Controlli e liti

L’amministratore di fatto risponde per la Srl se autore dell’illecito

ADOBESTOCK

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata può essere considerato responsabile delle imposte accertate a carico della società. Nei suoi confronti sono imputabili anche le violazioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. A dirlo è la sentenza 1472/5/2021 della Ctp Milano (presidente Nocerino, relatore Chiametti).
Nel caso in esame l’agenzia delle Entrate notificava avvisi ai fini delle imposte dirette e Iva nei confronti di una Srl in liquidazione. Gli atti, non impugnati, venivano notificati anche al presunto amministratore di fatto della società, considerato responsabile delle imposte (articolo 36 del Dpr 602/73) e, in quanto autore delle violazioni, considerato illimitatamente responsabile in proprio delle sanzioni (articolo 11, comma 1, del Dlgs 472/97).
Contro tali atti il contribuente presentava ricorso eccependo, in particolare, la violazione dell’articolo 36 del Dpr 602/73 e, quindi, l’insussistenza di una sua specifica responsabilità per le imposte accertate a carico della società, non essendo stato provato il ruolo di amministratore di fatto. Veniva altresì eccepita la violazione dell’articolo 11, comma 1, del Dlgs 472/97 in ragione di quanto stabilito dall’articolo 7 Dl 269/2003, secondo cui «le sanzioni amministrative relative al rapporto proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica». Pertanto, veniva chiesta l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti della società.
La Ctp di Milano ha rigettato il ricorso, evidenziando che l’assunzione del ruolo di amministratore di fatto della società da parte del contribuente era stata dimostrata dal fatto che lo stesso era in possesso della documentazione contabile della società e aveva un’ampia cognizione delle vicende aziendali, interfacciandosi direttamente con i clienti. Inoltre, secondo i giudici, la normativa applicabile non era l’articolo 7 del Dl 269/2003, ma l’articolo 11, comma 1, del Dlgs 472/97, che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore, di fatto o di diritto, per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo commesse nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nel caso in cui risulti che il rappresentante o l’amministratore della società abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’articolo 7 del Dl 269/2003, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione tributaria colpisce la persona fisica autore dell’illecito.

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