Adempimenti

Nel 770 i proventi di esercizi differenti si indicano in più righi

Spazio all’Id arrengement rilasciato dall’autorità centrale di uno Stato membro dell'Unione

di Marco Piazza

Anche quest’anno le istruzioni al modello di certificazione degli utili (Cupe) prevedono che qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate distinte certificazioni. Corrispondentemente, le istruzioni al modello 770, quadro SK dispongono che se il sostituto eroga più tipologie somme tassabili come utili (elencate nei punti da 31 a 39 del quadro SK) deve compilare più righi del quadro. Ciò accade anche nel caso di una distribuzione in relazione al medesimo soggetto, di utili e di uno o più proventi equiparati formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione (diverse basi imponibili a seconda dell’anno di formazione degli utili). Inoltre, è prevista una casella (punto 48) che deve essere barrata nel caso in cui il sostituto di imposta eroghi per lo stesso emittente e per lo stesso percipiente dividendi formatisi in esercizi differenti e assoggettati a modalità di tassazione diversa.

Una novità del quadro SK è il punto 49, nel quale deve essere indicato l’«Id arrangement» relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione europea. I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti, infatti, a indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (articolo 3, comma 3, del Dm 17 novembre 2020).

Il riferimento è fatto allo scambio automatico di informazioni degli schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni europee messi a disposizione e utilizzati del contribuente, qualora si presenti uno degli elementi indice dell’esistenza di una «pianificazione fiscale aggressiva» indicati nell’allegato 1 al Dlgs 100/2020.

Basandosi sui chiarimenti della circolare 2/E/2021, i casi che potrebbero riguardare la distribuzione degli utili sono essenzialmente quelli di cui all’elemento distintivo in base alla lettera B, punto 2 dell’allegato 1, che producono la trasformazione di redditi di capitale in categorie di redito soggette a un livello di tassazione inferiore o esenti. Ad esempio, la percezione, da parte di una società italiana di proventi di fondi comuni d’investimento esteri tramite società interposte non residenti con lo scopo di trasformare il provento del fondo comune – tassato al 100% – in un dividendo, che concorre a formare il reddito nella misura del 95% (esempio 12 nella circolare 2/E).

Analogo campo è contenuto nel punto 20 del quadro SF in cui sono indicati i redditi di capitale diversi dai dividendi, fra i quali quelli corrisposti a soggetti non residenti che beneficiano di particolari esenzioni o riduzioni della ritenuta o imposta sostitutiva per effetto di norme interne o convenzionali. Queste comunicazioni potrebbero riguardare determinati i meccanismi transfrontalieri che fanno uso di strumenti finanziari ibridi.

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