Diritto

Concordato, il creditore in conflitto d’interessi va inserito in una classe ad hoc

Non è inoltre possibile riunire tutti i chirografari nella stessa «categoria»

ADOBESTOCK

di Michele d'Apolito

Nella formazione delle classi dei creditori cui spetta l’approvazione del concordato preventivo, riunire tutti i creditori chirografari in un’unica classe residuale non rispetta il requisito dell’omogeneità delle posizioni perché gli interessi economici dei chirografari possono essere molteplici.

Lo ha chiarito il tribunale di Piacenza che (decreto del 20 gennaio scorso) ha affrontato anche la questione del conflitto d’interessi, stabilendo che l’affittuario dell’azienda debitrice va inserito in una classe ad hoc poiché ha una doppia veste: da una parte creditore e dall’altra soggetto interessato al subentro. Questa decisione dà quindi concreta attuazione alle indicazioni fornite dalla Cassazione (sentenza 17186/2018) sulla neutralizzazione dei conflitti di interesse.

Le regole

L’approvazione di un concordato preventivo passa dall’espressione maggioritaria dei creditori ammessi al voto, che possono essere raggruppati in più classi ed avere interessi particolari e supplementari rispetto alla massa. Nella suddivisione in classi i creditori vanno raggruppati secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei ma, mentre il requisito dell’omogeneità di posizioni giuridiche è facilmente rispettabile osservando l’ordine delle preferenze ed i gradi di privilegio, risulta più critico individuare l’omogeneità economica, usualmente identificata in categorie soggettive del credito (banche, fornitori commerciali, dipendenti, ecc.) o nella strategicità per il buon fine del piano.

La classe unica dei chirografari

Nel caso trattato dal tribunale emiliano – con un passivo concordatario suddiviso in quattro classi, di cui le prime due riservate agli enti, la terza ai fornitori strategici e la quarta ai restanti chirografari – i giudici stigmatizzano la creazione di una classe unica residuale, comprensiva di tutti i chirografari non strategici: l’omogeneità delle posizioni viene infatti distorta se per alcuni vi è quale unico trait d’union il rango, mentre per altri vi è una maggiore segmentazione in forza di caratteristiche soggettive.

Il conflitto d’interessi

All’interno della classe dei chirografari compariva inoltre l’attuale affittuario dell’azienda debitrice, che agiva quindi nella doppia veste di creditore e soggetto interessato al subentro, con un interesse ulteriore all’approvazione del concordato distinto dalla massa, cioè il subentro definitivo nella gestione d’azienda. Anche perché aveva formulato un’offerta di acquisto condizionata al buon esito della procedura.

Secondo i giudici di Piacenza l’’impostazione del piano deve pertanto garantire alcuni equilibri, soprattutto quando prevede il sacrificio di alcuni a favore di altri, ed il controllo del Tribunale sul punto funge da garanzia di una genuina formazione della maggioranza: nello specifico, i giudici di Piacenza tracciano la via risolutiva di tale situazione, che mina la corretta espressione della maggioranza, consistente nell’inserimento dello specifico creditore in un’autonoma classe.

La neutralizzazione di possibili conflitti di interesse mediante autonomo classamento è stata oggetto di una pronuncia antecedente delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 17186/2018), riguardo all’approvazione di un concordato fallimentare con il voto determinante di creditori che erano anche soci della fallita: i giudici di legittimità aprirono ad un’interpretazione estensiva della norma, che non precludeva il voto in base all’articolo 163, comma 6 della legge fallimentare, sulle proposte concorrenti, ma si limitava a porre la condizione che il conflitto sia neutralizzato dall’inserimento dello specifico creditore in un’apposita classe.

L’espressione del voto in presenza di conflitto di interessi è stata trattata anche dal Tribunale di Milano, con sentenza del 15/11/2018, laddove un creditore chiamato al voto deteneva una partecipazione nella debitrice, tale da favorirne ingerenze nella gestione.I giudici milanesi hanno ribadito i princìpi della Suprema Corte di cui sopra, cioè che in presenza di un conflitto di interessi deve applicarsi il trattamento che la legge riserva al voto del creditore che presenta una proposta concorrente, ai sensi del già citato articolo 163, che per tale motivo deve essere inserito un’autonoma e separata classe.

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