Controlli e liti

Accertamento parziale solo su elementi certi di redditi non dichiarati

L’ordinanza 12854/2022 della Cassazione ribadisce la posizione già espressa nel 2021

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

L’accertamento parziale non può essere emesso per un’attività valutativa svolta dall’ufficio. L’accertamento integrativo, inoltre, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ufficio ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente a una difesa unitaria e complessiva.

Sono questi due aspetti di rilievo che emergono dall’ordinanza 12854/22, depositata il 22 aprile.

Sulla “latitudine” del parziale, la pronuncia fa il paio con la recente ordinanza 29036/21 del 20 ottobre scorso. Con l’ordinanza del 22 aprile si conferma che l’accertamento parziale differisce da quello ordinario in quanto il primo si deve fondare sulla disponibilità, in capo all’Agenzia, di elementi che non richiedono «un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire a fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento…, valendosi di una sorta di automatismo argomentativo».

Si tratta di affermazioni condivisibili, in quanto l’introduzione dell’istituto dell’accertamento parziale da sempre risponde alla sola esigenza dell’amministrazione di procedere all’accertamento quando risultano elementi (certi) che consentono immediatamente di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato (o di corrispettivi non dichiarati per l’Iva), senza necessità di verificare la posizione complessiva del contribuente.

Nell’ambito dei numerosi interventi normativi che l’istituto ha subito, l’ambito di operatività dello stesso è stato però esteso a praticamente tutto, fino a sovrapporlo, di fatto, a quello dell’accertamento ordinario (con la differenza che il “parziale” consente di reiterare, quasi incondizionatamente, l’attività di rettifica). Tuttavia, come si è sempre riportato su queste pagine, la norma continua a prevedere che la rettifica parziale può essere eseguita soltanto se «risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato», da intendersi, sostanzialmente, “elementi certi”. Con la conseguenza che prove non documentali, cioè presuntive, non possono consentire l’emanazione dell’atto di rettifica “parziale”.

Anche sull’accertamento integrativo si condividono le conclusioni, con le quali si stabilisce che tale istituto non può basarsi su fatti acquisiti e già conosciuti dall’ufficio sin dall’origine ma non contestati, in quanto, diversamente, verrebbe ad essere pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, che si troverebbe costretto ad una difesa “a singhiozzo”.

Da segnalare, infine, l’affermazione secondo cui la sentenza penale di assoluzione non ha mai valore di giudicato nel processo tributario.

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