Come fare perAdempimenti

Cupe 2021 entro il 16 marzo, nel modello anche le società semplici

di Monica Greco

  • Quando Entro il 16 marzo 2022

  • Cosa scade Rilascio modello Cupe 2021

  • Per chi Percettori di utili da partecipazione a soggetti Ires in qualunque forma corrisposti

  • Come adempiere Consegna in formato cartaceo o elettronico della certificazione

1In sintesi

Entro il 16 marzo 2022 deve essere rilasciata la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe).

La certificazione riguarda gli utili/proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, per i quali la società ha deliberato la distribuzione ed effettuato il relativo pagamento nel 2021.

La Cupe deve essere consegnata solo ai percettori di utili e proventi, mentre non è previsto alcun invio telematico all’agenzia delle Entrate.

Il modello Cupe di quest’anno prevede specifiche indicazioni con riferimento alle novità del regime fiscale di tassazione delle società semplici relativo alla tassazione per trasparenza, di cui all’articolo 32-quater del Dl 124/2019 come modificato dall’articolo 28 del Dl 23/2020.

Inoltre, il modello Cupe accoglie gli utili erogati nel 2021 e derivanti da partecipazioni qualificate, per le quali è ancora applicabile il regime transitorio disposto dalla legge di Bilancio 2018 che determina la concorrenza alla formazione del reddito Irpef del socio in relazione agli utili prodotti fino all’esercizio in corso 31 dicembre 2017 e deliberati sino a dicembre 2022.

2I destinatari

La tipologia reddituale definisce il perimetro applicativo, difatti, la Cupe deve essere rilasciata:
● ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (circolare 26/E del 16 giugno 2004);
● ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi equiparati che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l’imposta sostitutiva.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lett.a), del Tuir;
contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir, formati nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci ai sensi dell’articolo 8 del Dm 23 aprile 2004.

In tale fattispecie, si dovrà compilare la “sezione IV” del modello Cupe e, precisamente, il campo "44".

La certificazione Cupe, invece, non deve essere rilasciata:
● per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ordinariamente del 26%, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del Dpr 600/1973;
● utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del Dlgs 461/19971.

3Chi rilascia la Cupe

La Cupe viene rilasciata da:
● società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir);
● casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
● intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
● rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
● società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
● imprese di investimento e agenti di cambio di cui al Dlgs 58/1998;
● ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
● gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lett. f), del Tuir.

4I soci qualificati e la Cupe

La legge di Bilancio 2018 ha previsto uno specifico regime transitorio con riferimento alla disciplina dei dividendi, con novità che riguardano in prima battuta i redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il comma 1006, al contempo, ha disposto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso 31 dicembre 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si applicassero le “vecchie” disposizioni di cui al decreto del Med 26 maggio 2017.

Tale premessa è fondamentale per chi riceve la certificazione modello Cupe, in quanto occorre saper individuare nel suo contenuto i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a cui si applica il predetto regime transitorio, con tassazione in capo al socio a seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita.

Con riferimento a tali partecipazioni, la certificazione Cupe in commento riguarda le distribuzioni di utili erogate nel 2021, relative a utili prodotti fino al 2017 e deliberati fino al 31 dicembre 2022. In tale fattispecie, come accennato, la concorrenza al reddito complessivo Irpef del socio sarà parziale – o meglio in percentuale – e, dunque, si dovrà verificare dove è indicato il relativo ammontare percepito tra i punti 28, 29 e 30 della Cupe.

Più precisamente, se l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore nella Cupe è indicato:
● al punto 28: è formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
La concorrenza alla formazione del reddito del percettore è pari al 40%;
● al punto 29: è formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
La concorrenza alla formazione del reddito del percettore è del 49,72%;
● al punto 30: è formato con utili prodotti:
- a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa,
- dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
La concorrenza alla formazione del reddito complessivo del socio soggetto a Irpef è pari al 58,14%.

La tassazione della partecipazione non qualificata, invece, essendo soggetta al 26% a titolo di ritenuta d’imposta, non è oggetto di certificazione.

5Il regime fiscale società semplici

La disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall’articolo 32- quater del Dl 124/2019, che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, è stata modificata dall’articolo 28 del Dl 23/2020.

Nella nuova formulazione:
● sono ricompresi nella nuova tassazione per trasparenza anche gli utili di fonte estera;
● sono forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
● è disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile, tra l’altro, ai soci non residenti della società semplice;
● è previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino allcesercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Per le novità predette, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione Cupe indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

Le istruzioni della Cupe precisano, inoltre, che:
● il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori “a regime fiscale privilegiato”;
● alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente alla riforma del 2018 – vale a dire quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 205/2017.

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