I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 25 agosto al 3 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 agosto 2021, n. 553

Cessioni di dispositivi foto-biostimolanti: Iva ordinaria ma con detrazione Irpef

Per le cessioni dei dispositivi medici quali «foto-biostimolanti dinamici», indicati per la cura di stati infiammatori e problemi muscolari, è applicata l'Iva con aliquota ordinaria.Ciò in quanto tali dispositivi non rientrerebbero nell'elenco di cui al numero 114, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, per i quali è prevista l'aliquota Iva nella misura al 10%. In assenza di un parere tecnico dell'agenzia delle Dogane, l'agenzia delle Entrate ritiene che non rientrino neppure fra i dispositivi medici classificabili nella voce «30.04» della Nomenclatura combinata prevista dal Regolamento europeo in relazione al tariffario doganale, ricompresi nel predetto elenco di beni con aliquota agevolata.Inoltre, per tale dispositivo medico, il fatto che sia presente nell'apposita «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicata sul sito del ministero della Salute permette agli acquirenti di detrarre la spesa sostenuta per l'acquisto che, fra l'altro, non è soggetto, ai fini della detrazione Irpef, all'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili.

Iva/Operazioni accessorie

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 27 agosto 2021, n. 11

Non è accessoria la prestazione di smaltimento rifiuti eseguita da un'impresa diversa da quella edile

Le prestazioni di servizi consistenti in raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che possono contenere anche amianto, prodotti durante operazioni di costruzione e demolizione su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, scontano l'aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% non potendo qualificarsi come accessorie agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai quali si applica l'aliquota ridotta. In particolare, il numero 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, in relazione ai servizi, prevede l'Iva agevolata per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo» (è inconferente il riferimento al successivo numero n. 127-quinquiesdecies), il quale prevede l'Iva agevolata per la cessione di beni/fabbricati e, dunque, inapplicabile al caso di specie, relativo ai servizi di smaltimento di rifiuti).Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al citato numero 127-quaterdecies) occorre valutare se le operazioni svolte dal soggetto che smaltisce i rifiuti siano accessorie a quella principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sul punto, l'articolo 12, Dpr 633/1972 – nel chiarire che una prestazione di servizi è accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima – precisa che il trattamento Iva della prestazione accessoria segue quello dell'operazione principale a condizione che la prima sia resa direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (Rr.mm. 230/E/2002 e 337/E/2008). Secondo l'agenzia delle Entrate, le attività relative allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori edili, pur potendosi qualificare – astrattamente – come connesse da un legame di dipendenza funzionale all'intervento edilizio, per essere considerate accessorie devono essere rese dal medesimo soggetto che effettua l'operazione principale (lavori edili). Poiché l'attività di gestione dei rifiuti è svolta da un'impresa diversa da quella edile, non opera la regola prevista dall'articolo 12 e si applica, pertanto, l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 575

Cessioni di apparecchi per il riallineamento dei denti: misura dell'Iva applicabile

Le cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati «invisalign» sono da assoggettare ad aliquota Iva del 4% ai sensi del numero 30, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 («oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)»).La conclusione giunge dopo l'analisi svolta dall'agenzia delle Dogane, che ha classificato detti dispositivi medici ortodontici per l'allineamento dei denti alla voce doganale 90.21. Si tratta, infatti, di dispositivi medici, ossia che servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Bollo/Fatture

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 570

Fatture elettroniche: regolarizzazione dell'imposta di bollo

Le fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione (articolo 1, comma 209, legge 244/2007), inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta, devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021. Pertanto, per le fatture elettroniche inviate tramite il Sdi non opera il disposto dell'articolo 19, secondo periodo, Dpr 642/1972 che obbliga arbitri, funzionari e pubblici ufficiali ad inoltrare un esposto al competente ufficio dell'agenzia delle Entrate (ufficio territoriale, non più ufficio del Registro) per segnalare la regolarizzazione da effettuare sulle fatture non in regola ai fini dell'imposta di bollo (articolo 31, Dpr 642/1972). L'articolo 19 citato stabilisce che detti soggetti «... non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti ... devono essere inviati a cura dell''ufficio che li ha ricevuti ... per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, ... al competente ufficio … entro trenta giorni dalla data di ricevimento ...».Infatti, l'articolo 12-novies, Dl 34/2019 (ed i successivi provvedimenti attuativi) hanno previsto un accertamento automatizzato, disponendo che l'agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta e comunichi al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997, nonché degli interessi dovuti. A tal fine, il Dm Mef 4 dicembre 2020 stabilisce che «qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio … comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta …, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione …». Nello specifico, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco Inipec (articolo 6-bis, Dlgs 82/2005) contenente i riferimenti per la regolarizzazione (provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021).Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, invece, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione di cui al Dpr 642/1972.

Bollo/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 573

Concessioni di posteggio per attività commerciali su spazi pubblici

Si applica l'imposta di bollo per il provvedimento – emesso da un Comune – di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche. Il tributo è applicato anche se il provvedimento sorge da un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte. A tal fine, si ricorda che l'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, Dl 34/2020 dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di 12 anni. Per il provvedimento attuativo si veda il Dm Mise 25 novembre 2020 che, con riguardo al rinnovo automatico delle concessioni, detta disposizioni nei punti 2, 4 e 13 dell'Allegato A.Il descritto quadro normativo, volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo.Pertanto, con riguardo all'imposta di bollo dovuta per le concessioni, opera la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al Dpr 642/1972 secondo il quale, in generale, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo, per ogni esemplare, fin dall'origine, nella misura di 16 euro, dovuto, in particolare, per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».Anche il provvedimento di rinnovo si collega a un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta dalla parte interessata. In sostanza, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.

Registro/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 agosto 2021, n. 564

Trasferimento di parte di un immobile nel corso di un'asta giudiziaria e successiva vendita

Nell'articolo 16, Dl 18/2016 si legge che «Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all' articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all' articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da Parte dell'amministrazione finanziaria».Nel caso oggetto di interpello, un'impresa si è aggiudicata all'asta i 3/4 della proprietà di un immobile, fruendo dell'agevolazione, mentre la restante parte l'ha acquisita – mediante compravendita – senza fruire del beneficio fiscale (pagando le imposte nella misura ordinaria).La società chiede se, in sede di vendita dell'intero fabbricato – nel frattempo ristrutturato – debba rispettare la prescrizione quinquennale per i soli 750 millesimi acquistati con l'agevolazione o se tale indicazione valga per la vendita di tutto l'edificio.L'agenzia delle Entrate risponde affermando che, se si acquisisce con asta parte di fabbricato usufruendo delle agevolazioni richiamate e dopo si acquisisce con compravendita la rimanente parte, pagando le imposte per intero, la condizione del trasferimento entro 5 anni vale solo per la parte di fabbricato acquistato con agevolazioni. Per individuare la parte ceduta, il contribuente dovrà adottare un criterio oggettivo basato sulla ripartizione millesimale della nuova costruzione.Diversamente, i rimanenti 250 millesimi del fabbricato, acquistati con regolare contratto di compravendita e pagamento delle relative imposte in misura ordinaria, potranno essere venduti oltre il termine quinquennale dall'acquisto.

Donazioni e successioni/Franchigia

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 571

Imposta sulle donazioni: la franchigia non viene ridotta dal trasferimento ai discendenti di quote societarie

Un contribuente ha fruito delle agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 (Tus), previste per il trasferimento a favore dei discendenti che acquisiscono il controllo societario di cui all'articolo 2359 Codice civile e che si impegnano a continuare l'attività per almeno cinque anni.L'agenzia delle Entrate precisa che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall'articolo 3 e non determina effetti pregiudizievoli (riducendone l'ammontare) sull'importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta (articolo 2, comma 49, Dl 262/2006). Infatti, l'articolo 57, Dlgs 346/1990 stabilisce che «tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario» concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell'atto donativo, riducendo di fatto l'importo della franchigia; è la stessa norma però che prevede specifiche deroghe, tra cui le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'articolo 55 del Tus riguardanti i trasferimenti di cui all'articolo 3 in esame e le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 59 dello stesso decreto. In particolare, l'articolo 55, comma 2, del Tus stabilisce che «Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo». Dall'esplicita menzione degli atti di cui all'articolo 3 deriva che il trasferimento gratuito delle quote sociali non riduce l'importo della franchigia.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 agosto 2021, n. 554

Interventi antisismici: no alla detrazione nel caso di asseverazione tardiva

Il caso esaminato riguarda un contribuente che, nell'ambito di interventi antisismici (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/2013) di un edificio ubicato in un Comune situato in zona sismica 3, non ha presentato l'asseverazione di rischio sismico contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Nel caso, si tratta di lavori di demolizione e ricostruzione iniziati nel 2018 e poi sospesi. Precisamente: il progetto dei lavori reca la data di agosto 2018, l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal Comune a settembre 2019, e i lavori sono iniziati a settembre 2020, ma sono poi stati interrotti prima della demolizione dell'unità immobiliare.L'istante dichiara di voler presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, per conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali del Superbonus e, a tal fine, chiede all'agenzia delle Entrate se può usufruirne per gli interventi di riduzione del rischio sismico, sebbene l'asseverazione sismica non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e comunque prima dell'inizio dei lavori oggetto di variante al permesso di costruire originario. L'agenzia precisa che, nonostante successivamente sia stata presentata una variante sostanziale d'opera, la norma da applicare, per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici, è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018), in assenza di un parere dell'ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire può essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio, rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico. All'epoca, il Dm Infrastrutture e Trasporti 58/2017 (successivamente modificato dal Dm 9 gennaio 2020, n. 24) richiedeva che venisse presentata l'asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Pertanto, l'asseverazione tardiva, non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non consente l'accesso alla detrazione, in quanto non conforme alle disposizioni allora vigenti (Cc.mm. 13/E/2019 e 19/E/2020). Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal Dm 58/2017 e succ. modif., in base al quale l'efficacia degli interventi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti. L'articolo 2, Dm 329/2020 ha poi modificato l'Allegato B del Dm 58/2017 contenente il modello relativo all'asseverazione del progettista per ricomprendere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese.Di conseguenza, nel caso in esame, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'istante non può accedere né al sisma bonus né al Superbonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Immobili/Ecobonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 agosto 2021, n. 557

Risparmio energetico: immobile privo di impianto di riscaldamento

Non gode della detrazione per gli interventi di risparmio energetico (articolo 14, Dl 63/2013), neppure del Superbonus (articolo 119, comma 1, lettera a), Dl 34/2020), il soggetto che esegue i lavori su un fabbricato che, prima dell'avvio dei lavori, risultava aperto su un lato (essendo stato adibito a stalla, ricovero di attrezzi agricoli e fienile) e privo di impianto di climatizzazione.La detrazione non spetta neppure se a fine lavori risulterà abitativo di classe energetica A/2, in quanto – ai fini della detrazione – è necessario che l'immobile sia dotato di impianto di riscaldamento negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.A nulla rileva l'introduzione, ad opera della Legge di bilancio 2021, del comma 1-quater nell'articolo 119, in quanto lo stesso prevede il solo esonero dal produrre l'Ape iniziale.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 26 agosto 2021, nn. 560 e 563

Superbonus: interventi «di riparazione o locali» e contributo per la ricostruzione

Gli interventi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell'immobile possono fruire del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), considerato che sono «di riparazione o locali», come prevede il punto 8.4.1 del testo delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018. Gli interventi «di riparazione o locali» sono quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una villetta a schiera; essi sono disciplinati dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e, pertanto, fruiscono della detrazione nella misura del 110% (risposta 560).Inoltre, il Superbonus «rafforzato» (massimale aumentato del 50% per gli interventi eseguiti su immobili siti in Comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici) non spetta per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, poiché il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (Mude – modello unico digitale per l'edilizia) erogato dalla Regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l'edificio (risposta 563). Sul punto si ricorda che il comma 4-quater dell'articolo 119, Dl 34/2020, introdotto dall'articolo 1, comma 66, lettera h), legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». La norma, in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009, è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza (Rm 28/E/2021). In tal caso, però, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 567

Superbonus: interventi realizzati da un'associazione sportiva

Gli interventi di riqualificazione energetica (per gli immobili dotati di impianto di climatizzazione invernale) realizzati da un'associazione sportiva dilettantistica (Asd) – che gestisce un impianto sportivo in un edificio di proprietà del Comune – negli spogliatoi di un impianto sportivo danno diritto al Superbonus di cui all'articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34.Se l'intervento include anche l'ampliamento degli spogliatoi (aumento di volumetria), la detrazione spetta solo per le spese riferite alla parte esistente; a tal fine occorre che venga mantenuta distinta la fatturazione relativa alla ristrutturazione dei locali esistenti (agevolabili) dagli interventi qualificati come nuova costruzione (non agevolabili). In particolare, per i lavori di rifacimento degli spogliatoi già presenti con riallocazione di una parte degli stessi nell'ampliamento previsto, l'Asd potrà fruire del Superbonus limitatamente ai lavori di riqualificazione effettuati sulla metratura preesistente e non anche per la parte nuova. Il principio espresso, che riguarda anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del Tuir, è chiaramente espresso anche nella Cm 7/E/2021 laddove si ricorda che, se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione esclusa dall'agevolazione. In tal caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, l'intervento di ristrutturazione da quello di ampliamento. In alternativa, dev'essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità. L'agenzia delle Entrate coglie l'occasione anche per esprimersi in relazione: 1) all'Ape ante e post intervento: considerato che lo spogliatoio non costituisce unità autonoma, tale certificazione deve riguardare l'intero immobile esistente e non solo i locali adibiti a spogliatoio; 2) ai contributi ricevuti a fronte dell'intervento, chiarendo che in presenza di un contributo pubblico percepito dall'Asd, se tale somma è destinata anche per gli interventi nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratta dalle spese che possono accedere al Superbonus qualora non concorra alla formazione del reddito dell'istante (Cm 24/E/2020).

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, nn. 568 e 572

Superbonus: limite di spesa determinato dal numero iniziale delle unità

L'agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso in altri documenti di prassi, ossia che nel calcolo delle detrazioni i comproprietari del fabbricato dovranno tenere conto della situazione esistente all'inizio dei lavori e non di quella risultante a intervento ultimato. Quindi, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, dev'essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori. Nel caso di interventi su un edificio composto da un'unità abitativa e da due pertinenze, ai fini della verifica del limite di spesa rilevano le unità censite in Catasto prima dell'inizio dei lavori, incluse le pertinenze. In relazione alla situazione presentata dall'istante, al termine dei lavori una porzione del magazzino sarà trasformata in un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3. Ai fini del Superbonus (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34) – ma lo stesso vale per gli interventi antisismici (articolo 16, Dl 63/2013) –, però, non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un'ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente (risposta 568).Viene altresì chiarito che un soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, dovrà certificare, ai fini della fruizione del Superbonus e delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, che possiede i requisiti per essere qualificato come società «in house providing». Per tale attestazione non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva, bensì della documentazione idonea a dimostrare che l'ente ha le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società "in house providing" secondo la legislazione europea. Si ricorda che l'articolo 119, comma 9, Dl 34/2020 stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi si applicano alle spese sostenute anche dagli Iacp «nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica». In relazione a detti soggetti indicati nella lettera c) della disposizione richiamata non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti previsti dalla normativa europea. Pertanto, nell'ambito di un condominio, nel quale alcune unità immobiliari dell'edificio sono di proprietà del Comune e gestite, per suo conto, dalla società "in house providing", che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico, al fine di fruire della detrazione occorre che venga acquisita idonea documentazione che dimostri una natura avente le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari istituiti «in house providing» (risposta 572).

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 agosto 2021, n. 574

Bonus facciate: detrazione anche in caso di diritto reale di godimento

Il bonus facciate, previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, spetta anche all'ente non commerciale titolare di un diritto di enfiteusi. Nel caso specifico, si tratta di un'associazione privata senza scopo di lucro che ha sede in un antico edificio la quale è debitrice di Irpef per via di alcuni immobili assoggettati a tassazione ordinaria.Si ricorda che i beneficiari devono possedere l'immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e devono detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, oltre ad avere il consenso ai lavori da parte del proprietario. Il diritto di enfiteusi è un diritto reale di godimento che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957-977 Codice civile). Poiché il diritto di enfiteusi rappresenta un diritto reale di godimento, l'associazione istante ha un titolo idoneo ai fini dell'accesso al bonus facciate.Inoltre, l'agevolazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per gli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Tuttavia, se tali soggetti possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus facciate, in diminuzione della corrispondente imposta lorda.Il bonus è fruibile, in luogo della detrazione d'imposta, anche mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 agosto 2021, n. 551

Agevolazioni «prima casa»: benefici se l'immobile ereditato viene venduto entro un anno

Le agevolazioni «prima casa» spettano – per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato – anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile pervenuto per successione con applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 69, comma 3, Legge 342/2000, a condizione che il contribuente proceda alla vendita entro un anno di tale ultimo immobile.Con la Cm 207/E/2000 è stato chiarito che detta norma ha esteso l'agevolazione agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure per quanto riguarda le sole imposte ipotecarie e catastali.La Nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 prevede il rispetto di determinate condizioni; inoltre, con la Rm 86/E/2010 è stato chiarito che tali requisiti soggettivi ed oggettivi devono ricorrere congiuntamente per l'applicazione delle aliquote agevolate previste ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. La disposizione ha natura agevolativa e, pertanto, non è suscettibile di interpretazione che ne estenda la portata applicativa a ipotesi non espressamente contemplate.In merito alla previsione di non possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa», è stato più volte precisato che l'agevolazione introdotta con l'articolo 69, legge 342/2000 per l'acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (Cm 44/E/2001; Cm 18/E/2013; Rm 86/E/2017).La disciplina agevolativa trova applicazione anche per quanto riguarda gli acquisti effettuati a titolo gratuito, dal momento che l'articolo 69, commi 3 e 4, legge 342/2000, rinvia espressamente alle condizioni previste dalla Nota II-bis) suddetta (Cm 12/E/2016; Rm 86/E/2017).Pertanto, secondo l'agenzia delle Entrate, l'istante può usufruire delle agevolazioni «prima casa» per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, purché venda l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 agosto 2021, n. 562

Tax credit locazioni ex Decreto Ristori: non spetta agli enti non commerciali

Il bonus locazioni previsto dall'articolo 8, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) – consistente in un credito d'imposta per i canoni di locazione dell'ultimo trimestre 2020 (mesi di ottobre, novembre e dicembre) – non spetta ad un'associazione sportiva dilettantistica (Asd), pur avendo questa un codice attività compreso nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. La finalità della norma è quella di favorire solo le imprese che per la tipologia di attività svolta hanno subìto un calo del fatturato, escludendo quindi gli enti non commerciali. Pertanto, una Asd che svolge la propria attività istituzionale presso un immobile detenuto in locazione, non può ottenere il tax credit ancorché abbia un codice attività compreso nell'Allegato 1 del Decreto Ristori.L'aiuto in esame non è rivolto agli enti non commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell'articolo 28, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) con riferimento al bonus affitti relativamente ai canoni corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Vero è che il comma 2 dell'articolo 8 citato afferma che «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», ma – afferma l'agenzia delle Entrate – la locuzione utilizzata dal legislatore non è volta ad ampliare il numero di beneficiari del bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, quanto piuttosto a richiamare il requisito del calo del fatturato di ciascun mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (al pari di quanto richiesto per il tax credit del Decreto Rilancio).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 agosto 2021, n. 565

Contributo a fondo perduto: non spetta agli eredi del professionista

Il contributo a fondo perduto (Cfp) di cui all'articolo 1, Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) non spetta agli eredi del professionista, qualora il decesso di quest'ultimo sia avvenuto prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni). Ciò in quanto: 1) il Cfp è stato previsto per sostenere le attività economiche, come attesta l'articolo 1, comma 1 Dl 41/2021 che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, «che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario»; 2) il decesso determina la cessazione dell'attività e, quindi, la non spettanza del contributo a fondo perduto, previsto da tale normativa. Infatti, detta misura è diretta a sostenere gli operatori economici che abbiano subìto una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza pandemica. Il comma 2 della citata disposizione stabilisce, infatti, che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (...)». La Cm 5/E/2021 ha precisato: «ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione, in ogni caso: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; (...)».Dalla locuzione utilizzata dal legislatore si evince che, per poter usufruire dell'indennizzo, occorre che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione dell'attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.Infatti, nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del Cfp, allegate al provvedimento agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, viene espressamente chiarito che «il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell'istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento».Quindi, la circostanza che la partita Iva sia stata tenuta aperta per poter riscuotere i compensi relativi a prestazioni già fornite non presuppone lo svolgimento dell'attività che, evidentemente, risulta essere cessata.

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 agosto 2021, n. 566

Agevolazioni «prima casa»: non applicabili alla pertinenza di categoria D

L'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 dispone l'applicazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'aliquota agevolata del 2% nell'ipotesi in cui vengano trasferite case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano una serie di condizioni, previste dalla Nota II-bis. Il comma 3 della citata Nota II-bis stabilisce che le agevolazioni in parola «spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile (...). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato».Alla luce del quadro normativo descritto, le agevolazioni per la «prima casa» previste per le pertinenze non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). Sul punto si vedano le Cc.mm. 38/E/2005; 19/E/2021, punto 2.2; 1/E/1994, capitolo 1, paragrafo IV, punto 3. Inoltre, l'elencazione delle categorie catastali deve ritenersi tassativa, e l'agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali (Cm 18/E/2013). Pertanto, vale la situazione catastale esistente al momento del rogito.Il beneficio non spetta neppure in presenza di un impegno dell'acquirente, formalmente espresso nell'atto di compravendita, di demolire gli annessi agricoli, ricostruirli e accatastarli nuovamente come pertinenze rientranti nelle cennate tre categorie agevolabili.