I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 14 al 22 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Iva di gruppo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2022, n. 191

Liquidazione Iva di gruppo: garanzia per l'utilizzo dei crediti

La Risposta si esprime in ordine alla non obbligatorietà della garanzia dei crediti utilizzati nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, di cui all'articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972. L'adempimento non è necessario, a patto che vengano rispettate specifiche condizioni e non sussistano le previste cause che obbligano a effettuarlo, anche in caso di liquidazione Iva di gruppo. In particolare, allorché sulla dichiarazione annuale Iva – da cui emerge l'eccedenza di credito – sia apposto il visto di conformità e sia stata allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti fissati dalla norma (articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972), le eccedenze di credito Iva della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti d'imposta, non necessitano di garanzia. Al credito che residua e che sarà utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante (in detrazione dal debito Iva o in compensazione) andranno applicate le stesse regole previste dall'articolo 38-bis, il quale disciplina l'esecuzione dei rimborsi Iva, per effetto del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 6, Dm 13 dicembre 1979, il quale regola la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/1972). L'agenzia osserva che, laddove non sussista una delle cause di esclusione elencate al comma 4 del citato articolo 38-bis, il credito Iva chiesto a rimborso di importo superiore a 30.000 euro non necessita di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti e condizioni: a) nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità (articolo 35, Dlgs 241/1997) o, in alternativa, sia apposta la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, Dl 78/2009); b) alla dichiarazione annuale sia allegata un'autocertificazione con cui il richiedente attesta la sussistenza delle tre condizioni soggettive richieste dal comma 3 dello stesso articolo 38-bis (ossia, 1) il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si sia ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non sia cessata, né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 2) non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 3) siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi). Anche la Cm 35/E/2015 aveva precisato che tutti gli adempimenti per ottenere i rimborsi Iva, compresa la disciplina sulle garanzie – articolo 38-bis, Dpr 633/1972 – sono estesi alle procedure di liquidazione Iva di gruppo, grazie al rinvio a tale articolo contenuto nell'articolo 6, comma 3, Dm 13 dicembre 1979. Pertanto, nel presupposto che sussistano le condizioni per partecipare alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, l'agenzia conclude che, fatte salve le cause di esclusione di cui al richiamato comma 4 dell'articolo 38-bis, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti Iva, non necessitino di garanzia, laddove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l'eccedenza a credito, e sia allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti elencati dal comma 3. Infine, al credito, il quale sarà utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante in detrazione dal debito Iva o in compensazione (con il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997), andranno applicate le stesse regole.

Iva/Operazioni imponibili e non

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2022, n. 194

Operazioni di permuta di beni con servizi

La Risposta analizza il trattamento Iva applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi (servizi) di disalveo di due fluviali. La particolarità della casistica risiede nel fatto che la cessione posta in essere dal Comune non ha rilevanza Iva, mentre la prestazione di servizi resa dalle imprese private affidatarie dei lavori va assoggettata ad imposta. Le norme di riferimento – in relazione alla permuta – sono gli articoli 2, 4 e 11, Dpr 633/1972 e gli articoli 9 e 13, Direttiva 112/2006/Ce. Nello specifico: 1) la cessione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) effettuata da un Comune, in attuazione di un'ordinanza, non assume rilevanza Iva in quanto l'operazione è posta in essere dall'ente pubblico nell'ambito della sua attività istituzionale (carenza del requisito soggettivo di cui all'articolo 9, Direttiva 112/2006/Ce). In altre parole, l'attività è svolta dal Comune nella veste di pubblica autorità, come previsto dagli articoli 13, Direttiva 112/2006/Ce, e 4, Dpr 633/1972 (sul tema si vedano Corte di Giustizia Ue, sentenza 20 marzo 2014, causa C-72/13; Corte di Giustizia Ue, sentenza 25 febbraio 2021, causa C-604/19; Corte di Cassazione 28 settembre 2021, n. 26208, Corte di Cassazione 18 ottobre 2021, n. 28558; Corte di Cassazione 15 febbraio 2022, n. 4835); 2) gli interventi di disalveo realizzati dalle ditte affidatarie, al fine di prevenire situazioni di pericolo per il territorio e ripristinare la ripresa delle attività produttive, devono essere assoggettati all'imposta con aliquota ordinaria. La prestazione di servizi soddisfa il requisito oggettivo (articolo 3, Dpr 633/1972), in quanto è resa a titolo oneroso; situazione che presuppone l'esistenza di un nesso diretto che «esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 26 settembre 2013, causa C-283/12 e Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 giugno 2016, causa C-11/15). La compensazione tra la cessione dei materiali litoidi e vegetali e le prestazioni di servizi di disalveo (una sorta di pagamento o comunque l'estinzione dell'obbligazione assunta tra le parti) dà luogo ad un'operazione permutativa di cui all'articolo 11, comma 1, Dpr 633/1972, trattandosi di «reciproche operazioni effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra». Infatti, l'agenzia delle Entrare precisa che la noma citata ha un contenuto oggettivamente più ampio rispetto alla corrispondente disposizione civilistica (articolo 1552 del Codice civile), poiché comprende nel proprio ambito anche «le operazioni concernenti prestazioni di servizi che sono realizzate in corrispettivo di altre prestazioni di servizi o, in via alternativa, operazioni concernenti prestazioni che costituiscono il corrispettivo di cessioni di beni», le quali devono essere considerate autonomamente ai fini del trattamento Iva. Sulla base di tali considerazioni, nella fattispecie considerata, la cessione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) effettuata da un Comune non è risultata riconducibile nell'ambito applicativo dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo, in quanto attività di natura pubblicistica-autoritativa. Viceversa, le prestazioni relative agli interventi di disalveo effettuati dalle ditte affidatarie, in controprestazione alla suddetta cessione, sono state ritenute imponibili Iva secondo l'aliquota ordinaria, applicata al valore normale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972.

Registro/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2022, n. 192

Proroga delle concessioni demaniali marittime: applicazione dell'imposta

Si applica l'imposta di registro proporzionale, nella misura del 2%, sulla proroga della durata delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), Dl 34/2020 (Decreto Rilancio). La stessa disciplina fiscale è applicabile anche all'ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto Fiscale (articolo 5, comma 3-bis, Dl 146/2021) che ha esteso da 12 a 24 mesi l'originaria proroga sancita dal Decreto Rilancio. La disposizione di favore riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, rilasciate per le aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto passeggeri. L'istante chiede se «nel caso in cui il calcolo dell'imposta (...) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi», si possa escludere ogni altro adempimento tributario. L'agenzia ritiene che anche all'ulteriore proroga si applica la regola che prevede, in caso di estensione del conferimento, l'obbligo di denuncia delle parti all'Ufficio che ha registrato l'atto e il conseguente versamento dell'imposta. Infatti, l'articolo 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) stabilisce il pagamento dell'imposta di registro sulle concessioni demaniali, nella misura del 2%, sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione. Lo stesso Tur prevede, inoltre, che, in caso di proroga tacita, le parti hanno l'obbligo di denunciare entro 20 giorni l'ulteriore periodo di durata del rapporto e pagare la relativa imposta nel momento in cui il contratto è diventato vincolante per il nuovo periodo (articolo 36, comma 3, Dpr 131/1986). Si ricorda che, dopo l'assolvimento dell'obbligo di denuncia nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga, l'Ufficio provvederà a liquidare l'imposta nella misura del 2% anche per il nuovo periodo della concessione (tenendo conto della proroga di ulteriori 12 mesi, come previsto dal citato articolo 5). Già con la Risposta 325/2021 era stato chiarito che, per effetto della proroga, le parti erano tenute a denunciare l'estensione della concessione e a versare la relativa imposta.

Accise/Aliquote

Dm 6 aprile 2022, GU 16 aprile 2022, n. 90

Accisa applicata ai carburanti: rideterminazione delle aliquote

Il Decreto contiene la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa. I prezzi dell'imposta sui carburanti sono così modificati: per la benzina 478,40 euro per mille litri, per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri, per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi. La misura è finalizzata a compensare le maggiori entrate dell'Iva derivanti dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Le nuove aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022, quelle relative al Gpl si applicano dal 21 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022.

Agevolazioni/Previdenza complementare

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 aprile 2022, n. 193

Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione

La questione affrontata riguarda la spettanza del credito d'imposta – previsto dall'articolo 11, comma 8, Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 – per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007. La disposizione citata prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di reintegrare l'eventuale anticipazione della posizione individuale maturata e richiesta al fondo pensione, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Inoltre, sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Confermando le precedenti interpretazioni, l'agenzia precisa che non spetta il bonus per i versamenti a titolo di reintegro relativi ad anticipazioni costituite interamente da somme maturate prima del 1° gennaio 2007. Già la Cm 70/E/2007 aveva chiarito che la norma si riferisce alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data e, pertanto, nella fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000 (ossia, tutte anticipazioni maturate prima dal 1° gennaio 2007), non spetta il credito d'imposta. Pertanto, la locuzione «montanti maturati alla predetta data», contenuta nella Cm 7/E/2021 e che aveva generato il dubbio interpretativo al soggetto istante, costituisce un refuso. L'agenzia coglie l'occasione per ricordare come sia necessaria una dichiarazione al fondo con la quale si dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione dev'essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Dogane/Import-Export

Comunicazione Uama 31 marzo 2022, n. 10282

Esportazioni verso Russia e Biellorussia: procedure autorizzatorie dei beni dual use

L'Uama (Unità, presso il ministero degli Esteri, per le autorizzazioni dei materiali di armamento) ha diffuso le nuove procedure per ottenere le autorizzazioni all'esportazione di beni dual use (di cui al Regolamento Ue 821/2021) o quasi dual use (impiegabili per possibili usi strategici e di difesa, di cui all'allegato VII del Regolamento Ue 328/2022), verso la Russia e la Bielorussia. Circa la verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per le esenzioni previste dai Regolamenti Ue – che hanno imposto le restrizioni e le sanzioni verso i due Paesi coinvolti nella guerra contro l'Ucraina –, l'Uama era già intervenuta con la nota 7 marzo 2022, n. 6830, limitando temporaneamente la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per l'esportazione dei prodotti a duplice uso e sospendendo, fino al 7 aprile 2022 l'operatività di tutte le autorizzazioni precedentemente concesse. L'autorizzazione – prevista dall'articolo 14, comma 2, Dlgs 221/2017 – è necessaria per le esportazioni relative ai prodotti dual use; essa può essere revocata o sospesa qualora sussistano interessi pubblici meritevoli di tutela come, per esempio, il rispetto del diritto internazionale e la sicurezza dello Stato italiano. Con la Comunicazione in esame viene disposta la proroga della sospensione delle autorizzazioni fino al 2 maggio 2022, invitando gli operatori interessati a presentare entro tale termine un'apposita istanza di riesame, atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per fruire della deroga ai blocchi delle esportazioni. Con il medesimo provvedimento sono stati, inoltre, individuati i presupposti per la riattivazione delle autorizzazioni sospese o per il rilascio di nuove, fornendo apposite istruzioni per fruire delle deroghe ai divieti delle esportazioni disposte dal Regolamento Ue 833/2014. Si tratta, quest'ultimo, del Regolamento Ue che – a seguito delle integrazioni operate dal Regolamento Ue 15 marzo 2022, n. 2022/428 – vieta, a partire dal 16 marzo 2022 (per i contratti conclusi prima di questa data, gli operatori sono in ogni caso tenuti ad informare l'Uama tramite apposita Pec da inviare con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla spedizione della merce), di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente: 1) beni e tecnologie a duplice uso destinate al settore dell'energia; 2) beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico destinati al settore dell'energia; 3) beni e tecnologie per la prospezione e la produzione di petrolio elencati nell'allegato II del Regolamento Ue 833/2014; 4) beni di lusso elencati nell'allegato XVIII aggiunto al Regolamento Ue 833/2014. Gli operatori economici possono presentare un'apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito dell'Uama, indicando le ragioni di esenzione dal divieto all'esportazione per i beni dual use e allegando la documentazione di supporto. A partire dal 2 maggio, tutti i provvedimenti sospesi per i quali non sarà stata presentata un'istanza saranno, invece, ufficialmente revocati, con conseguente impossibilità di perfezionare le esportazioni verso i Paesi extra-Ue rimaste sospese. Le istanze presentate entro il 2 maggio saranno esaminate entro 180 giorni (articolo 8, comma 6, Dlgs 221/2017) e, in caso di esito positivo, sarà possibile effettuare le esportazioni verso la Russia di prodotti duali nel caso in cui le tecnologie siano destinate alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali, per utilizzi civili oppure all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica di uno Stato membro o di un Paese partner come gli USA. L'autorizzazione da parte dell'Uama è necessaria anche per i beni «quasi dual use»: per questi, il Regolamento Ue 576/2022 ha integrato l'allegato VII del Regolamento Ue 328/2022, inserendo diverse tipologie di prodotti, quali apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, microscopi, sistemi di refrigerazione criogenici e diverse tipologie di macchine utensili. Restano ferme le altre misure restrittive Ue verso la Russia (per le quali non è previsto un regime autorizzativo similare a quello della normativa dual use), in relazione alle esportazioni dei prodotti utilizzabili: per l'industria petrolifera (allegato IX del Regolamento Ue 2022/328), per l'aereonautica (allegato X del Regolamento Ue 2022/328), per la navigazione marittima (allegato IV del Regolamento Ue 2022/394), come pure per prodotti alimentari, quali vini, tartufi e oreficeria dal valore superiore a 300 euro (nonché altri beni specificamente indicati nell'allegato XVIII del Regolamento Ue 2022/428). Le sanzioni derivanti dalla violazione delle citate restrizioni sono: a) pena detentiva dai due ai sei anni, e con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro (articolo 18, comma 1, Dlgs 221/2017) per la violazione della normativa dual use, mediante spedizione all'estero di prodotti e tecnologie in assenza delle autorizzazioni ovvero con autorizzazione fondata su documentazione falsa. L'esportazione effettuata non rispettando le specifiche indicazioni previste nelle singole autorizzazioni ottenute dall'Uama è, invece, punita con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro (articolo 18, comma 2, Dlgs 221/2017); b) reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro (articolo 20, comma 2, Dlgs 221/2017) per la spedizione all'estero di prodotti «quasi dual use» in violazione delle autorizzazioni dell'Uama; c) reclusione da due a sei anni per le operazioni effettuate non osservando i divieti imposti dall'Ue (per i prodotti che non necessitano dell'autorizzazione dell'Uama), ai sensi dell'articolo 20, comma 1, Dlgs 221/2017; d) reclusione da uno a quattro anni o una multa da 15.000 euro a 150.000 euro (articolo 20, comma 3, Dlgs 221/2017) per l'esportazione in violazione delle prescrizioni individuate per fruire delle eventuali deroghe.