento nei confronti del cliente finale con applicazione dell'Iva locale. La merce è trasferita direttamente da un magazzino di IT al cliente finale italiano o estero. L'agenzia chiarisce che l'articolo 41 citato, che disciplina le cessioni intra-Ue, va interpretato alla luce della nozione di cessione di bene derivante dalla Direttiva Iva e dalla disciplina Iva del mandato senza rappresentanza (di cui il contratto di commissione rappresenta una tipologia specifica). In tale nozione vi rientra non solo il trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà dal cedente al cessionario ma anche i «passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione» (articolo 14, paragrafo 2, lettera c), Direttiva 2006/112/Ce e articolo 2, comma 1, numero 3), Dpr 633/1972). Quanto alla documentazione probatoria circa l'avvenuto trasferimento fisico dei beni dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente, nei casi in cui non sia possibile applicare le presunzioni di cui all'articolo 45-bis, Regolamento Ue 282/2011, possono essere tratti spunti dalla prassi nazionale (Cm 12 maggio 2020, n. 12/E). Nel caso in esame la dimostrazione dell'avvenuto trasporto a destinazione avverrebbe grazie a uno specifico set documentale, comprendente: il cd. AWB (air way bill) di presa in carico della merce da parte del trasportatore, un report in cui vengono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate, e un SBI (self bill invoice) contenente una dichiarazione circa l'avvenuta spedizione a destino. Con questo documento di prassi – e coerentemente con la nuova disciplina che regola le transazioni a catena (articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/Ce) – viene superata la precedente interpretazione, fornita con la Rm 9 luglio 2001 n. 115, laddove si era affermato che «attesa la mancanza di una specifica disposizione che estenda il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie anche al rapporto tra committente e commissionario che agisca in nome proprio, si conferma che quest'ultimo rapporto dovrà essere assoggettato all'imposta, quale operazione interna».

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 marzo 2022, n. 102

Nota di credito: non ammessa per i crediti prescritti

In caso di prescrizione del credito (es. per inerzia del creditore), non è possibile avvalersi della facoltà di ridurre la base imponibile e l'Iva attraverso note di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972. Nel caso di specie, in relazione al comma 2 del citato articolo 26 (che ammette la rettifica nei casi di dichiarazione di nullità o annullamento, revoca, risoluzione o rescissione «e simili», ovvero in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose), nello svolgimento di un concordato preventivo, la domanda di insinuazione al passivo da parte del creditore è stata rigettata per intervenuta prescrizione del credito. L'agenzia, pertanto, rileva che non vi siano i presupposti per operare una variazione in diminuzione in quanto la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per incapienza del debitore, bensì per inerzia ingiustificata del creditore. L'agenzia precisa che la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure «simili» a quelle enucleate dalla norma. La stessa, infatti, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell'operazione resa (così alterando definitivamente il rapporto tra le parti), consegue – diversamente dalle ipotesi di risoluzione o recesso – all'inerzia ingiustificata del creditore. Ne deriva che la prescrizione del credito non rappresenta autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione in base all'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, che, riferendosi anche alle figure «simili» alle cause di «nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione», consente di valorizzare ragioni ulteriori per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; tra queste ragioni non vi rientra la prescrizione del credito.

Irpef/Oneri deducibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 marzo 2022, n. 117

Maggiori contributi previdenziali rimborsati al datore di lavoro

Costituisce onere deducibile dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir) la maggior quota contributiva a carico del lavoratore derivante dall'erronea applicazione del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, legge 335/1995), la quale dev'essere restituita all'ex datore di lavoro. Si tratta, infatti, di un'integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, e, dunque, deducibili ai sensi del citato articolo 10. Va precisato che, ai fini della deducibilità, applicandosi il criterio di cassa occorre fare riferimento al periodo d'imposta in cui il lavoratore rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro e non all'annualità in cui l'ex datore di lavoro è stato chiamato a versare (ed ha versato) – a seguito di diffida ad adempiere – la maggior quota contributiva a carico del dipendente, regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie. Al fine di documentare le somme oggetto di deduzione, è possibile utilizzare una Certificazione Unica (CU) rilasciata dall'ex datore di lavoro che attesti le somme oggetto di deduzione, con l'inserimento di un'annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

Successioni e donazioni/Atti esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 marzo 2022, n. 103

Fondi speciali a favore di persone disabili: esenzione per gli atti mortis causa che destinano beni

L'agenzia si pronuncia in relazione all'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 6, legge 22 giugno 2016, n. 112 (legge «Dopo di Noi»). In particolare, viene precisato che, al sussistere di specifiche condizioni disposte dalla normativa vigente, è possibile applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al citato articolo 6 anche agli atti mortis causa con cui, in sede di successione, beni e diritti vengono destinati a fondi speciali (di cui all'articolo 1, comma 3, legge 112/2016) istituiti in favore di persone con disabilità grave. Nello specifico, gli istanti vorrebbero conferire al fondo, tramite l'intestazione fiduciaria a un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già assegnati alla figlia e altri beni dei genitori, nonché nominare un gestore (e un suo sostituto in caso di necessità) attraverso cui realizzare la progressiva presa in carico della figlia già durante l'esistenza in vita dei genitori. L'agenzia, ricordando che la ratio della legge «Dopo di Noi» è quella di garantire l'assistenza ai figli gravemente invalidi dopo la morte dei genitori, ritiene che l'esenzione suddetta possa essere applicata anche ai trasferimenti operati per successione, oltre a quelli derivanti da atti inter vivos, non essendoci alcuna esclusione specifica.

Immobili/Bonus edilizi

Dm Transizione ecologica 14 febbraio 2022, GU 16 marzo 2022, n. 63

Prezzario Mite: limiti massimi di spesa per i bonus edilizi

Il Decreto che fissa i massimali di spesa per gli interventi agevolabili con il Superbonus 110% e definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) è giunto in Gazzetta. Il provvedimento tiene conto dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'inflazione; in particolare, i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l'ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell'inflazione. Le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata dall'Allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'articolo 121, comma 2, Dl 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione (per il Superbonus 110%) sia di esercizio dell'opzione di cessione del credito (anche mediante lo sconto in fattura) ai sensi dell'articolo 121, comma 1, Dl 34/2020. Le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell'eterogeneità dei possibili interventi e, pertanto, sono escluse le seguenti voci: Iva, oneri professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Per le fattispecie i cui costi non sono previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l'asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 marzo 2022, n. 118

Superbonus e sconto in fattura: il caso del pro-rata di detrazione Iva

L'Iva indetraibile concorre alla formazione del costo che dà diritto alla detrazione. In caso di applicazione del pro-rata (articolo 19, comma 5, Dpr 633/1972) l'ammontare dell'imposta indetraibile viene definitivamente determinato in sede di dichiarazione Iva annuale. In tale momento – in cui viene individuata la percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico – l'importo non detratto potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi. L'articolo 19 dispone che, in caso di applicazione del pro-rata di detrazione, questa – nel corso dell'anno – è «provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno», in sede di dichiarazione annuale. Sulla base di questo assunto, l'opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'Iva (in pratica si applica uno sconto parziale). L'affermazione offerta dall'agenzia trae spunto dal comma 9-ter, dell'articolo 119, Dl 34/2020, il quale richiama la specifica disposizione recata dall'articolo 19. Con riferimento, poi, all'Iva indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto. L'agenzia precisa che, come si evince dalla lettura della norma, il comma 9-ter dell'articolo 119 trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus (ad esempio non si applica al bonus facciate).

Immobili/Locazioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 marzo 2022

Locazioni brevi: dal 2023 la comunicazione deve riportare anche i dati catastali

Vengono modificate le istruzioni per la comunicazione delle locazioni brevi, che avviene tramite trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate (articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50). In particolare, dal 2023, nella comunicazione dei dati delle locazioni brevi, gli intermediari – residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per il tramite dei quali vengono conclusi contratti di locazione breve – dovranno inserire obbligatoriamente anche i dati catastali degli immobili locati, nonché l'anno di riferimento. Fino alle comunicazioni dei dati riferiti all'anno 2022 l'indicazione resta facoltativa (Provvedimento agenzia delle Entrate 132395/2017).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2022

Impianti di compostaggio: approvato il modello per chiedere il bonus

Sono state definite le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 831 a 834, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Provvedimento in esame approva il modello di comunicazione e le relative istruzioni di compilazione. Il bonus spetta nella misura del 70% delle spese – documentate e rimaste a carico del contribuente – sostenute entro il 31 dicembre 2022. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare, purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), Dlgs 152/2006, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento del credito. I modelli di comunicazione per l'accesso all'agevolazione dovranno essere inviati nel 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento. Sarà cura dell'agenzia individuare anche, con apposito provvedimento, la percentuale del credito spettante per ciascuna richiesta. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa ammesso (1 milione di euro per l'anno 2023) e il credito d'imposta relativo a tutte le comunicazioni presentate.

Agevolazioni/Prima casa

Principio di diritto 17 marzo 2022, n. 1

Agevolazioni «prima casa» e immobile inagibile

Spetta il beneficio fiscale per la «prima casa» (articolo 1 della Tariffa, Parte I, nota II-bis, allegata al Dpr 131/1986) nel caso di acquisto di un altro immobile con la medesima agevolazione in presenza di un'oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile pre-posseduto, dichiarato inagibile dall'Autorità competente (e dunque indisponibile per il proprietario, come nel caso di immobile oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 Codice di procedura penale ovvero di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata). La predetta inidoneità dev'essere oggettiva ed assoluta, attestata da idonea documentazione e derivare da situazioni indipendenti dalla volontà del contribuente (Corte di Cassazione 22 luglio 2021, n. 20981; Corte di Cassazione 8 gennaio 2010, n. 100; Rm n. 107/E/2017). Secondo parte della giurisprudenza l'inidoneità sopraggiunta può derivare anche dalle mutate esigenze dell'espandersi della famiglia o per avvenuta locazione della precedente prima casa (Corte di Cassazione 22 luglio 2021, n. 20981; Corte di Cassazione 5051/2021; Corte di Cassazione 19989/2018).

Redditi dei fabbricati/Rendita catastale

Circolare agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 7/E

Rendite immobiliari: rettifica di quanto proposto tramite la procedura DOCFA

L'agenzia fa il punto sui termini per la rettifica della rendita catastale «proposta» (tramite la procedura DOCFA, di cui al Dm 701/1994), nonché sull'efficacia della rendita attribuita. Tramite la cennata procedura informatica il contribuente può formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in Catasto, mentre l'Ufficio ha dodici mesi di tempo – dalla data di presentazione delle dichiarazioni – per determinare la rendita catastale definitiva. Il termine menzionato (articolo 1, comma 3, Dm 701/1994) è, per consolidata giurisprudenza, ordinatorio e non perentorio (Corte di Cassazione 34246/2019; Circolare agenzia del Territorio n. 7/2005), per cui il superamento di esso non determina la decadenza del potere di verifica in capo all'Amministrazione fiscale. Inoltre, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali (articolo 74, comma 1, legge 342/2000) hanno efficacia a partire dalla data di notifica, ma ciò non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 3160/2011).

Redditi di impresa/Rivalutazione e riallineamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, n. 106

Rivalutazione e riallineamento fiscale dei beni d'impresa: chiarimenti

In relazione alla disciplina della rivalutazione/del riallineamento fiscale dei beni d'impresa, ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) l'agenzia risponde a diversi quesiti.

1) Riallineamento fiscale ai maggiori valori contabili

Nel rispondere ad un soggetto Ias adopter che si occupa di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di sua proprietà, costituito sia da immobili strumentali che ad uso investimento, viene fornito un chiarimento in ordine all'importo da riallineare nell'ipotesi in cui i principi IAS/IFRS non prevedano lo scorporo dell'area sottostante al fabbricato (immobili diversi da quelli «cielo-terra») diversamente da quanto previsto ai fini Ires (articolo 36, comma 7, Dl 223/2006). L'agenzia esclude la possibilità di calcolare il disallineamento in riferimento al solo fabbricato (senza il terreno): il valore fiscale va allineato al maggiore valore contabile considerato l'intero asset. In altre parole, occorre confrontare il valore contabile complessivo indistinto (comprensivo di fabbricato e area sottostante, unitariamente considerati), con il corrispondente valore fiscale complessivo. Una volta calcolato il maggior valore fiscale dell'immobile oggetto di riallineamento - al quale commisurare l'imposta sostitutiva del 3% - bisogna determinare la quota del delta riferibile, rispettivamente, al fabbricato (ammortizzabile) e al terreno (non ammortizzabile) applicando le percentuali previste dal citato articolo 36 (20% o 30%).

2) Individuazione dei beni oggetto di riallineamento/rivalutazione

Per «singolo bene» può intendersi il singolo elemento individuato nel registro dei beni ammortizzabili tenuto dalla società. Nel caso in cui tale bene sia costituito da più unità immobiliari iscritte distintamente in Catasto, la rivalutazione dovrà riguardare la sua unitarietà, essendo esclusa la possibilità di operare scissioni come invece previsto ai fini catastali.

3) Riserva in sospensione d'imposta

Nell'ipotesi in cui il disallineamento Irap sia di importo superiore, sul singolo bene, rispetto a quello Ires e il riallineamento sia effettuato anche ai fini Irap, va iscritta una riserva in sospensione d'imposta. Secondo l'agenzia è sufficiente apporre il vincolo in sospensione d'imposta soltanto per un ammontare di riserve pari all'importo oggetto di riallineamento ai fini Ires, al netto della relativa quota d'imposta sostitutiva, corrispondente al disallineamento Ires. Di conseguenza, l'importo dei maggiori disallineamenti Irap oggetto di riallineamento e la relativa quota d'imposta sostitutiva di pertinenza non assumono alcuna rilevanza ai fini del calcolo dell'ammontare delle riserve di patrimonio netto da vincolare in sospensione d'imposta.

Redditi di impresa/Riallineamento

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, nn. 108 e 112

Riallineamento fiscale di asset immateriali per i portafogli clienti degli Ias adopter

Per «portafogli contratti e clienti» s'intende un insieme dei portafogli contratti derivanti dall'acquisizione di diverse società attraverso operazioni di aggregazione aziendale. Le «liste clienti» comprendono svariati tipi di informazioni quali l'anagrafe del cliente, ma anche l'affidabilità creditizia e i comportamenti dello stesso in merito ai consumi. Si tratta, secondo i principi contabili internazionali (IFRS 3) di asset immateriali e, come tali, possono fruire del riallineamento di cui all'articolo 110, comma 8, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), con possibilità di allineare i maggiori valori iscritti in bilancio al costo fiscale. Il riconoscimento fiscale è ammesso a condizione che detti beni immateriali siano ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuato il riallineamento e che non abbiano precedentemente ricevuto un riconoscimento fiscale, in tutto o in parte, sotto una diversa qualificazione.

Redditi di impresa/Passività finanziarie

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, n. 113

Derecognition su passività finanziarie: interessi passivi

Ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti Ires devono tener conto del limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 3, del Tuir. Tali limitazioni sono applicabili nei confronti di qualunque forma di debiti che, in base alla relativa sostanza economica, sono tra loro economicamente equivalenti. In particolare, una componente di reddito si qualifica come interesse (onere o provento) se soddisfa tre requisiti: 1) la qualificazione tra gli interessi deve derivare dall'applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa; 2) la qualificazione dev'essere confermata fiscalmente a livello normativo (in particolare dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, legge 244/2007, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, Dlgs 38/2005 e dell'articolo 13-bis, comma 11, Dl 244/2016); 3) gli interessi devono derivare da un'operazione o rapporto contrattuale avente una causa finanziaria o, comunque, contenente una componente di finanziamento significativa. Chiarito ciò, l'agenzia analizza il caso della perdita da derecognition, derivante dal rifinanziamento di quattro prestiti obbligazionari (con condizioni sostanzialmente differenti dalle obbligazioni già emesse) e rilevata tra gli oneri finanziari nel conto economico, in qualità di onere finanziario assimilato agli interessi passivi. Considerato che l'IFRS 9 impone di rappresentare e valutare unitariamente la contemporanea estinzione dei precedenti prestiti obbligazionari e l'emissione della nuova obbligazione, alla stregua di una rinegoziazione determinante una variazione sostanziale dei termini originari delle passività finanziarie esistenti, discende che l'azienda deve imputare a conto economico un componente reddituale in misura pari alla differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il corrispettivo pagato dalla società (pari, nel caso di specie, alla sommatoria degli oneri di transazione connessi all'indebitamento esistente, non essendo stato previsto alcun premio di rimborso anticipato agli obbligazionisti). In pratica, va iscritto a conto economico il costo o la commissione sostenuti, mentre non può applicarsi il metodo del costo ammortizzato (paragrafo B.3.3.6, Allegato B dell'IFRS 9). Non potendo desumersi – dalle indicazioni contenute nel bilancio – altra natura di questa componente reddituale, l'agenzia ritiene che alla perdita da recognition si applichino le limitazioni previste dall'articolo 96 del Tuir. Infatti, l'onere va considerato accessorio ad un contratto avente causa finanziaria. Va, quindi, esclusa l'assimilazione a sopravvenienze passive, di cui all'articolo 101, comma 4 del Tuir, deducibili nel periodo di imputazione a conto economico. Risultano altresì deducibili le spese legali sostenute dalla società a favore dei sottoscrittori del nuovo strumento obbligazionario, correlate e funzionali al buon esito della trattativa. A tal fine l'inerenza va valutata considerando l'interesse al rifinanziamento da parte della società (circostanza dalla quale risultava evidente il nesso funzionale di detti costi con l'attività di impresa).

Redditi di impresa/Principio di inerenza

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 marzo 2022, n. 115

Inerenza dei costi: bonus concessi ai clienti

La Risposta tende a qualificare l'inerenza dei costi all'attività d'impresa. Il caso riguarda un bonus monetario condizionato e non rimborsabile concesso a clienti in occasione del rinnovo del contratto, da una società che emette carte di credito. Secondo l'agenzia, le circostanze che hanno condotto a riconoscere il beneficio ad una categoria di clienti in presenza di un rischio significativo di estinzione del rapporto (stante la maggiore onerosità del servizio in relazione alla tipologia di cliente) e le modalità di riconoscimento dell'incentivo (ossia, un bonus non rimborsabile e condizionato al rinnovo annuale mediante pagamento della quota) appaiono idonei a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi, derivanti dalle quote annuali versate dai beneficiari della promozione e dalle commissioni derivanti dall'utilizzo delle carte di credito, che la società percepisce in relazione alle transazioni effettuate dai titolari delle carte di credito in esame. Pertanto, l'iniziativa presenta i caratteri di un'operazione di promozione commerciale che, in linea di principio, risulta soddisfare il principio di inerenza (il cui riferimento, secondo l'agenzia, si rinviene nell'articolo 109, comma 5 del Tuir).

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 marzo 2022

Interventi condominiali: proroga dell'invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Sono stati prorogati i termini per la comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, che hanno interessato le parti comuni condominiali di edifici residenziali. La proroga è giunta proprio il giorno della scadenza ordinaria (si veda sul punto il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022 che ha aggiornato le specifiche tecniche per l'invio dei dati 2021) che, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, Dl 124/2019 (Collegato alla Finanziaria 2020), era fissata al 16 marzo 2022. Il differimento interessa i soggetti individuati dall'articolo 2, Dm 1 dicembre 2016: in pratica, si tratta degli amministratori di condominio; la proroga non riguarda gli altri soggetti tenuti a trasmettere i dati all'agenzia delle Entrate (asili nido per le rette di frequenza; enti e fondi e casse e società di mutuo soccorso per le spese sanitarie rimborsate/contributi versati; impresari di pompe funebri per i servizi resi in caso di morte di persone; università statali e non statali per le spese di frequenza dei corsi universitari), per i quali la scadenza del 16 marzo 2022 è rimasta immutata.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, n. 11/E

Apparecchiature di telemedicina acquistate o noleggiate dalle farmacie: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene istituito il codice tributo 6959 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle farmacie per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, di cui all'articolo 19-septies, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori). Beneficiarie del bonus sono le farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti. Il contributo spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina. Il limite massimo dell'importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021. L'agevolazione, operante a seguito del Dm 30 ottobre 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Essa è fruibile dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data al beneficiario la comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione da parte del ministero della Salute. Il ministero della Salute trasmetterà all'agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; all'agenzia delle Entrate spetta la verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, n. 12/E

Cessione dei bonus edilizi: nuovi codici tributo per l'utilizzo dei crediti

Sono istituiti nuovi codici tributo (dal 7701 al 7707 e dal 7711 al 7717) per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell'articolo 121, Dl 19 maggio 2020, n. 34, da utilizzare per le comunicazioni delle opzioni inviate all'agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022 (i codici tributo che erano già stati istituiti con la Rm 28 dicembre 2020, n. 83/E restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022). Si ricorda che il citato articolo 121 consente al beneficiario di una detrazione derivante da lavori edili (inclusi anche Superbonus, ecobonus, sisma bonus, ecc.) di cedere quanto spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ovvero di cederlo al fornitore che ha eseguito i lavori sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito). Come detto, le possibilità sopra elencate sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l'efficientamento energetico, l'adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. In sede di compilazione del modello F24 i codici vanno esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» (o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna «importi a debito versati»). Nel campo «anno di riferimento» va indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito; per esempio, per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l'anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via. Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all'agenzia delle Entrate con i termini e le modalità stabilite dai Provvedimenti dall'agenzia delle Entrate in attuazione dello stesso articolo 121 (da ultimo il Provvedimento 3 febbraio 2022 che ha prorogato il termine al 7 aprile 2022 in luogo di quello ordinario del 16 marzo).

Fiscalità internazionale/SIIQ

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 marzo 2022, n. 109

Regime fiscale per le stabili organizzazioni: applicabile anche in caso di possesso di sole partecipazioni

Lo speciale regime fiscale – previsto dall'articolo 1, comma 141-bis, legge 296/2006 – destinato alle SIIQ si applica anche nel caso di possesso di sole partecipazioni e non anche di immobili destinati alla locazione (o alla loro conservazione). In particolare, nell'interpello si vuole sapere se una stabile organizzazione, che non possiede direttamente alcun immobile ma solo partecipazioni, possa validamente esercitare l'opzione per il regime SIIQ riservato alle stabili organizzazioni. Secondo l'agenzia, la norma citata ha esteso la possibilità di optare per il regime SIIQ anche alle società residenti in Paesi Ue o in Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella cd. white list, con riferimento alle stabili organizzazioni che esercitano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare «anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125». L'attività di locazione immobiliare delle stabili organizzazioni può dunque essere svolta – in via prevalente – anche mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale in parola.

Dogane/Import ed export

Nota agenzia delle Dogane 2 marzo 2022, n. 99410/RU

Russia e Bielorussia: misure restrittive nelle importazioni ed esportazioni

Attraverso l'integrazione nella banca dati TARIC (recante le informazioni di maggior dettaglio rispetto alla nomenclatura combinata e al sistema armonizzato delle voci doganali) sono state fornite indicazioni dei beni oggetto delle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina. Sono, infatti, state adottate misure restrittive (Regolamenti Ue nn. 2022/263, 2022/328, 2022/355) relative al commercio estero nei confronti di Russia, Bielorussia e dei territori di Donetsk e Luhansk. Si ricorda che sono anche vietate le esportazioni verso Russia e Bielorussia di beni Dual Use, ossia di beni e tecnologie che possono avere un utilizzo sia in ambito civile che militare. La decorrenza delle nuove misure è il 24 febbraio 2022 (in alcuni casi 2 marzo 2022), ad eccezione dei casi in cui l'esportazione ottemperi a un contratto concluso prima di tale data e avvenga in forza di un'autorizzazione richiesta all'Autorità competente (l'UAMA, per l'Italia) entro il 30 aprile. Sul punto si precisa che l'UAMA ha sospeso per un mese tutti i provvedimenti autorizzativi già rilasciati per l'esportazione verso Russia e Bielorussia (Provvedimento UAMA 7 marzo 2022, n. 6830); successivamente verrà valutata l'opportunità di ripristinare l'esecutività dei provvedimenti sospesi o di procedere a revocarli. È in vigore anche il divieto di esportazione di beni Dual Use qualora gli stessi siano destinati ad un uso non militare (scopi umanitari, usi medici e farmaceutici, ecc.) o a utenti finali non militari, salvo l'ottenimento di autorizzazione rilasciata dall'UAMA a seguito di specifica richiesta (per la modulistica si veda l'allegato VIII al Regolamento Ue n. 2022/328, che modifica l'allegato IX del Regolamento Ue n. 2021/821). Le merci per cui vige il divieto sono indicate nell'allegato II del Regolamento Ue n. 2022/263, e riguardano beni e tecnologie adatti all'uso in settori strategici, quali trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. Si veda anche l'elenco dei prodotti, indicati nell'allegato VI del Regolamento Ue n. 2022/328, che includono, tra l'altro, circuiti elettronici, semiconduttori e apparecchiature di comunicazione. Come annunciato nella Nota in commento – che riporta le necessarie informazioni suddivise per Paesi destinatari delle misure e corredate da tabelle esplicative – nel caso in cui l'operazione economica ricada in una delle deroghe previste dai Regolamenti Ue si dovrà rilasciare alle autorità doganali appositi certificati che consentano all'operatore di autocertificare la situazione derogatoria nella quale si trova. La violazione delle disposizioni recate dai nuovi Regolamenti Ue è sanzionata con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 250.000 euro, nonché la confisca dei beni che servirono a commettere il reato (articolo 20, Dlgs 15 dicembre 2017, n. 221; articolo 215 del TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea).