Diritto

Intelligenza artificiale e diritto d’autore: l’apporto umano incide sulla tutela

In Italia, Stati Uniti, Spagna e Germania niente protezione per le opere «automatiche»<span id="U402915214518c0F" style=""/>

di Gianluca De Cristofaro e Miriam Loro Piana

La diffusione e la veloce crescita quantitativa e soprattutto qualitativa delle opere prodotte dall’intelligenza artificiale (artificial intelligence, in sigla Ai) sta sollevando alcune domande fondamentali: sono opere tutelate dal diritto d’autore? E se sì, a chi vanno attribuiti tali diritti? Pochi mesi fa è stato diffuso ChatGPT, uno dei più recenti esempi di Ai generativa, in grado di produrre contenuti nuovi (tra cui testi, immagini e audio) senza alcun contributo umano. E sistemi più sofisticati arriveranno a breve.

Il rapporto con il diritto d’autore è oggetto di esame normativo e giurisprudenziale in tutto il mondo, con esiti diversi da Paese a Paese. In linea di massima si possono ravvisare due maxi-orientamenti: da una parte in Paesi in cui gli ordinamenti escludono la tutelata del diritto d’autore per l’opera realizzata senza l’intervento umano e, dall’altra, quelli che non danno valenza a tale aspetto.

Necessità dell’apporto umano

Nei Paesi in cui la tutela del diritto d’autore è legata all’intervento umano la giurisprudenza più recente sta affrontando il problema delle opere realizzate non integralmente, ma con il supporto, dell’intelligenza artificiale.

In Italia, la Cassazione, con l’ordinanza 1107 del 9 gennaio 2023, ha sottolineato come la tutela di un’opera creata anche attraverso l’uso di un software non possa essere esclusa a priori, dovendosi valutare caso per caso il tasso di creatività contenuto nell’opera attribuibile all’elaborazione creativa del soggetto umano.

Negli Stati Uniti, dove secondo l’articolo 12 della Federal Law on Copyright, l’autore di un’opera è la persona fisica (natural person) che l’ha creata, si sta seguendo un approccio simile.

Consapevole della centralità della questione, il Copyright Office statunitense con una nota del 10 marzo 2023, relativa alle opere contenenti materiale generato da sistemi di Ai, ha specificato che – sebbene le opere tutelate dal diritto d’autore possano essere solo quelle prodotte della creatività umana – non significa che gli strumenti tecnologici non possano essere parte del processo creativo, ma va valutato il loro contributo. Pochi giorni prima (il 21 febbraio 2023) il Copyright Office aveva invece negato la registrazione delle singole immagini contenute nel comic book «Zarya of the Dawn», create con l’apporto del sistema di AI Midjourney che era stato considerato preminente.

Anche in Spagna, Germania e Brasile gli ordinamenti escludono la tutela a opere realizzate senza intervento umano. E la Corte di giustizia europea (causa C-5/2008 Infopaq International contro Danske Dagbaldes Forening) ha stabilito che l’originalità dell’opera deve riflettere la «creazione intellettuale propria» dell’autore, che pertanto dovrà essere un umano.

La protezione

Diversa invece l’impostazione delle legislazioni di Hong Kong, Cina, India, Irlanda, Nuova Zelanda e Regno Unito che ritengono proteggibili le opere realizzate da sistemi di Ai.

Gli articoli 9(3) e 178 del Copyright, Designs and Patents Act del Regno Unito qualificano come computer-generated work le opere realizzate da un computer senza che vi sia un intervento umano, prevedendo che in tali casi vada considerato autore il soggetto che ha dato le «disposizioni necessarie» per la creazione dell’opera (resta aperto il dibattito su “chi” vada identificato come tale).

La definizione di opera secondo la legge sul diritto d’autore cinese è sufficientemente ampia da ricomprendere tra i lavori tutelabili potenzialmente anche le opere generate da Ai. In base a questa normativa, i diritti su tali opere potranno essere assegnati all’investitore, allo sviluppatore o persino all’utente del sistema di Ai – ciò anche in un’ottica di protezione degli incentivi all’innovazione. In linea con questa impostazione, la più recente giurisprudenza in Cina ha ritento che i contenuti giornalistici generati da sistemi di AI possano essere protetti dal diritto d’autore, a beneficio anche delle aziende che sviluppano i sistemi di Ai utilizzati in questo campo e/o delle imprese che li sfruttano per generare tali contenuti.

LE DECISIONI

Stati Uniti
Con una note del 10 marzo Il Copyright Office ha chiarito che gli strumenti tecnologici possono essere parte del processo creativo ma va valutato il loro contributo. Il 21 febbraio 2023 aveva negato la registrazione delle singole immagini contenute nel comic book «Zarya of the Dawn», le cui immagini erano state create con l’apporto del sistema di Ai Midjourney che era stato giudicato preminente.

Cina
Nel caso Tencent v. Yingxun del 2019, la corte cinese ha ritenuto proteggibile un articolo giornalistico generato da un sistema di Ai in quanto la disposizione e la selezione dei dati inseriti, l’impostazione del sistema, il modello e lo stile del testo stabiliti dal team creativo di Tencent avevano influito sull’output del sistema di Ai.

Italia
La Cassazione (ordinanza del 9 gennaio 2023 ) ha affermato che la tutela di un’opera realizzata anche attraverso l'uso di un software non va esclusa a priori, dovendosi valutare caso per caso il tasso di creatività contenuto nell'opera attribuibile all’elaborazione creativa del soggetto umano.

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