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Traditi la promessa di certezza e l’affidamento

Nel Pnrr, nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di studio e nella legge delega chiarezza, certezza e stabilità della legislazione sono punti cardine della riforma tributaria in gestazione

Nel Pnrr, nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di studio e nella legge delega chiarezza, certezza e stabilità della legislazione sono punti cardine della riforma tributaria in gestazione: anche la revisione di istituti particolarmente rilevanti per le imprese, come il patent box, dovrebbe quindi seguire questa linea senza sacrificare la certezza del diritto in nome di una auspicabile semplificazione.

In attesa della realizzazione di una riforma organica, fin da subito tutti i provvedimenti emanati all’indomani della legge delega dovrebbero inspirarsi, nel metodo, allo standard di chiarezza e stabilità in nome del quale si è deciso di intervenire sul sistema tributario.

La modifica del regime del patent box, attuata con il decreto legge n. 146/2021, sotto molti profili non sembra rispondere a questo standard.

Il provvedimento tocca uno dei punti più caratterizzanti la fiscalità d’impresa degli ultimi anni, per la tipologia di beni che riguarda (gli intangibles) e per la rilevanza dell’agevolazione riconosciuta, su cui le imprese hanno strutturato parte della propria pianificazione fiscale.

Ferma la libertà del legislatore di mutare il regime, e senza discutere sui pro e contro di quello nuovo abbozzato nel decreto legge, è senz’altro sbagliato il metodo repentino di innovazione.

In primo luogo, dal punto di vista della fonte: una scelta così incisiva sulla tassazione delle imprese avrebbe dovuto essere introdotta con una legge e non già con un Dl, da riservare ai casi di straordinaria necessità ed urgenza. Peraltro, il decreto legge stesso delega la disciplina di aspetti non di scarso rilievo ad emanandi provvedimenti dell’agenzia delle Entrate (esercizio dell’opzione, documentazione per la “penalty protection”, disposizioni attuative del regime e comunicazione dell’adesione al nuovo sistema di deduzione e abbandono del precedente).

In secondo luogo, in ottica reputazionale: per evitare che il nostro sistema tributario sia visto come instabile a livello internazionale certe modifiche dovrebbero essere preannunciate, discusse ed introdotte con ragionevoli tempi di metabolizzazione.

In terzo luogo, quanto al regime transitorio. La sostituzione di un regime agevolativo ad impatto pluriennale, per il quale la gestazione da parte dei contribuenti è ancora in corso, richiede estrema chiarezza e cautela. Così non è stato, sotto molteplici profili.

Innanzitutto, la decorrenza del nuovo istituto è ancorata all’entrata in vigore del decreto, senza alcuna individuazione dell’esercizio di prima applicazione del regime. Il decreto legge è entrato in vigore il 22 ottobre 2021, dovrà essere convertito entro 60 giorni e in pendenza di tale termine le società dovranno presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2020: manca chiarezza in merito alla possibilità di adottare il nuovo regime già in tale dichiarazione.

Il regime transitorio è poi frammentato in svariate ipotesi in base alla situazione di ciascun contribuente, ma non contiene indicazioni in merito a talune fattispecie residuali in cui può trovarsi l’impresa.

Infine, i numerosi rimandi di disciplina a provvedimenti di futura approvazione rendono estremamente complesso per le imprese effettuare una valutazione di convenienza in merito all’abbandono del vecchio regime e al transito alla nuova super deduzione. Complessità che difficilmente verrà eliminata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio 2020, ammesso che in tale periodo sia possibile fruire del nuovo regime.

Si pensi all’impatto di un provvedimento che includa la possibilità di limitare l’esercizio dell’opzione per il transito al nuovo regime solamente a taluni intangibles (per i quali l’adozione della super deduzione sia conveniente rispetto al vecchio regime), con una sorta di cherry picking o, viceversa, la necessità che l’opzione escluda in toto la fruizione del precedente patent box per tutti i beni immateriali dell’impresa.

La semplificazione al momento dunque pare bilanciata da una notevole incertezza: sarà compito dell’agenzia delle Entrate sciogliere rapidamente i dubbi su tale nuovo istituto, con l’adozione di provvedimenti auspicabilmente in linea con la sua ratio agevolativa.