Adempimenti

Premio Inail o prima rata in scadenza il 16 febbraio

Termine del 28 febbraio per la dichiarazione delle retribuzioni

di Francesco Favi e Mauro Pizzin

Scadrà mercoledì 16 febbraio il termine di versamento in soluzione unica o della prima rata dei premi dovuti per l’autoliquidazione Inail 2021/2022 dal datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall’artigiano senza dipendenti. Entro quella data questi soggetti dovranno calcolare il premio anticipato per l’anno in corso sulla base del tasso comunicato loro dall’Inail, nonché effettuare il conguaglio dell’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive del 2021. Lo stesso termine è previsto per l’invio all’Istituto di una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte nel caso in cui il datore ritenga di erogare nell’anno un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021.

In alternativa, il premio potrà essere ripartito in quattro rate trimestrali in scadenza il 16 febbraio, il 16 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre, dando comunicazione della scelta tramite i servizi telematici previsti per le dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, le rate saranno aumentate degli interessi calcolati applicando il tasso medio dei titoli di Stato, il cui ammontare è stato reso noto dall’Inail con istruzione operativa dell’11 gennaio scorso.

Entro il 28 febbraio andrà poi presentata la dichiarazione delle retribuzioni tramite i servizi telematici “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salati” nel caso di datori lavoratori titolari di Posizioni assicurative territoriali (Pat) ed esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio” nel caso dei datori del settore marittimo titolari di Posizioni assicurative navigazione (Pan).

L’imputazione tariffaria

In vista della scadenza per l’autoliquidazione è bene ricordare che, oltre all’esatta quantificazione delle retribuzioni utili per il calcolo, il datore di lavoro deve anche effettuare la corretta imputazione delle stesse alle diverse voci di tariffa, se più d’una.

Si tratta di una valutazione articolata, da cui dipende non soltanto il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi ma anche la misura dei premi da versare. Se per errore questi risulteranno inferiori al dovuto, l’Inail potrà richiedere la differenza, anche per l’eventuale pregresso, irrogando le relative sanzioni. Se superiori, il datore di lavoro sosterrà invece un maggior esborso.

In questo contesto, si ricorda in particolare che è onere del datore di lavoro individuare quei casi in cui il lavoratore, oltre a svolgere attività d’ufficio, si trovi ad accedere a cantieri, opifici e simili. Il tema è stato oggetto più volte di indicazioni da parte dell’Istituto, di recente con le istruzioni tecniche della tariffa dei premi 2019.

In tale evenienza, il datore di lavoro deve operare la corretta imputazione delle retribuzioni dei lavoratori, in genere personale tecnico, su di una o più voci. Nel caso in cui tale personale non partecipi alla lavorazione, è previsto il riferimento a un’apposita voce, la 0723, che prevede la tutela sia per l’attività d’ufficio, sia per quella svolte negli ambienti produttivi o cantieri (del proprio datore di lavoro o di terzi), sia per l’uso dell’autovettura. È il caso, ad esempio, del lavoratore che sia solito recarsi in reparto per compiere verifiche progettuali, oppure del cosiddetto assistente contrario nei cantieri edili. Tuttavia, quando la mansione preveda la partecipazione alla lavorazione, compresa la sua gestione - si pensi, ad esempio, al caporeparto o al direttore di cantiere - si configura un’attività complessa, quindi le retribuzioni andranno imputate sia alla voce relativa all’attività d’ufficio, la 0722, sia a quella della lavorazione che rileva. Le istruzioni tecniche richiamate restano tuttavia necessariamente generiche, così come le Faq rilasciate dall’Inail nel 2019, meno dettagliate degli indirizzi classificativi della Tariffa 2000. Questi ultimi, infatti, fornivano indicazioni specifiche per l’inquadramento di alcune mansioni diffuse nel settore industria, come quadrista, addetto al controllo qualità, alla programmazione, al magazzino e altre.

Il datore di lavoro, in conclusione, deve essere un interprete attento delle modalità organizzative del personale e del contenuto delle mansioni, in quanto resta onerato del corretto inquadramento assicurativo dei lavoratori oltre che dell’esattezza dei premi da versare.

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