Adempimenti

Transfer pricing, documenti con firma e marca entro febbraio

Confermato l’impianto della circolare 15/E con la pubblicazione del testo definitivo

di Alessandro Germani

Il testo definitivo della circolare 15/E/2021 conferma l’impianto provvisorio e costituisce per gli operatori un utile vademecum di quanto va osservato, in tema di oneri documentali facoltativi di transfer pricing (master file e documentazione nazionale) per ottenere la penalty protection in caso di verifica fiscale sui prezzi di trasferimento. Il tutto segue il provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2020. Circa le novità del testo definitivo rispetto a quello posto in pubblica consultazione si rimanda ad un precedente intervento (si veda l’articolo). Di seguito è utile soffermarsi su alcuni concetti rilevanti contenuti nella circolare.

La documentazione deve seguire tassativamente gli schemi previsti dal Provvedimento. Soprattutto per le entità estere che operano in Italia, ciò ha risvolti non tanto per la documentazione nazionale, quanto piuttosto per il master file di gruppo, dal momento che si vorrà tendenzialmente utilizzare quello predisposto a livello centrale. Difficilmente, però, a meno di raccordi complessi, l’operazione potrà essere effettuata, perché gli schemi adottati all’estero spesso divergono da quanto richiesto in Italia.

L’aspetto più rilevante riguarda la comunicazione del possesso della documentazione idonea ai sensi del paragrafo 8.2. Ricordiamo, infatti, che la grossa novità rispetto al passato è costituita dalla firma elettronica con marca temporale, che serve a cristallizzare la documentazione evitando modifiche ex post, e che si lega all’invio della dichiarazione. Vediamo quali sono le casistiche che possono verificarsi.

In prima battuta abbiamo quei contribuenti che hanno completato la documentazione, apposto la firma digitale con marca temporale ed hanno quindi inviato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 30 novembre. Poi ci sono coloro che invece non hanno terminato la predisposizione della documentazione e che dunque si avvalgono dei 90 giorni successivi. Entro i quali potranno inviare una dichiarazione tardiva o una integrativa/sostitutiva di quella presentata nei termini. La documentazione in questi casi andrà firmata e marcata temporalmente in base alla data di invio effettivo della dichiarazione. Vediamo poi cosa succede a coloro che non saranno pronti nemmeno dopo i 90 giorni, ovvero a fine febbraio prossimo. Qui scatta la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012) se nel frattempo la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Però questo vale per la tardiva comunicazione. Perché l’Agenzia chiarisce che comunque il contribuente deve aver predisposto la documentazione e apposto la firma elettronica con marca temporale entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale. Dopodiché la comunicazione tardiva potrà effettuarsi entro la prossima dichiarazione (quindi il 30 novembre 2022), ma in ogni caso la documentazione andrà cristallizzata con firma elettronica e marca temporale entro i 90 giorni dalla scadenza originaria. Il che significa che si impediscono recuperi sostanziali ex post, potendo solo slittare la mera comunicazione fino al 30 novembre 2022.

Veniamo infine ai casi di integrative a sfavore, per correggere minori imponibili o maggiori crediti. In tali casi la documentazione va firmata elettronicamente con marca all’atto dell’invio della dichiarazione integrativa. Ma se ab origine (o ex post) non sia stato comunicato il possesso della documentazione, non ci sarà spazio per l’integrativa a sfavore. Ad ogni modo la penalty protection si estende anche alle fattispecie oggetto di dichiarazione integrativa, se ritenuta idonea.

Segnaliamo, infine, un aspetto sul giudizio di idoneità della documentazione (paragrafo 11). Nel testo definitivo le Entrate ribadiscono un concetto basilare molto importante. Un conto è l’inerenza (articolo 109 comma 5 del Tuir) un conto è il transfer pricing e la disciplina della penalty protection. Come dire che se un costo non è inerente, serve a poco la documentazione, perché la sua indeducibilità è sostanzialmente a monte e non può essere sanata da alcuna documentazione.

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