Controlli e liti

Cooperative compliance con doppio profilo di rischio

di Graziano Gallo e Asa Peronace

Il provvedimento delle Entrate sulla cooperative compliance ( 101573/2017 ) offre molti importanti chiarimenti sul sistema di rilevazione, misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale, costituente prerequisito indispensabile per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo e di cui, pertanto, le imprese interessate a guadagnare accesso a tale regime devono dotarsi. Significative in particolare sono le precisazioni giunte sulla definizione di rischio fiscale che già il Dlgs 128/2015 , istitutivo del regime, aveva definito come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento. Ora il nuovo provvedimento fa un nuovo passo in avanti identificando, all’interno della generica categoria del rischio fiscale, due nuovi concetti:
1) il rischio significativo
2) il rischio rilevante.

Il rischio significativo
Per rischio fiscale «significativo» – puntualizza il provvedimento all’articolo 1, lettera j) – si intende il rischio fiscale che insiste su fattispecie per le quali, sulla base di una valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa condivisa dal contribuente e dall’Agenzia nel corso dell’incontro di apertura della procedura, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto. A tali fini l’ufficio può tener conto:
a) del valore economico delle attività sottostanti;
b) della rilevanza delle eventuali violazioni in termini di impatto e responsabilità;
c) dei risultati della valutazione, operata dal sistema di controllo interno, sul rischio fiscale inerente;
d) della natura ordinaria o straordinaria, in termini di frequenza e valore, delle operazioni e/o delle attività cui le fattispecie si riferiscono o della rilevanza delle medesime ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Sulla base di tali indicazioni, pare potersi legittimamente desumere che il rischio fiscale assume la qualificazione di «significativo» quando la violazione della norma o del principio tributario:
■è suscettibile di generare una passività potenziale di rilevante ammontare complessivo a ragione degli importi e/o della frequenza dell’operazione da cui può originare,
■oppure assume rilevanza penale;
■o determina una significativa lesione reputazionale dell’impresa;
■o è riferibile all’esecuzione di un’operazione straordinaria;
■o è riferibile ad operazioni intercompany cui si applica la disciplina sui prezzi di trasferimento.

Per ognuna delle ipotesi sopra enumerate, all’avvio del nuovo rapporto segnato dall’ammissione al regime, l’impresa e l’agenzia delle Entrate stabiliranno di comune accordo delle soglie di materialità che, inevitabilmente, saranno in taluni casi quali-quantitative, in altri solo qualitative.

Le operazioni poste poi in essere dall’impresa che superano le suddette soglie dovranno essere oggetto di una specifica comunicazione nel corso delle interlocuzioni previste dal regime ove ritenute in grado, sulla base di una valutazione oggettiva effettuata dall’impresa stessa, di inficiarne la corretta operatività fiscale, presente o futura, pena l’espulsione dal regime (articolo 9, comma 2, lettera c).

Inoltre, all’articolo 3 del provvedimento, viene specificato che il contribuente ammesso al regime si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente (quindi prima delle scadenze dichiarative), le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi. Pare dunque inevitabile che la iniziale definizione concordata delle soglie di materialità quali-quantitative delle operazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi sia aggiornata periodicamente.

Il rischio fiscale rilevante
Per rischio fiscale «rilevante», secondo quanto indicato all’articolo 1, lettera k), si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromettere l’affidamento dell’ufficio nel sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Ne discende che anche la mancata comunicazione del rischio fiscale rilevante all’agenzia delle Entrate determina l’espulsione dal regime del contribuente inadempiente.
Sulla base delle sole indicazioni fornite dal provvedimento, questo secondo tipo di rischio fiscale potrebbe apparire non facilmente distinguibile rispetto al concetto di rischio fiscale significativo, il cui profilo emerge invece dal documento in modo piuttosto nitido.
Al riguardo deve osservarsi che in base a quanto disposto dall’articolo 4.5, le fattispecie che non superano le soglie di materialità concordate (il provvedimento parla invero in questo caso di «parametri concordati») si intendono escluse dai doveri di comunicazione e i relativi rischi non si considerano significativi. Inoltre, i rischi fiscali relativi a tali fattispecie si considerano comunque comunicati, se ricompresi nella mappa dei rischi. Alla luce, in particolare, di questo passaggio del provvedimento, ed al netto di eventuali ulteriori chiarimenti che sul punto l’Agenzia potrà fornire con successive circolari, sembra dunque potersi intendere che il rischio fiscale rilevante sia quello che, a giudizio dell’agenzia delle Entrate, pur non essendo qualificabile “significativo”, deve comunque essere mappato.

In altri termini, pur partendo dal presupposto che tutti i rischi fiscali debbano essere mappati secondo quanto precisato dalla circolare 38/E/2016 (paragrafo 3.4) , solo l’eventuale omessa mappatura di rischi considerati «rilevanti» farebbe scattare il giudizio di inaffidabilità del sistema aziendale di rilevazione misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale e dunque l’estromissione dell’impresa dal regime.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 101573/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©