Come fare perAdempimenti

Indennità Iscro, riattivo il servizio per le domande 2022

di Silvano Imbriaci

  • Quando Dal 1° maggio 2022

  • Cosa scade Domanda di fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa

  • Per chi Lavoratori iscritti a gestione separata Inps esercenti attività di lavoro autonomo

  • Come adempiere Domanda all'Inps in via telematica con credenziali di accesso

1In sintesi

Con il messaggio 1569/2022 dello scorso 7 aprile l’Inps ha ricordato i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione per il 2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022 il servizio è riattivato e, dunque, sarà possibile presentare la domanda di indennità Iscro per l’anno 2022 fino al 31 ottobre 2022 (diritto esercitabile una sola volta nel triennio). Ricordiamo, infatti, che dal 31 ottobre 2021 non era più attivo il servizio per la presentazione della domanda di Iscro 2021.

La legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, commi da 386 a 400, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio 2021-2023 - l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata Iscro, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 (Tuir).

La circolare Inps 94 del 30 giugno 2021 ha fornito le indicazioni di dettaglio (si veda anche il messaggio 3180/2021).

2La natura della prestazione

Nell’intento di fornire una protezione ulteriore alle categorie di lavoratori autonomi particolarmente colpiti dalle restrizioni relative all’emergenza sanitaria Covid-19, l’ordinamento ha previsto l’istituzione di una nuova provvidenza economica sotto forma di una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata Iscro (legge 178/2020, articolo 1, commi da 386 a 400).

Tale prestazione ha carattere sperimentale e provvisorio (per il momento è prevista solo per il triennio 2021/2023) e costituisce una forma di ammortizzatore sociale a favore di una categoria di lavoratori, ossia i professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

La prestazione verrà finanziata attraverso un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla gestione separata (0.26 punti per il 2021 e 0.51 punti percentuali per gli altri anni).

Il controllo incrociato sulla sussistenza dei requisiti è affidato all’Inps e all’agenzia delle Entrate.

Peraltro, come accade nelle regolamentazioni relative ai provvedimenti a sostegno del reddito, l’attribuzione della prestazione è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale (da specificarsi con appositi decreti ministeriali).

3I destinatari

L’indennità Iscro, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, Tuir).

4I requisiti soggettivi

I lavoratori sopra indicati devono possedere alcuni requisiti, che devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche durante l’intero periodo di fruizione della prestazione eventualmente concessa.

1. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici, sono esclusi anche coloro che ne sono beneficiari pro quota e riguarda tutte le gestioni pensionistiche obbligatorie, anche nelle forme esclusive, esonerative o integrative dell’a.g.o. (anche indennità Ape sociale). L’indennità è invece compatibile con l'assegno di invalidità pensionabile Inps ex legge 222/1984. Sono poi esclusi tutti i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono quindi esclusi tutti gli appartenenti agli ordini professionali iscritti alle relative Casse di previdenza) .
2. Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al Dl 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019.
3. Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. Se, ad esempio, la domanda di indennità Iscro è presentata nell’anno 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla Dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (ossia i tre anni precedenti all'anno che precede la presentazione della domanda). Il reddito da considerare è quello prodotto per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir (esposto nei quadri RE/RH/LM della dichiarazione dei redditi). Tale requisito reddituale, così come il successivo, può essere oggetto di autocertificazione per ciascuno degli anni di interesse (cfr. articolo 1, comma 389, della legge 178/2020), salvo che i dati reddituali non siano già a disposizione dell'Istituto; in tal caso, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
4. Avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente; anche in questo caso il reddito da considerare è quello prodotto per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir (esposto nei quadri RE/RH/LM della dichiarazione dei redditi). Sono esclusi i redditi da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa. Anche in questo caso, il requisito reddituale è oggetto di autocertificazione (cfr. lettera c).
5. Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; il controllo è effettuato mediante il rilascio del Durc on line secondo i requisiti e le modalità indicate nel Dm 30 gennaio 2015.
6. Essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita Iva e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità Iscro.

Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.

5Il regime della prestazione

L’importo della prestazione è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’Inps alla data di presentazione della domanda.In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni la domanda non potrà essere accolta.

L’importo minimo mensile erogabile è di 250 euro, mentre l’importo massimo è fino ad 800 euro.

La durata della prestazione è di 6 mensilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e i beneficiari possono accedervi solo una volta nel triennio di sperimentazione.

Non vi è accredito di contribuzione figurativa e la prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

L’indennità Iscro è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 232/2016, e successive modificazioni (c.d. Ape sociale) e con il reddito di cittadinanza. È, inoltre, incompatibile con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll.

È invece compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche, ma solo se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.

6La presentazione della domanda e l’istanza di riesame

La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le seguenti credenziali: Pin Inps (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020); Spid di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (Cie); Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact center integrato, telefonando a numero verde da rete fissa (gratuitamente) oppure da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l’anno 2021 la domanda di indennità Iscro poteva essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

La domanda per l’accesso all’indennità Iscro può essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’Inps.

Con il messaggio 3180 del 22 settembre scorso l’Inps ha precisato che l’eventuale domanda di riesame – fatto salvo il diritto a presentare ricorso – doveva essere proposta nel termine di 20 giorni (non perentorio), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva).

Con il citato messaggio 1569/2022 l’Inps ha precisato che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 della circolare 94 del 2021 in materia di Iscro, in sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 389, della legge 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.

7La decadenza e i ricorsi

La circolare, sulla scorta delle disposizioni normative, indica le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione.

1. Cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell’indennità (cfr. l’articolo 1, comma 395, della legge 178/2020); la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita Iva, con il conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. In caso di cessazione della partita Iva con effetto retroattivo la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza laddove la decorrenza della cessazione della partita Iva sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione Iscro. Nel caso in cui, invece, la cessazione con effetto retroattivo della partita Iva abbia come decorrenza una data che si colloca nel periodo di fruizione della prestazione, la stessa verrà recuperata per le mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione della partita Iva medesima.
2. Titolarità di trattamento pensionistico diretto (cfr. il combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 388, lett. a), e comma 390 della legge 178/2020); la decadenza dalla fruizione dell'indennità Iscro si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
3. Iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (cfr. il combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 388, lettera a), e comma 390 della legge 178/2020); la decadenza dalla fruizione dell'indennità si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza, laddove la decorrenza dell'iscrizione sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione;
4. Titolarità del Reddito di cittadinanza di cui al Dl 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019 (cfr. il combinato disposto di cui all’articolo 1 comma 388, lettera b), e comma 390 della legge 178/2020). La decadenza dalla fruizione dell'indennità Iscro si realizza dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza.

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità Iscro, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.

N.b. La domanda di indennità Iscro per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

I ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità Iscro sono di competenza del Comitato Amministratore per la gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, e può essere presentato direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile nel sito web dell’Inps, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”/“Servizi”/“Ricorsi online”; oppure tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

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