Controlli e liti

Mancata comunicazione all’Enea, la remissione in bonis salva la detrazione

Dopo che le Entrate hanno ribadito il «no» alla sanatoria, come mero errore formale resta la chance della remissione: i termini invalicabili

di Alessandro Borgoglio

La regolarizzazione delle irregolarità formali, con il versamento della somma di 200 euro, prevista dalla “tregua fiscale”, non può essere utilizzata per sanare l’omesso tempestivo invio della comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico qualificato (c.d. Ecobonus). Lo hanno chiarito le Entrate con la circolare 2/E/2023. L’unica strada resta quella della remissione in bonis.

L’adempimento

Già il vecchio articolo 4, comma 1-bis, del Dm 19 febbraio 2007 stabiliva, infatti, che il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni Irpef/Ires spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere una comunicazione all’Enea contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il nuovo Decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 reca al suo articolo 6, comma 1, lettera g), la medesima indicazione del precedente decreto del 2007, imponendo nuovamente lo stesso obbligo di trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori di risparmio energetico qualificato.

La mancata comunicazione

L’agenzia delle Entrate ha sempre affermato che la comunicazione all’Enea è un requisito per fruire dell’ecobonus e la sua omessa trasmissione rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione. Conseguentemente, la sua omissione può essere sanata solo mediante la remissione in bonis ex articolo 2 comma 1 del Dl 16/2012, pagando la sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento entro la prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione (circolari 7/E/2018, 38/E/2012 e 13/E/2013, § 2.2). Queste conclusioni sono state confermate - proprio di recente - anche dalla Cassazione (ordinanza 34151/2022), secondo cui la comunicazione all’Enea è un preciso onere del contribuente, neppure particolarmente gravoso e anzi ragionevole, necessario per fruire dell’agevolazione, non potendosi invece considerare un inutile onere burocratico; pertanto, l’omessa tempestiva comunicazione all’Enea (nel caso di specie, era solo tardiva), comporta la decadenza dall’Ecobonus.

La sanatoria degli errori formali

Con la circolare 2/E del 27 gennaio scorso, i tecnici del Fisco - dopo aver ricordato che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, tra le misure della “tregua fiscale”, anche la possibilità di sanare le violazioni formali con il versamento della somma di 200 euro (comma 166 e seguenti della Legge 197/2022) - hanno chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra anche quella destinata all’Enea, atteso che essa costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare dell’Ecobonus (come già chiarito per l'analoga sanatoria del 2019 di cui all’articolo 9, commi da 1 a 8, del Dl 119/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©