Controlli e liti

Pvc, l’allungamento dei termini per i controlli lancia un assist per l’integrativa

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Il decreto fiscale (Dl 119/2018) nel prevedere, all’articolo 1, commi 8 e 9, che il mancato perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione permette all’Ufficio accertatore di procedere alla notifica degli atti relativi alle violazioni contestate, prorogando di due anni i termini per l’accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 fa sperare in una proroga anche dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa cosiddetta “a favore”.
Sul punto si ricorda che a seguito delle modifiche apportate all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/1998 dall’articolo 5, comma 1, lettera a) Dl 193/2016 vi è stata un’equiparazione dei termini per la presentazione dell’integrativa a favore con quella a sfavore del contribuente, con la possibilità, quindi di modificare i modelli dichiarativi «entro i termini per l’accertamento», con effetto, seppur non esplicitato dalla norma ma avallato da dottrina e prassi, retroattivo.
Gli articoli 43, Dpr 600/1973 e 57 Dpr 633/1972, disciplinanti i termini di accertamento, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) decorrenti dai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, prevedevano che la notifica dell’avviso di accertamento dovesse avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra, il termine ultimo per la trasmissione dell’integrativa relativamente, ad esempio, al periodo di imposta 2013 (modello Unico 2014) sarebbe il 31 dicembre 2018.
Se per tale periodo l’agenzia delle Entrate avesse provveduto alla redazione di un processo verbale di costatazione, consegnato entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018), il contribuente sarebbe legittimato ad aderire alla definizione agevolata di cui all’articolo 1 del Dl 119/2018.
Sinteticamente, la procedura consente di regolarizzare le violazioni contestate prima che sia emesso un avviso di accertamento attraverso:
• la presentazione di una dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, con cui regolarizzare le violazioni contestate nel verbale in materia di imposte dirette, Ivie, Ivafe, Iva, imposte sostitutive, ritenute e/o contributi previdenziali;
• il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Allo stesso tempo, in base al combinato disposto dei commi 8 e 9, nel caso in cui non fossero poste in essere queste azioni entro il termine stabilito, si avrebbe un mancato perfezionamento della procedura che legittimerà l’Amministrazione finanziaria a continuare l’ordinaria attività di controllo, che porterà all’emissione dell’avviso di accertamento, prorogata di due anni se le verifiche riguardano periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 (periodi in cui vigeva il termine di accertamento entro i quattro anni), e quindi, riprendendo il su menzionato esempio l’accertamento potrà protrarsi fino al 2020.

Considerando che il termine per la dichiarazione integrativa per segnalare elementi “a favore” del contribuente, ormai è collegato al termine di accertamento, si potrebbe ritenere che tale estensione di ulteriori due anni potrebbe consentire al soggetto sottoposto a verifica di beneficiare di maggior tempo anche per recuperare eventuali “oneri” non indicati nella dichiarazione originaria.

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