Controlli e liti

Autoriciclaggio a rischio trappola per i professionisti

di Alessandro Galimberti

Il recepimento della Quarta direttiva risparmio (895/2015 via dlgs 90/2017) e il “rodaggio” del nuovo reato di autoriciclaggio (legge 186/14) aumentano il perimetro degli adempimenti e i rischi di sanzione per professionisti, intermediari e aziende, nel buio peraltro di una giurisprudenza ancora tutta da creare. Dalle segnalazioni di operazione sospetta, con un’area molto più ampia rispetto alla fattispecie penale, fino ai protocolli aziendali per prevenire la responsabilità sociale del dlgs 231/01, lo scenario in continua mutazione solleva preoccupazioni tra professionisti e manager. Se ne è parlato ieri al convegno organizzato da Fondazione forense e da Fabbrica della legalità in un dibattito a più voci che si ferma però sulla soglia, finora inesplorata, dell’approccio giudiziario.

Gaetano Ruta, sostituto procuratore a Milano, ha spiegato che tra intestazione fittizia di beni (art 12-quinquies legge 356/92, con cui veniva punito l’autoriciclaggio) e il nuovo autoriciclaggio non c’è bis in idem, perché nella seconda ipotesi (più ampia) manca la fittizietà del trasferimento dei beni/valori. Quanto al professionista/intermediario che aiuta/agevola il cliente a riciclare proventi illeciti (per esempio con investimenti esteri) l’imputazione del primo non potrà essere di concorso in autoriciclaggio ma di riciclaggio tout court, più ampia in quanto privo di clausola di salvaguardia sul godimento personale.

E proprio il godimento personale è tema di confine e di conflitto. Il Gip di Milano ha recentemente convalidato il sequestro operato dalla Gdf di 380mila euro in gioielli a un indagato per evasione fiscale, negando appunto la qualifica di post factum non punibile. Secondo Ruta, in tema di autoriciclaggio, anche la scelta della piazza finanziaria può orientare il magistrato nel valutare il «concreto ostacolo all’identificazione»: una piazza black list in questo contesto non equivale alla Borsa di Francoforte. Antonio Martino (Dla Piper) si è chiesto perchè, nelle già basse statistiche giudiziarie di utilizzo delle nuove fattispecie, non figuri per nulla la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (in vigore da 17 anni), una sorta di grimaldello per colpire le condotte più mascherate. Senza considerare poi che l’autoriciclaggio, reato a formulazione aperta, è un grosso problema per i protocolli di prevenzione 231 delle imprese più strutturate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©