Diritto

L’assoluzione dell’ imputato non evita le sanzioni alla società

Solo la negazione del fatto storico farebbe venir meno la responsabilità dell’ente

di Sandro Guerra

L’assoluzione dell’imputato per il reato presupposto non comporta la revisione della sentenza che ha sanzionato l’ente. Solo la negazione del fatto storico (e non anche la mancata individuazione della persona fisica del suo autore) potrebbe infatti far venir meno anche la condanna dell’ente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 10143, del 10 marzo 2023.

Nel caso in esame si era proceduto nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’ente aveva patteggiato la sanzione (all’articolo 63 del Dlgs 231/2001), così definendo la propria posizione. All’esito del giudizio le persone fisiche erano state assolte per insussistenza del fatto.

Secondo la Corte, in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente per contrasto di giudicati, «ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore».

E questo in base al principio di autonomia della responsabilità dell’ente, secondo il quale la responsabilità sussiste anche quando «l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile» ( articolo 8, lettera a), del Dlgs 231/2001).

Il principio di diritto, se contestualizzato nella motivazione della sentenza, riposa sul rilievo – pure evidenziato dagli ermellini – che il giudice dell’assoluzione, «sebbene in modo non pertinente alla formula assolutoria adottata», aveva ritenuto sussistente il fatto (caduta di un portone scorrevole, non correttamente assicurato dalle guide, che aveva cagionato lesioni gravi al dipendente), ma «non ascrivibile a responsabilità degli imputati». Alla luce del principio di autonomia della responsabilità dell’ente, i giudici di legittimità confermano la condanna dell’ente e si pongono nel solco delle non numerose decisioni che ne hanno correttemante esaltato l’essenza.

In passato è stato ad esempio affermato, che è viziata da violazione di legge la sentenza che abbia automaticamente escluso la responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario, giacché «l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria» (Cassazione, sentenza 20060/2013). Del resto, da un punto di vista generale, quando i fatti posti a base delle due decisioni «siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti» – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi – il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili va inteso con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Cassazione sentenza 16477/2022).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©