Diritto

Donazioni indirette, le cessioni di immobili perdono sicurezza

Nuovo orientamento della Cassazione rende più facile l’’opposizione

di Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto

Torna in forte dubbio il trasferimento degli immobili coinvolti in una donazione “indiretta”. La Cassazione (sentenza n. 11496/2010) aveva tolto il commercio immobiliare da ogni preoccupazione, decidendo che l’immobile oggetto di donazione indiretta, se venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che abbia patito la violazione della propria quota di legittima.

Ora invece la Cassazione (sentenza n. 4523 dell’11 febbraio 2022) decide, al contrario, che:

● verso una donazione indiretta simulata dietro un’apparente compravendita è possibile esperire l’azione di simulazione (anche in vita del donante), al fine di effettuare l’atto di opposizione alla donazione (articolo 563, comma 4, del Codice civile);

● l’atto di opposizione verso la donazione indiretta ha l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale l’immobile può circolare “liberamente”, senza il rischio di essere coinvolto in un’azione di restituzione promossa da un legittimario che rivendichi la sua quota di legittima e che, trovando il donatario incapiente, “insegua” l’immobile donato con l’azione di restituzione;

● l’atto di opposizione alla donazione indiretta tuttavia non può essere effettuato dopo vent’anni dalla donazione stessa, anche se stipulata anteriormente al 15 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge 80/2005, la quale introdusse nel nostro ordinamento l’atto di opposizione alla donazione).

L’atto di opposizione alla donazione serve a impedire che, una volta decorso il ventennio dalla data della donazione, il legittimario leso nella legittima si trovi a che fare con un donatario incapiente e non possa più soddisfarsi sull’immobile oggetto di donazione. Facendo opposizione alla donazione, il legittimario ottiene dunque una forte tutela, senza limitazioni temporali, del suo diritto alla legittima e, di contro, il bene donato ha grosse difficoltà di circolazione, perché i potenziali acquirenti temono di essere coinvolti in altrui liti ereditarie e le banche (che finanzino l’acquisto) temono che le proprie ipoteche non abbiano valore.

Ora, se l’esperibilità di un atto di opposizione verso una donazione diretta è una situazione che si presta a essere gestita senza grosse difficoltà (sia la donazione che l’atto di opposizione sono chiaramente visibili nei Registri Immobiliari), notevoli incertezze si prospettano con riguardo alle donazioni indirette: esse, infatti, sono pressochè invisibili (si pensi all’appartamento comprato da un figlio con denaro dei genitori) e solo una vittoriosa azione di simulazione può svelarle.

Il problema è che se il beneficiario della donazione indiretta vende prima della trascrizione dell’azione di simulazione (e quindi vi è un acquisto che appare libero da gravami) è abbastanza plausibile ritenere che divenga opponibile sia al donatario-venditore che all’acquirente il positivo esito di una successiva azione di simulazione cui consegua l’effettuazione di un atto di opposizione alla donazione così dissimulata.

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