Controlli e liti

Ricerca e sviluppo, il bonus non richiede una novità per tutti i fruitori

La Ctr della Valle d’Aosta si pronuncia sulle caratteristiche delle innovazioni tecnologiche e di processo che danno diritto al beneficio

di Matteo Musco

Per i crediti di imposta relativi a investimenti in ricerca e sviluppo è sufficiente che l’impresa abbia innovato proprie tecnologie o processi. Non è necessario, infatti, si tratti di una novità in termini assoluti per la totalità dei fruitori.

Le nuove norme, peraltro, che meglio chiariscono gli ambiti applicativi di tali bonus, non essendo qualificate come interpretative, non riguardano il passato.

Ad affermarlo è la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta con la sentenza 22/1 depositata il 21 aprile 2022.

La vicenda trae origine dall’utilizzo da parte di una società del credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013).

L’agenzia delle Entrate contestava il beneficio della contribuente nel presupposto che mancasse il requisito della novità, non trattandosi di innovazioni per la totalità dei fruitori, nel rispetto dei requisiti previsti dal Manuale di Frascati.

Il provvedimento veniva impugnato eccependo che il testo normativo non richiedeva requisiti simili ed in ogni caso il citato Manuale di Frascati era stato divenuto riferimento solo in epoca successiva. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso confermando la bontà degli investimenti effettuati dalla società.

L’Ufficio impugnava la decisione lamentando, con il proprio appello, un’errata applicazione della norma. Secondo la tesi erariale, il riferimento al manuale di Frascati era implicito da sempre, tanto è che i nuovi interventi normativi, tra cui anche la recente sanatoria, si limitano a regolamentare ed interpretare pregresse disposizioni già in vigore. La società si difendeva ribadendo che il tenore testuale della norma non richiedeva i requisiti ora pretesi.

I giudici di seconde cure hanno rigettato l’appello dell’Ufficio, fornendo interessanti chiarimenti sul punto.

Il Collegio ha rilevato che gli investimenti effettuati dalla contribuente riguardavano soluzioni innovative per la singola realtà aziendale. In proposito, già altra Ctr (Emilia-Romagna sentenza 307/2021) sebbene in riferimento alla precedente norma sui crediti per ricerca e sviluppo, aveva precisato che la ratio di una simile previsione è volto ad incentivare le imprese al miglioramento, investendo in tecnologia e ricerca.

La commissione della Valle d’Aosta ha così ritenuto che anche la disciplina sopravvenuta, in assenza di diverse indicazioni, riguardava la stessa tipologia di investimenti.

Quanto alle nuove disposizioni (tra cui la sanatoria), i giudici hanno rilevato che sicuramente il legislatore ha inteso ridefinire i confini del credito di imposta, ma per una applicazione retroattiva, occorreva qualificare la norma come di interpretazione autentica.

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