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Rivalutazione alberghi e terme, i chiarimenti dell’Agenzia sull’attività «non prevalente»

di Alessandra Caputo

  • Quando Nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021

  • Cosa scade Termine per procedere alla rivalutazione dei beni e partecipazioni

  • Per chi Imprese del settore alberghiero e termale e che non adottano gli Ifrs

  • Come adempiere Compilando l’apposito prospetto nel modello Redditi

1In sintesi

L’articolo 6-bis del decreto Liquidità ha previsto la possibilità per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i princìpi contabili internazionalinella redazione del bilancio, di rivalutare i beni di impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa) e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione poteva essere eseguita già nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e ora anche in quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

L’elemento caratterizzante questa rivalutazione è la sua gratuità: i maggiori valori sono riconosciuti, anche ai fini fiscali, senza necessità di versare una imposta sostitutiva.

L’agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 1° marzo e la risposta a interpello 269 del 18 maggio scorso ha analizzato alcune questioni inerenti proprio a questi aspetti.

2L’ambito di applicazione e i soggetti ammessi

L’ambito soggettivo di questa rivalutazione è quello previsto dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020, e coincide con i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano gli Ias in bilancio.

In particolare, la rivalutazione può riguarda i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (Dpr 917/1986),vale a dire:
• le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata;
• le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
• le società europee di cui al regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le società cooperative europee previste dal regolamento (Ce) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il comma 7 dell’articolo 6-bis in esame, dispone inoltre che si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 342/2000; ne consegue che la rivalutazione riguarda anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

3Le caratteristiche e gli effetti della rivalutazione

L’articolo 6-bis prevede che la rivalutazione sia essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi, ovvero nel bilancio 2020 e/o nel bilancio 2021 (o in entrambi i bilanci).

Coloro che, quindi, se ne sono avvalsi lo scorso anno, possono nuovamente effettuare la rivalutazione oppure possono effettuarla direttamente nel bilancio 2021.

La rivalutazione deve riguardare tutti beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta e i maggiori valori sono riconosciuti (ai fini delle imposte sui redditi ed Irap) a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione di imposta “designata” e può essere affrancato (anche solo in parte) con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%.

È previsto un monitoraggio triennale ai fini della tassazione delle eventuali plusvalenze e minusvalenze: il comma 6 dell’articolo 6-bis prevede che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

In sostanza, è previsto un monitoraggio triennale.

4Le precisazioni delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato di recente la circolare 6/E del 1° marzo 2022 nella quale fornisce chiarimenti in merito alla rivalutazione dei beni di impresa.

In particolare, la prima parte della circolare è relativa alla rivalutazione prevista dall’articolo 110 del Dl 104/2020 (per intenderci, quella eseguita lo scorso anno pagando una imposta sostitutiva del 3%); la seconda parte, invece, riguarda la rivalutazione del settore alberghiero e termale in commento.

Tra i chiarimenti interessanti, si segnala il caso di una società proprietaria di alcuni immobili utilizzati per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero, ma in via «non prevalente».

L’Agenzia chiarisce che la disciplina di cui al menzionato articolo 6-bis trova applicazione nei confronti di:
a) quei soggetti che operano in ambito alberghiero e termale, anche in via non prevalente e
b) limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

Per quanto concerne il requisito a), sono da ritenersi inclusi tutti i soggetti che svolgono effettivamente le attività ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 96.04.20, anche in misura non prevalente. A questi si aggiungono anche coloro che possono dimostrare di svolgere le medesime attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività alberghiere e termali.

Con riferimento al requisito b), è necessario fare riferimento ai beni utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività dei settori alberghiero e termale; nel caso, invece, di utilizzo promiscuo dei beni, invece, è necessario identificare il valore di mercato del bene attribuibile alla “parte” di bene utilizzate per operare nei predetti settori. L’identificazione può avvenire mediante qualsiasi criterio che risulti dimostrabile e controllabile in sede di svolgimento delle attività di controllo; un esempio potrebbe essere i millesimi di immobile destinato ad attività termale ovvero al rapporto tra ricavi prodotti tramite utilizzo della porzione di immobile destinato ad attività alberghiera.

Inoltre, con la riposta all’interpello 269 del 18 maggio scorso le Entrate, in linea con la circolare 6/E, chiariscono che nel settore alberghiero e termale, ai fini della rivalutazione (o del riallineamento) ex articolo 6-bis del Dl 23, gli immobili utilizzati per la specifica attività (anche dal locatario o dall’affittuario d’azienda) costituiscono una «categoria omogenea» in base al comma 2 della medesima disposizione, così superando contrasti antecedenti sull’interpretazione della norma di interpretazione autentica dell’articolo 5-bis, comma 1, del Dl 41/2021.

Un altro chiarimento interessante riguarda la possibilità di eseguire congiuntamente la rivalutazione gratuita in commento e il riallineamento del valore dell’avviamento rilevato a seguito di alcune operazioni di riorganizzazione.

Infine, la conferma che in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa, in capo all’affittuario, solo a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario stesso. Nella diversa ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest’ultimo.

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