Imposte

Extraprofitti, calcoli al lordo delle perdite e deduzione Ace

La circolare 4/E precisa che solo le società di capitali e gli enti commerciali soggetti a Ires scontano il nuovo tributo sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico

di Luca Gaiani

Solo le società di capitali e gli enti commerciali soggetti a Ires scontano il nuovo tributo sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Lo precisa la circolare 4/E diffusa dalle Entrate. Per il calcolo del reddito 2022 che deve eccedere di oltre il 10% la media dei quattro anni precedenti si assume l’importo indicato al rigo RF63 del modello Redditi Sc. La circolare fornisce le istruzioni necessarie alle imprese operanti nel settore della elettricità, del gas e dei prodotti petroliferi per calcolare e versare il contributo di solidarietà previsto dai commi 115 e seguenti della legge 197/2022.

Quanto all’ambito soggettivo, la circolare, dopo aver fornito una lista esemplificativa dei codici Ateco interessati, precisa che, ancorché non espressamente previsto dalla legge, il nuovo tributo si applica esclusivamente ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di società estere) di cui all’articolo 73, lettere a), b), e d), del Tuir. Sono invece esclusi, oltre ai soggetti Irpef, gli enti non commerciali.

Con riferimento alla modalità di calcolo della base imponibile, la circolare precisa che occorre procedere per step. In primo luogo, si deve determinare la media del reddito (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione Ace) realizzato nei quattro esercizi 2018-2019-2020-2021; a tal fine, si potrà assumere, per le società ordinarie (che non hanno cioè optato per la trasparenza), il dato riportato al rigo RF63 del modello redditi. Il secondo passaggio è il calcolo del 10% della suddetta media quadriennale. Con il terzo step si procede a sommare la media del punto 1 con il 10% del punto 2, per poi sottrarre dal reddito (sempre al lordo delle perdite e dell’Ace) realizzato nel 2022 l’importo di cui al punto 3 (ottenendo la media maggiorata del 10%). Se la media quadriennale è negativa (da assumere pari a zero), la base imponibile è data semplicemente dal reddito del 2022.

Chi si è costituito dopo il 2018 tiene conto dei dati degli anni di effettiva attività, ragguagliando il reddito relativo all’annualità di inizio. Ad esempio, una società sorta nel 2020 calcolerà una media biennale (2020-2021). Chi si è costituito nel 2022, non è soggetto al tributo, mancando gli anni di media.

La base imponibile, come sopra calcolata, sconta un’aliquota pari al 50% e il risultato deve essere confrontato con il tetto dato dal 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In pratica, il tributo è pari al minore tra il 50% dell’imponibile e il 25% del patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il pagamento dell’imposta si effettua ordinariamente entro il 30 giugno 2023, salvo che per le società che approvano il bilancio 2022 nel mese di giugno 2023 (o successivamente), avvalendosi del termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364 del Codice civile), le quali verseranno il tributo entro il 31 luglio 2023.

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