Controlli e liti

Utili alla società madre belga? Sì al rimborso della ritenuta

La Ctp di Pescara n. 331/2/2021 ha riconosciuto l’operatività della beneficiaria effettiva e la maturazione del requisito anche se posteriore alla distribuzione dei dividendi

di Marco Nessi e Roberto Torelli

In mancanza di una prova contraria da parte dell’ufficio, l’accredito sul conto corrente della società “madre”(estera) rappresenta una circostanza valida per provare la qualifica di beneficiario effettivo da parte di quest’ultima ai fini dell’applicazione della direttiva Madre–figlia e, conseguentemente, il diritto al rimborso della ritenuta applicata dalla società “figlia” (italiana) sui dividendi ad essa distribuiti in base all’articolo 27-bis del Dpr 600/1973.
È questo uno dei principi espressi dalla Ctp di Pescara con la sentenza n. 331/2/2021 (presidente Perla, relatore Capolupo).

Nel caso in esame, in data 17 aprile 2012, una società di capitali (controllata italiana) deliberava la distribuzione di dividendi a favore della controllante, unico azionista (società di diritto belga) e, all’atto del pagamento, applicava la ritenuta nella misura dell’1,375% prevista per le distribuzioni di utili tra società infra-Ue (ex articolo 27, comma 3-ter, Dpr 600/1973). L’applicazione della ritenuta veniva giustificato dalla mancata maturazione del requisito del possesso ininterrotto da almeno un anno della partecipazione nella società controllata da parte della controllante estera (requisito richiesto dall’articolo 27-bis del Dpr 600/73 ai fini dell’applicazione del regime di esenzione previsto dalla Direttiva madre–figlia).

A seguito del mancato accoglimento della richiesta di rimborso dalla ritenuta subita sui dividendi, la società controllante estera (nel frattempo trasferita in Italia e fusa con la controllata) presentava ricorso dinnanzi alla Ctp, evidenziando (tra le altre) l’avvenuta maturazione del requisito del possesso almeno annuale ininterrotto della partecipazione (e del conseguente diritto alla restituzione della ritenuta ex articolo 27-bis, comma 1, lettera d, Dpr 600/73) in data 22 dicembre 2012, ovvero successivamente alla distribuzione dei dividendi (circostanza comunque non ostativa al riconoscimento di tale diritto, si veda anche la circolare 60/E/2001).

Oltre a ciò, all’istanza di rimborso era stato allegato il certificato rilasciato dall’Autorità fiscale belga attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza del ricorso sotto diversi profili. In particolare è stato evidenziato che la società estera era stata certamente la beneficiaria effettiva dei dividendi, considerato che quest’ultimi erano stati accreditati su un conto corrente intestato alla stessa.

Inoltre la società era stata effettivamente operativa, e quindi non aveva operato quale soggetto meramente interposto. Infine, è stato chiarito che, ai fini del riconoscimento del rimborso, non è richiesto che la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera specifichi l’avvenuto assoggettamento a tassazione definitiva dei dividendi in quest’ultimo paese, essendo sufficiente il potenziale assoggettamento ad imposizione degli stessi (Cassazione 26656/2017)

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