Controlli e liti

Dubbi sul termine di estinzione del debito

Non è chiaro se il pagamento ora vada fatto nella nuova udienza predibattimentale

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le nuove modifiche di carattere generale al processo penale non contengono alcuna specifica previsione per i reati tributari. Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000, per i delitti di omesso versamento Iva o ritenute, e indebita compensazione di crediti non spettanti, l’integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento comporta la non punibilità. Per l’omessa presentazione, invece (articolo 13-bis, Dlgs 74/2000), il pagamento e la presentazione della dichiarazione in questa fase comportano la riduzione fino a metà della pena, oltre alla possibilità di non irrogazione delle sanzioni accessorie.

Si tratta ora di capire se, per le citazioni dirette a giudizio dal 1° gennaio 2023 per tali reati, l’estinzione del debito tributario debba avvenire come in passato prima dell’apertura del dibattimento (e quindi sostanzialmente alla prima udienza di comparizione che in realtà in futuro non dovrebbe più esserci) o nella nuova udienza predibattimentale

L’opzione per l’una o l’altra soluzione non è di poco conto: soprattutto per i pagamenti rateali, occorre terminare l’intero pagamento prima di tale udienza.

Peraltro, l’articolo 13 prevede che qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione con rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per pagare il debito residuo e il giudice ha facoltà di prorogarlo una sola volta per non oltre tre mesi, se lo ritiene necessario.

Vista le motivazioni della riforma Cartabia sull’ introduzione nel processo penale della nuova udienza predibattimentale, sembrerebbe più coerente che la valutazione dell’effettiva estinzione del debito tributario avvenga a cura del giudice dell’udienza predibattimentale, al quale la nuova norma (articolo 550-bis del Codice di procedura penale) attribuisce anche il compito di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando, tra l’altro, l’imputato non è punibile per qualsiasi causa (come nella specie del pagamento del debito tributario).

Va evidenziato che in passato, a norma dell’articolo 555 del Codice penale, la presentazione della richiesta di riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, decreto penale) doveva avvenire in caso di citazione diretta a giudizio prima dell’apertura del dibattimento (medesima dizione utilizzata dal legislatore ai fini penali tributari per l’estinzione del debito tributario).

Ora con le modifiche tale momento, ai fini della scelta dei riti alternativi, è stato anticipato all’udienza predibattimentale.

Se si estendesse tale soluzione anche per il pagamento al debito tributario, vi è da sperare almeno che il giudice dell’udienza pre dibattimentale possa concedere le due proroghe per complessivi sei mesi per il pagamento

Operando, invece, una interpretazione letterale dell’articolo 13 (e 13 bis) del Dlgs 74/2000, non modificati dalla riforma Cartabia, emerge che il legislatore ha al tempo individuato nell’apertura del dibattimento lo “spartiacque” per l’effettuazione del pagamento del debito tributario costituente reato.

Si potrebbe quindi sostenere che l’accertamento di tale pagamento, prima dell’apertura del dibattimento possa ancora ritualmente avvenire a cura del secondo giudice e di conseguenza si avrebbe maggiore tempo, per il pagamento del debito al pari di quanto avvenuto finora.

Si spera che presto intervenga qualche chiarimento al riguardo anche perché nel dubbio, per non rischiare il beneficio della non punibilità gli interessati prudenzialmente assolveranno il debito tributario all’udienza predibattimentale.

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