Imposte

Vies centralizzato e in tempo reale: così l’Europa cambia le regole Iva

Vies centralizzato alimentato con le informazioni raccolte attraverso i reporting unionali (Drr) e con aggiornamento immediato dei dati, da realizzarsi a cura dell’amministrazione fiscale dello Stato membro entro un giorno dal ricevimento delle informazioni strutturate relative alle transazioni intra-Ue realizzate.

La standardizzazione di quanto gli operatori nazionali saranno chiamati a presentare alle autorità fiscali, accompagnata dall’utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere, costituisce una delle linee di intervento finalizzate al contrasto all’evasione e alla digitalizzazione dell’imposta contenute nelle proposte emanate dalla Commissione europea l’8 dicembre scorso.

Le ulteriori misure proposte circa le piattaforme digitali – l’introduzione della registrazione Iva unica, Svr, il miglioramento e l’ampliamento dei sistemi Oss e Ioss, oltre all’inversione contabile per limitare i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in altro Stato membro – rappresentano e costituiscono i passaggi già delineati e che verranno progressivamente introdotti secondo un cronoprogramma che traguarderà, al 2028, la rivoluzione del sistema Iva come ad oggi delineato dalla direttiva 2006/112/Ce.

Il pacchetto di misure «Vat in the Digital Age» (Vida) proposto dalla Commissione europea, in particolare, si compone di tre fondamentali documenti: la proposta di direttiva del Consiglio Ue – Com (2022) 701, che modifica la direttiva Iva, e le due proposte di Regolamento del Consiglio Com (2022) 703 e 704 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 quanto alla cooperazione amministrativa e n. 282/2011 per gli obblighi di informazioni per alcuni regimi Iva.

Per contrastare in maniera più efficace e rapida le frodi Iva, spesso realizzate attraverso transazioni intra-Ue, si è reso necessario migliorare gli strumenti di cooperazione per consentire lo scambio di informazioni in maniera automatica tra Stati membri, utilizzando un Vies centrale, a regime dal 1° gennaio 2028, e cioè un sistema elettronico centralizzato cui le amministrazioni locali accederanno per trasmettere le informazioni Iva disponibili a livello nazionale. La tempistica di raccolta e scambio delle informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, basata sulla compilazione degli elenchi riepilogativi da parte degli operatori costituisce infatti, ad oggi, un ostacolo al contrasto efficace delle frodi. Uno dei principali obiettivi della riforma è proprio quello di sostituire gli elenchi riepilogativi ad oggi utilizzati con un sistema digitale di obblighi di comunicazione per le transazioni intra-unionali, al fine di disporre di informazioni più rapide e complete.

Il Vies centrale sarà per questo in grado di aggregare le informazioni strutturate per soggetto passivo, ritraibili dai Drr, sulle transazioni transfrontaliere tra imprese (B2B) trasmesse dagli Stati membri, consentendo inoltre di effettuare un controllo incrociato tra le cessioni intracomunitarie dichiarate e i dati sugli acquisti intracomunitari trasmessi. Le informazioni trasmesse saranno verificate ed integrate anche con altri dati sull’Iva scambiati ai sensi del Regolamento (Ue) n. 904/2010, come i dati doganali o di pagamento. Tutte queste informazioni verranno conservate dal Vies solo per cinque anni, il periodo necessario alle autorità fiscali per effettuare i controlli sull’Iva, decorsi i quali saranno definitivamente cancellati.

L’accesso al Vies centrale sarà possibile solo per i funzionari autorizzati, nominati dai rispettivi Stati membri, e ai fini del controllo della corretta applicazione della legislazione sull’Iva e della lotta alle frodi.

La parte più importante delle informazioni scambiate attraverso il Vies centrale sarà costituita da quelle raccolte attraverso il Drr. Le altre riguardano l’identificazione dei soggetti passivi.

Un elemento di assoluto valore nel contrasto all’evasione è rappresentato inoltre dall’aggiornamento, completo e accurato, di tali informazioni con inserimento, a cura delle autorità locali, entro un giorno dalla raccolta dei dati presentati dal soggetto passivo. Anche con questa finalità, la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intra-Ue, in regime di reverse charge, andrà emessa dal 1° gennaio 2024 entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento imponibile, termine ridotto a due giorni dal 1° gennaio 2028.

IL CRONOPROGRAMMA DELLA PROPOSTA

1° gennaio 2024

Articolo 217: nuova definizione di fattura elettronica.
Articolo 218: gli Stati possono imporre l'utilizzo della e-fattura senza autorizzazione Ue con sintassi direttiva 2014/55/Ue: Ubl o Cii. Non serve accettazione preventiva da parte del destinatario

1° gennaio 2025

Marketplace

Articolo 14a: estensione della regola del fornitore presunto includendo tutte le cessioni di beni nella Ue agevolate da un'interfaccia elettronica

Operazioni intra-Ue in reverse

Articolo 222: emissione fattura entro il 15° giorno del mese dopo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta1° gennaio 2026 Call-off stock
Articolo 243, par. 3 e articolo 262, par. 2: abrogazione disposizioni su accordi di call-off stock (il nuovo Oss per i trasferimenti di beni propri copre i movimenti transfrontalieri di beni)

1° gennaio 2028

Vies centrale

Avvio a regime, con informazioni raccolte attraverso i Drr e con aggiornamento dei dati entro un giorno dal ricevimento delle informazioni strutturate relative alle transazioni intra-Ue realizzate

Drr

Articolo 262: eliminazione elenchi Intrastat e obbligo di comunicazione dati per ogni cessione e acquisto beni e servizi intra-Ue. Trasmissione dati entro due giorni lavorativi da emissione fattura

Fattura elettronica intra-Ue

Articolo 218: le fatture sono emesse in formato elettronico strutturato Ubl o Cii. Documenti cartacei solo per casi autorizzati da Stati membri e diversi da intra-Ue

Operazioni intra-Ue in reverse

Articolo 222: emissione della fattura entro due giorni dopo quello in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta

Contenuto della fattura

Articolo 226: va indicato Iban del beneficiario e data di scadenza della fornitura o, se concordati pagamenti parziali, data e importo di ciascun pagamento

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