I temi di NT+Modulo 24

Aggiustamenti di prezzo rilevanti per l’Iva

La risposta a interpello 529: integrano variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile

di Diego Avolio e Barbara Rossi

La risposta a interpello 529/2021 è tornata ad occuparsi del regime Iva dei «transfer pricing adjustments». Il caso ha riguardato due società operanti nel settore farmacologico che hanno sottoscritto un contratto per la produzione e la commercializzazione di prodotti farmacologici. In base a tale contratto, i prodotti sono ceduti ad un prezzo provvisorio (Target supply price). È poi previsto un successivo aggiustamento del prezzo, attraverso un «Profit true up», determinato in modo analitico per ogni prodotto commercializzato e allocato ai Paesi di vigenza dell’accordo sulla base delle vendite dei prodotti finiti (riferiti a tali Paesi).

L’agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini Iva, la base imponibile è determinata:

• a livello comunitario ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore ... da parte dell’acquirente», comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali prestazioni;

• a livello nazionale in base all’articolo 13 del Dpr 633/1972, in base al quale la base imponibile (delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi) è costituita «dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».

Per verificare se i «transfer pricing adjustments» configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile Iva delle cessioni effettuate tra le parti, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra gli aggiustamenti e le predette cessioni (Working paper 923 del 28 febbraio 2017 della Commissione europea; in senso analogo si veda pure la precedente risposta delle Entrate 60/2018). Per questo, deve farsi riferimento al corrispettivo, così come definito contrattualmente, e valutare come impattano eventuali rettifiche di transfer pricing secondo le regole generali dell’Iva (variazione in aumento o in diminuzione di una precedente transazione).

Nel caso di specie, le parti avevano concordato una particolare modalità di determinazione del prezzo, applicato in sede di cessione dei beni, soggetto ad un successivo aggiustamento a consuntivo, determinato sulla base dei profitti («Profit true up»). L’agenzia delle Entrate ha ravvisato la sussistenza di un legame diretto tra le somme determinate a consuntivo e le cessioni di beni, con il che i «Profit true up» rappresenterebbero un aggiustamento del prezzo di cessione originariamente determinato, incidendo direttamente sulla base imponibile Iva. Conseguentemente, tali aggiustamenti sono stati considerati rilevanti ai fini dell’Iva, integrando variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile, da documentare mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento o in diminuzione in base all’articolo 26 del Dpr 633/1972.

Si ricorda, in proposito, che le regole tecniche previste per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche in formato Xml attraverso lo Sdi (Sistema di interscambio) sono applicabili anche alle note di variazione. La risposta 172/2019 delle Entrate aveva chiarito che la facoltà di emettere le note di variazione tramite Sdi è riconosciuta solo al cedente/prestatore. Di converso, le richieste, da parte del cessionario/committente, non possono essere gestite tramite Sdi.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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