Adempimenti

Società benefit, credito d’imposta al 50% per la trasformazione

Sono più di 900 le realtà che coniugano scopo di lucro con fini di beneficio comune

di Gabriele Sepio ed Enrico Maria Sironi

Società benefit: cresce in Italia l’attenzione degli enti societari verso il tema della responsabilità sociale d’impresa. Non a caso sono ormai più di 900 le realtà imprenditoriali che scelgono di coniugare lo scopo di lucro con quello di migliorare il contesto ambientale e sociale attraverso il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune.

Introdotte nel nostro Paese nel 2016 (legge 208/15) le società benefit, nel solco delle cosiddette “B corp”, hanno fornito un’ulteriore risposta alle esigenze degli imprenditori di individuare uno strumento ad hoc per valorizzare le proprie azioni nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.

Il Dl Rilancio, peraltro, in linea con il crescente interesse sul tema, ha inteso incentivare tale modello prevedendo un credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021 per la costituzione o la trasformazione in società benefit (Sb).

Ma quali sono i requisiti per ottenere la qualifica di Sb? In primo luogo, è opportuno sapere che tale qualifica può essere assunta da tutti i tipi societari previsti dal libro V del Codice civile (comprese le società cooperative) a eccezione delle Srl semplificate, che adottando un modello standard di atto costitutivo non possono apportare le modifiche richieste dalla legge 208/15.

Infatti, l’acquisizione della qualifica di Sb richiede la previsione di specifiche clausole statutarie, sia che si tratti di una società di nuova costituzione che di una società già esistente.

Nel caso delle società di nuova costituzione la normativa richiede, innanzitutto, di definire l’oggetto sociale indicando, oltre alla specifica attività economica esercitata, le finalità di beneficio comune perseguite. In altri termini, sarà necessario specificare nello statuto l’obiettivo di realizzare, nell’esercizio dell’attività economica, uno o più “effetti positivi” o “la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie ricomprese fra persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Ciò richiede, pertanto, il bilanciamento dell’interesse dei soci con quello dei soggetti destinatari degli effetti ulteriori. La denominazione sociale potrà contenere l’indicazione di “Società benefit” o la sigla “Sb”.

Tale indicazione, non obbligatoria, potrà essere utilizzata nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni ai terzi. Lo statuto, poi, dovrà individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune, cui affidare funzioni e compiti precisi in relazione alle finalità altruistiche, così garantendo un bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei destinatari degli effetti ulteriori (non lucrativi) perseguiti. Infine, lo statuto dovrà disciplinare gli specifici obblighi degli amministratori per la redazione e pubblicazione della relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune.

Un documento questo che le Sb, in un’ottica di trasparenza, devono redigere al fine di consentire ai terzi la conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune. Nella relazione, infatti, vengono descritti gli obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

Quanto, invece, alle società già esistenti, che intendono acquisire la qualifica di Sb, non sarà sufficiente modificare l’oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, ma andranno modificate anche le clausole inerenti i doveri e la responsabilità degli amministratori, con le stesse modalità e nei termini sopra evidenziati per la costituzione. Anche in questo caso potrà essere introdotta nella denominazione l’indicazione di “società benefit” o la sigla “Sb”.

Infine, sarà necessario introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure integrare quelle relative al bilancio, che contempli l’obbligo di redigere annualmente la relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, i criteri di redazione e gli obiettivi della stessa. Per tali modifiche statutarie, è richiesta la delibera dell’assemblea; il notaio provvederà ai controlli di legalità e al deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile per ciascun tipo di società.

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