Adempimenti

Cig Covid solo per aziende «strategiche»

Il Dl 4/2022 mette a disposizione 26 settimane da fruire entro il 31 marzo

di Mauro Marrucci

Le imprese con almeno mille dipendenti che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, secondo quanto fissato dall’articolo 1 del Dl 207/2012, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale già stabilito dall’articolo 3 del Dl 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. Lo stabilisce l’articolo 22 del Dl 4/2022.

Questi soggetti possono accedere alla Cigo emergenziale prevista dall’articolo 19, comma 1, del Dl 18/2020 (il «Cura Italia»), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La misura è concessa fino al 31 marzo 2022 e mantiene le caratteristiche semplificate degli strumenti pandemici, relative all’esclusione dalla durata massima complessiva e specifica, all’esonero dalla contribuzione addizionale e alla fase sindacale semplificata.

I datori di lavoro che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (articolo 20 del Dl 18/2020) possono peraltro avanzare istanza per la concessione della cassa ordinaria prevista dall’articolo 19 che sospende e sostituisce il trattamento Cigs già in corso.

Ai datori di lavoro che presentino domanda di accesso alla misura resta inibita la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro per ragioni economiche e organizzative. È quindi precluso il licenziamento collettivo, individuale e plurimo per giustificato motivo oggettivo. Il divieto non si applica nei casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa anche conseguente alla liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività se non si configura un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa in base all’articolo 2112 del Codice Civile. Il divieto viene meno anche in caso di risoluzione incentivata e consensuale del rapporto in base alla sottoscrizione di uno specifico accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Occorre peraltro osservare che il Dl 4/2022 è entrato in vigore dal 27 gennaio 2022 concedendo, nella fattispecie, ulteriori 26 settimane fino al 31 marzo. Poiché le settimane del primo trimestre 2022 sono soltanto 13, l’unica spiegazione plausibile sulla copertura temporale della norma è da individuare nella sua efficacia retroattiva. L’articolo 3 del Dl 103/2021, entrato in vigore il 21 luglio 2021, concedeva infatti soltanto 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 a fronte di 23 settimane complessive disponibili. La disposizione attuale sembra quindi retroagire anche nel 2021 con non pochi problemi di carattere procedimentale che invocano urgenti chiarimenti della prassi.

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