Controlli e liti

Concordato preventivo, crediti fiscali pagati con priorità relativa

La Cassazione afferma la deroga alla priority rule nell’interesse del Fisco; una parte del patrimonio dell’impresa debitrice può essere sottratto all’Erario

di Giulio Andreani


Con la sentenza 26 maggio 2022, n. 17155, la Corte di cassazione ha affermato l’applicabilità della regola della cosiddetta priorità relativa ai fini del pagamento, nell’ambito di un concordato preventivo, dei crediti fiscali, in deroga alla regola della priorità assoluta, che trova invece applicazione in ordine al soddisfacimento di tutti gli altri crediti (Cassazione 10884/2020).

Pertanto, i crediti di rango inferiore rispetto a quelli fiscali possono essere parzialmente soddisfatti anche ove quelli fiscali non siano stati pagati integralmente, purché il soddisfacimento offerto a questi ultimi sia maggiore di quello destinato ai crediti di rango inferiore.

In altri termini, una parte del patrimonio dell’impresa debitrice può essere “sottratto” al soddisfacimento dell’Erario, se ciò è necessario per soddisfare anche altri creditori, il cui consenso sia utile ai fini della prosecuzione dell’attività e risulta quindi strumentale per la produzione di quelle entrate che possono essere impiegate per assicurare agli stessi crediti fiscali un soddisfacimento migliore di quello che questi riceverebbero in caso di liquidazione dell’impresa debitrice. È evidente che per il Fisco è meglio ripartirsi con i creditori inferiori i flussi generati dalla continuazione dell’attività, piuttosto che impedirne la creazione senza vantaggio.

La disciplina della transazione fiscale è fondata su due principi: quello della convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione e quello del divieto di prevedere per i crediti fiscali un trattamento deteriore rispetto a quello offerto ai crediti di rango inferiore. Ciò posto, questo secondo principio risulterebbe privo di significato, se non comportasse anche una deroga alla rigida applicazione delle cause legittime di prelazione secondo la regola della priorità assoluta, in base alla quale un credito di rango inferiore non può essere soddisfatto in alcuna misura, se i crediti poziori non vengono prima soddisfatti integralmente; se così non fosse, infatti, tale principio risulterebbe inutile, posto che la regola della priorità assoluta di per sé esclude un trattamento dei crediti fiscali deteriore rispetto a quello offerto ai crediti di rango inferiore.

Per questi motivi tale principio consente di derogare sia al comma 2 dell’articolo 160 della legge fallimentare sia alle norme che disciplinano l’ordine delle cause di prelazione, fermo restando che il soddisfacimento offerto al Fisco mediante la transazione fiscale deve essere migliore di quello che esso trarrebbe dalla liquidazione.

La pronuncia della Corte di cassazione assume fondamentale importanza per le ristrutturazioni aziendali fondate sulla prosecuzione dell’attività, in cui è prevista la produzione di flussi gestionali, i quali, grazie a essa, anche ove siano considerati “finanza endogena”, possono essere distribuiti ai creditori, se non liberamente (come potrebbe accadere se si trattasse di “finanza esogena”), con la maggior elasticità consentita dalla regola della priorità relativa.

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