Diritto

Dalla stipula dell’atto al deposito, i passi che chiudono l’operazione

L’iter cambia a seconda che il soggetto incorporante sia straniero o italiano

di Angelo Busani

Il procedimento di fusione transfrontaliera termina con la stipula dell’atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo e con la prescritta pubblicità di tali documenti.

La stipula dell’atto di fusione presuppone l’avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposti: l’approvazione, da parte dell’assemblea, del progetto comune e l’assenza di opposizioni alla fusione da parte dei creditori. Il rilascio del certificato preliminare, infatti, non può essere effettuato prima del decorso di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune, che è appunto il termine concesso ai creditori per opporsi all’operazione.

Società incorporante italiana

Nel caso in cui una società italiana incorpori una società straniera, il notaio italiano stipula l’atto di fusione previa acquisizione del certificato preliminare emanato dall’autorità straniera e previo rilascio del proprio certificato preliminare (e provvedendo, successivamente alla stipula dell’atto di fusione, al rilascio dell’attestato di eseguito controllo di legalità, detto anche certificato “finale” o “definitivo”).

Il certificato definitivo deve essere emesso dal notaio italiano entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e dei certificati preliminari relativi a ciascuna delle società partecipanti alla fusione; entro 30 giorni dalla data della sua stipula, l’atto di fusione, unitamente ai certificati preliminari e al certificato definitivo, deve essere depositato nel Registro delle Imprese competente in ragione della sede della società italiana.

Società incorporante straniera

Qualora sia la società italiana ad essere incorporata in una società straniera:

se la competente autorità straniera (una volta acquisito il certificato preliminare del notaio italiano e rilasciato il certificato preliminare di sua competenza) procede con atto pubblico, se ne deve fare deposito presso il notaio italiano, unitamente al certificato definitivo redatto dall’autorità straniera stessa, affinché il tutto sia a sua volta depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese italiano (entro 45 giorni dal rilascio del certificato definitivo). La società italiana verrà però cancellata dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell’intervenuta presa di efficacia della fusione;

se la competente autorità straniera non procede con atto pubblico, l’atto pubblico di fusione deve essere stipulato dal notaio italiano (una volta acquisito il certificato preliminare dell’autorità straniera). Effettuata la stipula dell’atto di fusione, il notaio italiano emette il proprio certificato preliminare affinché esso sia acquisito dall’autorità straniera e questa possa, alfine, rilasciare il certificato definitivo; il certificato definitivo dell’autorità straniera deve poi essere trasmesso al notaio italiano il quale, unitamente all’atto di fusione, ne fa deposito presso il Registro imprese ove è iscritta la società italiana; la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell’intervenuta presa di efficacia della fusione.

Il Bris

La nuova normativa prevede che tutto il predetto scambio di documenti occorrenti al procedimento di fusione avvenga mediante il Business Registers Interconnection System e cioè un sistema di interconnessione tra i Registri operanti nei singoli Stati.

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