Controlli e liti

Professionisti e Irap, pochi beni strumentali e compensi a terzi: due carte da giocare nelle vecchie liti

La manovra 2022 segna lo spartiacque per l’esclusione delle persone fisiche ma restano i contenziosi pendenti

di Alessandra Caputo

Niente autonoma organizzazione ai fini Irap per il professionista che impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, nonché lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Lo ha affermato la Ctr Toscana con la sentenza 27/2/2022, in linea l’orientamento assunto dalla Suprema corte. Sebbene a partire dal 2022, l’articolo 1, comma 8, della legge 234/2021 ha previsto la cancellazione dell’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, il principio affermato dai giudici toscani è interessante per i contenziosi ancora prendenti su questo tema.

L’autonoma organizzazione

L’Irap è disciplinata dal Dlgs 446/1997 e ha come presupposto l’esercizio abituale di una attività «autonomamente organizzata» diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’assenza di una definizione di «autonoma organizzazione» ha generato, nel corso degli anni, numerosi dubbi. L’articolo 2 del Dlgs 446/1997 dispone che l’attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto di imposta, mentre analoga previsione non c’è per imprenditori individuali/professionisti/artisti. In tal senso, la sentenza 156/2001 della Corte costituzionale aveva previsto che «mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui».

Dunque, per i contribuenti diversi dalle società, ai fini dell’assoggettamento o meno all’imposta regionale è necessario valutare, caso per caso, l’esistenza di autonoma organizzazione.

La giurisprudenza di legittimità

La Suprema corte ha spesso affrontato questo tema giungendo alla conclusione secondo cui sussiste autonoma organizzazione tutte le volte in cui il contribuente che esercita l’attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse e quando impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione.

L’esonero dal tributo regionale

Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla sentenza della Ctr Toscana in commento e riguardava il caso di un professionista che riteneva di non essere tenuto al versamento dell’Irap. La scarsità di beni strumentali posseduti (desunta dal registro dei cespiti) e l’esiguità di compensi corrisposti a un altro professionista per alcune prestazioni (circa 7mila euro su compensi complessivi di circa 160mila euro) hanno convinto i giudici della Ctr a respingere l’appello dell’Ufficio e a confermare la sentenza della Ctp Pisa che aveva considerato il professionista esonerato dall’Irap per assenza di un’autonoma organizzazione.

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