Finanza

Affrancamento anche per gli Oicr extra Ue

Circolare Assogestione: opzione separata per ciascun rapporto, fondo comune e comparto

di Marco Piazza

La possibilità di affrancare i redditi finanziari da cessione o rimborso di fondi comuni d’investimento maturati alla data del 31 dicembre 2022 (articolo 1, commi 112 e 113 della legge n. 197 del 2022) riguarda anche gli Oicr istituiti al di fuori della Ue e dello Spazio economico europeo, le quote di Oicr dotate di diritti patrimoniali rafforzati e quelle di fondi immobiliari. L’opzione, però, non è ammessa per i fondi immobiliari di investitori non istituzionali residenti in Italia che possiedono oltre il 5% del patrimonio del fondo.

Questi alcuni dei principali orientamenti interpretativi espressi nella circolare 13/23/C di Assogestioni diramata ieri.

L’opzione può essere esercitata per le quote o azioni di Oicr possedute, al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data di esercizio dell’opzione e comporta il versamento di una imposta sostitutiva del 14% da calcolare sulla differenza fra il valore della quota al 31 dicembre 2022 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o d’acquisto a tale data.

Per effetto dell’affrancamento si determina la sostituzione del costo fiscalmente riconosciuto da utilizzare in occasione del successivo realizzo di redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria nel caso di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni dell’Oicr. La “finzione” di realizzo non comporta che le eventuali commissioni sostenute all’atto della sottoscrizione od acquisto si considerino immediatamente deducibili; rileveranno solo in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni oggetto di affrancamento.

Quanto alle modalità di esercizio dell’opzione, se le quote o azioni sono detenute presso un intermediario l’opzione è esercitata mediante apposita comunicazione che deve essere resa all’intermediario stesso, entro il 30 giugno 2023 L’imposta sostitutiva sarà versata entro il 15 settembre, a cura dell’intermediario ordinariamente obbligato ad applicare la ritenuta sui proventi a seconda della tipologia di fondo, ricevendone provvista dal contribuente. Qualora, invece, le quote non siano detenute attraverso intermediari, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi 2023 per il 2022, attualmente in bozza, e l’imposta sostitutiva deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il saldo Irpef.

L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima «categoria omogenea».

Appartengono alla stessa categoria omogenea le quote o azioni dello stesso Oicr o, nel caso di Oicr multicomparto, le quote o azioni del medesimo comparto. Tuttavia, l’opzione esercitata con riferimento alle partecipazioni detenute in un rapporto non si estende automaticamente alle partecipazioni del medesimo Oicr che siano detenute in altro rapporto, sia esso aperto presso lo stesso o altro intermediario.

Se fra il 1° gennaio 2023 e la data di esercizio dell’opzione sono intervenute operazioni tali per cui le quantità esistenti al momento dell’opzione sono inferiori a quelle esistenti al 31 dicembre 2022, l’ l’ammontare dei proventi di natura finanziaria che si considerano “realizzati” per effetto dell’esercizio dell’opzione per l’affrancamento deve essere proporzionalmente ridotto.

Osserviamo che nel caso di azioni o quote non detenute per il tramite di intermediari, se la norma venisse interpretata letteralmente, l’opzione potrebbe essere esercitata solo con riferimento al minor fra l’ammontare di azioni o quote esistente al 31 dicembre 2022 e alla data di presentazione della dichiarazione, non potendo esercitare l’opzione, prima di quest’ultima data. Questi contribuenti sono svantaggiati rispetto a quelli che detengono le azioni o quote presso gli intermediari, i quali possono esercitare l’opzione in qualsiasi momento fino al 30 giugno prossimo.

È auspicabile che – in sede applicativa – sia consentito di affrancare le quote non detenute in rapporti con intermediari anche prima della dichiarazione, magari, manifestandola attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva.

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