Controlli e liti

Pos, dal 2023 sanzioni solo oltre i 60 euro. Ma le vecchie multe non saranno cancellate

Nell’ultima versione del Ddl di Bilancio spunta una soglia per la sanzionabilità. Novità dal 2023, ma la relazione illustrativa nega il «favor rei». Nota di Palazzo Chigi: interlocuzione con la Ue

di Dario Aquaro e Giovanni Parente

Le sanzioni per chi rifiuta l’uso del Pos scatteranno nel 2023 solo per i pagamenti superiori a 60 euro. Ma le eventuali multe comminate a commercianti ed esercenti dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 non saranno cancellate.

L’ultima bozza circolata del Ddl di Bilancio pronto per la trasmissione in Parlamento – che prevede dal prossimo 1° gennaio anche l’innalzamento del tetto al contante a 5mila euro – prende una scelta netta rispetto alle bozze precedentemente circolate. Viene, infatti, fissata una soglia quantitativa che non fa scattare le sanzioni: fino a 60 euro, quindi, commercianti ed esercenti potranno rifiutarsi di accettare pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate, senza rischiare di incappare in contestazioni e in successive sanzioni amministrative. Il tutto però dal 1° gennaio 2023, ossia dalla data di decorrenza della legge di Bilancio.

Palazzo Chigi: interlocuzione con la Commissione Ue

La decisione finale dipenderà dalle interlocuzioni con la Commissione Ue. In una nota Palazzo Chigi spiega che «sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell’iter della legge di Bilancio».

La soglia quantitativa

Sulla base dell’ultimo testo, che cosa succederebbe, quindi, per l’arco temporale dal 30 giugno al 31 dicembre 2022? La doppia sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione per i pagamenti negati con Pos è scattata, infatti, il 30 giugno scorso. Una misura “addirittura” anticipata rispetto a quella che doveva essere l’iniziale decorrenza (il 1° gennaio 2023) e che è stata inserita tra gli impegni italiani nei confronti della Commissione Ue per i fondi del Pnrr. Una sanzione su cui l’allora Governo nel decreto Pnrr 2 (Dl 36/2022) e il Parlamento nella conversione in legge non hanno previsto alcuna esclusione. Quindi la sanzione (per ora) scatta a prescindere dall’importo tracciabile rifiutato.

La doppia motivazione del Governo

Sono due le ragioni che l’Esecutivo Meloni, nella relazione illustrativa della manovra, individua per fissare la soglia che farà scattare la sanzione.

• Da un lato, la necessità di assicurare la proporzionalità tra l’entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l’importo del pagamento rifiutato.

• Dall'altro, l’esigenza di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, causati dall’inflazione e dall’aumento dei costi dei prodotti energetici. Un incremento dei costi che fa il paio con il ripristino dal 1° luglio 2022 della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico. A tal proposito, infatti, va ricordato che il credito d’imposta sulle commissioni Pos è rimasto “pieno” (ossia al 100%) solo per un anno: dal 1° luglio 2o21 al 30 giugno 2022.

Non si applica il «favor rei»

Con la modifica della manovra si pone, però, la questione dell’introduzione di una norma più favorevole per i soggetti che commettono la violazione perché, appunto, l’applicazione non sarà più generalizzata bensì circoscritta. Ma è proprio la relazione illustrativa a fornire una risposta in senso negativo sull’applicabilibità del «favor rei» nel periodo 30 giugno 2022-31 dicembre 2022, ricostruendo anche la giurisprudenza che si è susseguita sul tema.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria (tra le altre, Cassazione 5606/2019) e amministrativa (tra le altre, Consiglio di Stato, 1566/2017): «Allorché, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (articolo 1); con tale disciplina, tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell’illecito, trascurando l’altro aspetto della questione e cioè l’ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile». Di conseguenza, «nell’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 689, la giurisprudenza costante della Suprema corte e del Consiglio di Stato hanno dunque costantemente negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del “favor rei”» (Cassazione civile, sezione lavoro, 17 agosto 1998, n. 8074, Consiglio di Stato, sezione V, 29 aprile 2000, n. 2544).

Come fa ancora notare la relazione illustrativa, «si è consolidato, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole» (Tar Campania, Napoli, sentenza 418/2013)». E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore prima dell’ordinanza con cui è disposta la sanzione.

Del resto, anche la Corte costituzionale con sentenza 193/2016, ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale della legge 689/1981, articolo 1, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e articolo 117 della Costituzione, comma 1, anche in relazione agli articoli 6 e 7 della Cedu, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

In sostanza, quindi, le eventuali sanzioni elevate per il semestre 30 giugno-31 dicembre 2022 non possono essere contestate con la linea difensiva che dal 1° gennaio 2023 il quadro sarà più favorevole per chi nega il pagamento con il Pos, considerando appunto che la violazione scatterebbe solo per le transazioni oltre i 60 euro.

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