Violata la «reciprocità»: nullo l’acquisto in Italia di un cittadino svizzero
di Angelo Busani
Spesso in concreto è difficile stabilire se uno Stato estero offre parità di trattamento

Le persone fisiche e gli enti di ogni tipo – società, fondazioni, eccetera – di nazionalità extraeuropea (considerandosi la Ue allargata all’Efta e cioè a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono compiere in Italia una data attività giuridica solo se, reciprocamente, il Paese cui lo straniero appartiene consenta al cittadino italiano o all’ente di nazionalità italiana di svolgere, in tale ordinamento straniero, la medesima attività giuridica.
È questa la cosiddetta “condizione di reciprocità”, recata...
Lo strumento comincia a funzionare ma va aiutato
di Giuseppe Acciaro, Alessandro Danovi e Sandro Pettinato