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Tax credit librerie, l’iter per il riconoscimento

di Monica Greco

  • Quando Entro le ore 12 del 29 ottobre 2021

  • Cosa scade Istanza per il bonus relativo all’anno 2020

  • Per chi Gli esercenti operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati

  • Come adempiere Presentazione istanza esclusivamente con sistema informatico “Tax Credit librerie”

1In sintesi

C’è tempo fino al 29 ottobre 2021 per accedere al tax credit librerie, l’agevolazione introdotta dalla legge 205/2017, commi 319-321, che riconosce uno specifico credito di imposta per gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati.

Il tax credit librerie è riconosciuto fino a un massimo di 20 mila euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10 mila euro per gli altri esercenti.

Per poter accedere al bonus i ricavi derivanti da cessione di libri, sia nuovi che usati, nel loro complesso devono essere pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Le disposizioni applicative del tax credit librerie sono contenute nel decreto interministeriale 215/2018 e, sotto un profilo normativo, vogliamo segnalare anche il decreto 226/2021 firmato dal ministro della Cultura il 28 giugno che incrementa la dotazione per il tax credit a 18.250.000 euro per il 2021.

Con riferimento specifico all’imminente scadenza per il riconoscimento del credito di imposta, la domanda riferita all’anno 2020 si potrà presentare al massimo entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2021, esclusivamente il sistema informatico “Tax Credit librerie”.

2I soggetti beneficiari

Il tax credit è riconosciuto agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
siano in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Dl 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

3La misura del tax credit

Il tax credit libreria è riconosciuto se nell’esercizio precedente i ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati sono per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20 mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10 mila euro per gli altri esercenti.

L’importo massimo annuo è riferito al singolo punto vendita.La misura del credito spettante è correlata a due parametri:
specifici “scaglioni” di fatturato derivante dalla vendita di libri;
gli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321. Più in dettaglio, le specifiche “voci” da utilizzare devono essere riferite agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta di credito di imposta e correlate a specifici massimali di costo da considerare ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto Interministeriale repertorio n. 215/2018. Più precisamente, le voci interessate sono:
A. Imu, imposta municipale unica – Imu, massimale 3.000 euro;
B. Tasi, tributo per i servizi indivisibili – Tasi, massimale 500 euro;
C. Tari, tassa sui rifiuti – Tari, massimale 1.500 euro;
D. Imposta sulla pubblicità, massimale 1.500 euro;
E. Tassa per l'occupazione di suolo pubblico, massimale 1.000 euro;
F. Spese per locazione, al netto Iva, massimale 8.000 euro;
G. Spese per mutuo, massimale 3.000 euro;
H. Contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente, massimale 8.000 euro.

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l’anno di concessione dell’agevolazione.

A tal fine, ricordiamo che il codice Tributo da utilizzare è “6894” e dovrà essere indicato nella sezione Erario del modello F24.

4La domanda per il riconoscimento del bonus

Per il riconoscimento del tax credit libreria è previsto un iter ben preciso e l’utilizzò a uno specifico sistema informatico, denominato “TaxCredit librerie”.

Si tratta di una piattaforma on-line resa disponibile dalla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del MiBact per la gestione e l’invio della richiesta di credito d’imposta.L’accesso al sistema “Tax credit librerie” avviene previa registrazione del richiedente al portale e la domanda per il credito d’imposta si può inviare esclusivamente in modalità telematica da: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

L’utente, dopo aver inserito i dati utili, al fine della registrazione riceverà una e-mail contenente un link per terminare la registrazione inserendo una password scelta dall’utente stesso.

Se la registrazione è andata a buon fine, si potrà accedere al sistema per l’inserimento dei dati utili per la compilazione e l’invio della domanda di accesso al credito e per permettere il calcolo del credito spettante.

Lo sportello “virtuale” per le domande riferite all’anno 2020 è stato aperto alle ore 12:00 del 13 settembre 2021 e sarà disponibile fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, ultimo termine utile per inviare l’istanza di accesso al tax credit 2020.

Ricordiamo che, l'istanza per il riconoscimento del tax credit libreria deve essere firmata digitalmente. Inoltre, si dovranno allegare le seguenti dichiarazioni, mediante specifici “modelli” che dovranno essere firmata digitalmente dal rispettivo soggetto dichiarante:
Modello RCD: dichiarazione relativa a ricavi, contributi ricevuti in regime “de minimis”, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente e regolarità Durc (modello RCD);
Modello SIT: dichiarazione relativa a spese, imposte e tasse sostenute nell'anno (esercizio), contenente una pagina (modello SIT) per ciascuno dei propri Punti Vendita;
Modello RAI: dichiarazione relativa ai rapporti con altre imprese (modello RAI)..

Attenzione. Le domande effettuate nell’anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Il decreto interministeriale 215/2018 all’articolo 3 ha disposto che per il calcolo del credito di imposta, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Completato il caricamento dei dati, mediante la procedura automatizzata, la domanda non potrà più essere annullata, modificata o sostituita.

Una volta inseriti tutti i dati necessari, la domanda caricata sarà visualizzata in una schermata e passerà nello stato “Firmata”. A questo punto il contribuente riceverà tramite e-mail (indicata in fase di registrazione) la conferma di invio della domanda.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali procederà a effettuare la verifica delle istanze e procederà al riconoscimento entro i 30 giorni successivi dell’eventuale credito di imposta spettante, in conformità con l’articolo 4 del decreto interministeriale 215 del 23 aprile 2018.

5I dati da fornire

Sul sistema informatico “Tax Credit librerie” il contribuente potrà compilare in tempo reale la relativa istanza per la richiesta del contributo. A tal scopo, oltre i dati identificativi dell'esercente e del relativo punto/i vendita, il sistema richiederà anche alcune specifiche informazioni “contabili" necessarie a determinare il credito spettante.In particolare, si dovranno indicare:
nella sezione RDC, le seguenti informazioni:
- ricavi totali: riportando l'importo dei ricavi complessivamente dichiarati derivanti dalla gestione dell’attività caratteristica, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta del credito d'imposta;
- ricavi derivanti dalla vendita di libri: indicando l’importo dei ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 del Dl 41/1995, riferiti all'esercizio finanziario precedente la richiesta del credito d'imposta;
NB: Per poter accedere alla domanda tali ricavi devono essere pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. La soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso (Faq 4 – MIC). È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un Isbn che inizia con 978, non risultano esenti Iva, ai sensi dell'articolo 74 comma 1, lettera c), del decreto del testo Iva, ma sono soggetti ad Iva al 4% (Faq 5 – MIC);
- contributi previdenziale e assistenziali: indicando gli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta, i dati devono essere riferiti tutto il personale alle dipendenze dell'esercente;
- contributi de minimis : indicando l’eventuale importo ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti, ai sensi dal regolamento (Ue) 1407/2013; se non è stato ricevuto alcun contributo, invece, il campo andrà valorizzato con un importo pari a zero;
nella sezione SIT le spese, imposte e tasse sostenute, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, evidenziando gli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta regatativi a:
1. Imu imposta municipale unica;
2. Tasi, tributo per i servizi indivisibili;
3. Tari tassa sui rifiuti;
4. Pubblicità, imposta sulla pubblicità;
5. Occupazione suolo pubblico, tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
6. Locazione, spese per locazione, al netto Iva, rientrano il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (come le spese per la registrazione del contratto, etc.);
7. Spese per mutuo, rientrano il pagamento della rata di mutuo, per la parte relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (come le spese notarili o di perizia, etc.).

N.B. Le spese per il leasing immobiliare non rientrano nella parametrizzazione del credito di imposta.

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