Controlli e liti

Legittimo affidamento con armi spuntate

Il contribuente è poco protetto rispetto al cambio di orientamento dell’ufficio

di Paolo Ludovici

La sentenza 17588/2021 della Cassazione è tornata sul tema del legittimo affidamento nell’ambito del diritto tributario. Nel caso di specie, l’affidamento era stato dato dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, «sulla base di specifiche determinazioni» indirizzate alla contribuente, peraltro «fondate sulla prassi allora consolidata». La Cassazione richiama l’articolo 10, comma 3 dello Statuto che limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere sull’obbligazione tributaria. La sentenza menziona molte altre pronunce in senso analogo e afferma che il repentino mutamento di interpretazione da parte degli Uffici si può porre sullo stesso piano, quanto agli effetti, dell’adozione in modo altrettanto improvviso e imprevedibile di una nuova legge. In sostanza, non si applicano le sanzioni ma le imposte sono dovute.

La questione merita qualche riflessione. Negli ultimi anni cause del genere sono proliferate. È indice di frequenti cambi repentini di interpretazione da parte delle Agenzie tributarie, quasi sempre in un’unica direzione; il che genera sconcerto. Peraltro, non si può non notare che spesso è la stessa amministrazione a richiedere anche le sanzioni e gli interessi per comportamenti in linea con le interpretazioni dalla stessa in precedenza fornite. Senza dimenticare che taluni contribuenti hanno subito la revoca di interpelli già ricevuti, talvolta a fronte di operazioni che altrimenti non avrebbero compiuto.

Il repentino cambio di indirizzo interpretativo crea differenziazioni importanti tra contribuenti, talvolta dello stesso settore e in concorrenza tra loro. Chi ha ottenuto un interpello (non revocato ovviamente) non deve ripagare le imposte; chi si è affidato a circolari e risoluzioni pubblicate non ha protezione e anche se presentasse un interpello si vedrebbe rispondere che si producono gli effetti previsti dallo Statuto perché l’interpretazione non è incerta. Ma se poi l’Agenzia cambia idea, la risposta fornita può tutelare alla stregua di un vero e proprio interpello?

Il cambio di normativa spesso produce effetti solo per il futuro. Un cambio di interpretazione, al contrario, ha effetto ex tunc e non è controllabile né prevedibile, perdipiù quando, come accade di sovente, il mutamento di indirizzo si trasmette come un tam tam senza essere accompagnato da posizioni ufficiali dell’Agenzia. Il contribuente non ha né difese né certezze.

Vi è poi una forte dissociazione tra la realtà giuridica del legittimo affidamento e le aspettative dell’«uomo della strada». È difficile accettare che conformandosi ad una posizione chiara e storicizzata dell’Agenzia un contribuente possa subire un avviso di accertamento peraltro con richiesta di sanzioni e interessi da parte dello stesso ente che ha nel frattempo cambiato idea. È comprensibile che gli avvicendamenti all’interno delle Entrate possano determinare un revivement di posizioni pregresse ma l’affidamento è rivolto all’amministrazione finanziaria nel suo complesso e non ai soggetti che di volta in volta firmano gli atti.

Tutto questo non può lasciare indifferente il legislatore ed è il caso di prendere atto della necessità di rivedere la disciplina del legittimo affidamento per renderla maggiormente aderente alle valutazioni dell’uomo comune e liberarla da tecnicismi giuridici che la allontanano dalla realtà.

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