Controlli e liti

Per i contribuenti resta la chance-ravvedimento

di Marco Piazza

Chiusa la voluntary-bis, la palla passa all’agenzia delle Entrate che ha già dato segni di essere in grado di dare il via ad una vera e propria campagna di indagini nei confronti degli italiani non in regola.

Gli strumenti a disposizione sono numerosi: le segnalazioni dei trasferimenti da e verso l’estero fatte dagli intermediari finanziari, lo scambio automatico d’informazioni e quello su richiesta (anche di gruppo), i dati sui trasferimenti di residenza. Certamente il rischio che vi siano molti casi in cui gli Uffici perdano tempo in indagini infruttuose è molto alto. Lo si capisce già vedendo alcune delle lettere inviate dalla Direzione centrale a contribuenti che risultano aver effettuato o ricevuto bonifici verso o dall’estero per avvertirli (forse troppo tardi) della possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria. Molte infatti riguardano trasferimenti che non hanno implicazioni fiscali.

Anche lo scambio automatico d’informazioni creerà dispersione di energie dei verificatori. Soprattutto in relazione alle attività estere affidate in «amministrazione senza intestazione a fiduciarie italiane». Gli Stati esteri, comunicano all’Agenzia i dati del contribuente, in quanto intestatario del rapporto, e se la Direzione centrale non incrocerà le informazioni con quelle provenienti dalle fiduciarie per togliere dalle liste i contribuenti già in regola, saranno avviate indagini infruttuose.

Molti dei contribuenti che non hanno aderito alla procedura sono residenti in Paesi inclusi nella black list delle persone fisiche e quindi dovranno dare la prova contraria riguardo alla loro effettiva residenza all’estero. Ne scaturirà certamente un notevole contenzioso.

Al di fuori della procedura di collaborazione volontaria i rapporti fra Agenzia e contribuenti saranno molto diversi da quelli che ci siamo abituati a sperimentare:

•è improbabile che negli gli accertamenti e gli avvisi di irrogazione di sanzioni saranno comminate le sanzioni minime; i contribuenti meno sicuri di un esito favorevole del contenzioso preferiranno così accedere al ravvedimento operoso dopo la notifica del processo verbale o alla definizione dell’atto di contestazione per poter pagare il minimo delle sanzioni; tra l’altro, molti hanno preferito optare per il ravvedimento operoso perché, a volte, più conveniente della voluntary disclosure (v. “Il Sole 24 Ore” dell’8 febbraio 2017) anche se la copertura penale del ravvedimento operoso non è completa (è del tutto inesistente per il riciclaggio);

•a partire dal 2018, i periodi d’imposta accertabili cominciano dal 2013 (2012 in caso di dichiarazione omessa e per il quadro RW) oppure, in caso di raddoppio dei termini dal 2009 (2007 in caso di dichiarazione omessa e per il quadro RW); un termine iniziale spostato di qualche anno in avanti rispetto a chi ha aderito alla voluntary;

•i contribuenti potranno beneficare del “favor rei” che riduce la sanzione base dal 100% al 90% per il caso di dichiarazione infedele;

•i contribuenti non saranno obbligati a dare completa evidenza della loro posizione fiscale all’estero. Nei casi in cui l’Agenzia non disponga di dati diversi da quelli provenienti dallo scambio automatico d’informazioni potrebbero anche decidere di subire la presunzione che tutte le attività detenute all’estero di cui gli Uffici hanno conoscenza siano redditi evasi nell’anno ed astenersi dal consegnare agli uffici la documentazione relativa agli anni precedenti. È una scelta che faranno coloro che hanno ridotto sensibilmente i propri conti all’estero poco prima della data di efficacia degli accordi di scambio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©