Controlli e liti

Strada sbarrata alle operazioni concatenate in neutralità

L’agenzia delle Entrate, con l’interpello 14/2023, rileva l’elusione se l’alternativa è un conferimento con tassazione sui soci

di Alessandro Germani

Una serie di operazioni concatenate comprensiva di un conferimento di partecipazioni neutrale è abusiva in quanto l’alternativa è rappresentata da un conferimento tassato in capo ai soci. È questa la risposta a interpello 14/2023 dell’agenzia delle Entrate.

Viene rappresentata una riorganizzazione di gruppo finalizzata a suddividere l’ambito industriale da quello immobiliare mediante delle subholding di settore, ciascuna facente capo a delle holding unipersonali dei quattro soci persone fisiche appartenenti alle due famiglie che hanno la proprietà del gruppo. L’attuale holding Alfa conferisce le partecipazioni Beta e Delta in una subholding Omicron, il tutto in neutralità ex articolo 175 del Tuir. Alfa poi trasferisce l’immobile a Gamma con una scissione parziale simmetrica. Infine Alfa trasferisce, estinguendosi, le partecipazioni nelle subholding Omicron e Gamma a favore di quattro holding di famiglia riconducibili ai quattro soci, mediante una scissione totale asimmetrica. L’alternativa consiste nel conferimento delle partecipazioni di Alfa nelle quattro holding di famiglia, nella scissione parziale simmetrica di Alfa a favore di Gamma (per trasferire l’immobile) e nella partecipazione parziale simmetrica di Alfa a favore delle quattro holding (per trasferire loro la partecipazione in Gamma).

Per l’agenzia delle Entrate l’operazione è abusiva. Ciò in quanto l’alternativa comporterebbe dei conferimenti da parte delle persone fisiche tassati ex articolo 9, comma 5, del Tuir. Infatti i conferimenti dei soci persone fisiche possono beneficiare del realizzo controllato solo se integrano le condizioni previste dall’articolo 177 del Tuir. In particolare, ciò avviene per i conferimenti di controllo ai sensi del comma 2 e per quelli di minoranza qualificata in base al comma 2-bis. Ma nel caso di specie il conferimento di ciascun socio nella propria holding non può essere evidentemente di controllo, né tantomeno tale da integrare una partecipazione qualificata, perché in caso di holding la condizione va integrata su tutto il perimetro partecipativo in base alla demoltiplicazione della struttura societaria (risposta 57 del 2021). Per l’Agenzia dunque la riorganizzazione mira ad un indebito vantaggio fiscale, che appare essenziale e senza che vi siano ragioni extrafiscali non marginali. La risposta non convince affatto e pare un illogico passo indietro. Infatti la relazione illustrativa al Dlgs 128/15 aveva già chiarito che l’estinzione di una società possa avvenire mediante liquidazione o fusione. Peraltro nel caso di specie l’obiettivo perseguito dai soci sarebbe quello di separare due business, oltreché di pervenire a delle holding separate. Se questo lo si ottenga con una sequenza di operazioni neutrali non sembra un buon motivo per bocciare la riorganizzazione e pretendere che la si faccia con un percorso tassato.

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