I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 15 al 30 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Legge di bilancio/Agevolazioni

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, SO n. 43 alla GU 29 dicembre 2022, n. 303

Legge di bilancio 2023: disposizioni per famiglie e imprese

La legge, in vigore dall'1 gennaio 2023, contiene molteplici misure che interessano famiglie e imprese. Di seguito si illustrano le principali.

Caro bollette

Spettano anche per il primo trimestre 2023 i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Le misure del bonus sono: a) 45% in favore delle imprese energivore; b) 45% in favore delle imprese gasivore; c) 35% per imprese non energivore, dotate di contatori con potenza pari ad almeno 4,5 kW; d) 45% per imprese non gasivore. I crediti sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2023; entro la medesima data sono cedibili, con possibilità di utilizzo – in capo al cessionario – con le medesime modalità e i medesimi termini previsti per il cedente. Inoltre, per le utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW viene riproposto l'azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico. Quanto al bonus sociale elettrico e gas, viene estesa la platea dei beneficiari, grazie all'aumento, per il 2023, da 12.000 euro a 15.000 euro, della soglia del parametro ISEE che consente l'accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

È previsto un credito d'imposta pari al 20% delle spese per l'acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca e quelle esercenti l'attività agromeccanica (codice Ateco 1.61). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31 dicembre 2023 ovvero cedibile a terzi. Inoltre, l'analogo bonus relativo al terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl 115/2022) può essere utilizzato o ceduto entro il 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022).

Extraprofitti delle imprese energetiche

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 a carico dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale e di quelli che producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi. Il prelievo è pari al 50% del reddito Ires 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta dal 2018 al 2021, entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Aliquote Iva

Per il primo trimestre 2023 si applica l'aliquota Iva del 5% alle: a) somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; b) somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia; c) forniture di servizi di teleriscaldamento. L'aliquota del 5% si applica, a regime, anche ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile – conformemente alle disposizioni della Direttiva Ue 2022/542 che ha ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte (in genere, beni di prima necessità) – nonché su alcuni prodotti per l'infanzia (ad esempio, pannolini e i seggiolini). Passa, invece, dal 22% al 10% l'aliquota Iva applicabile al pellet.

Regime forfetario

Dal 2023 la soglia di ricavi e compensi che consentono l'accesso ed evitano l'esclusione dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014 s'innalza da 65.000 a 85.000 euro. Inoltre, viene previsto che chi supera la soglia di 100.000 euro fuoriesce dal regime nel medesimo periodo d'imposta, mentre chi supera la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 fuoriesce dal periodo d'imposta successivo. Al superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari scatta anche l'applicazione dell'Iva, a partire dall'operazione che supera il limite.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfetario possono assoggettare a imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle relative addizionali) - con un'aliquota del 15% - nel limite massimo di 40.000 euro, l'eccedenza di reddito determinato nel 2023 rispetto all'importo più elevato fra quelli dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, ridotta di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Detassazione delle mance

Dal 2023 le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (le cd. mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono tassate, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un'imposta fissa del 5% in luogo dell'Irpef ordinaria. Il prelievo, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, è operato dal datore di lavoro.

Premi di produttività

L'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate a titolo di premi di risultato (articolo 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 208) viene ridotta, per il 2023, dal 10% al 5%.

Sugar tax e Plastic tax

L'entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar tax (articolo 1, commi 652 e 676, legge 27 dicembre 2019, n. 160) viene ulteriormente differita al 1° gennaio 2024.

Ammortamento dei fabbricati dei dettaglianti

Per il quinquennio 2023-2027, per le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio (Codice Ateco 47), il coefficiente di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali aumenta dal 3% al 6%.

Acquisto della «prima casa»

La proroga al 31 dicembre 2023 riguarda non solo la disciplina del Fondo Gasparrini (il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della «prima casa», che consente ai titolari di un mutuo contratto per tale acquisto di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà), ma anche l'agevolazione in tema di imposte d'atto per l'acquisto della «prima casa» da parte di giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Case green

È disposta una detrazione Irpef nella misura del 50% dell'Iva versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti da Oicr. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'esenzione, ai fini Irpef e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola. Inoltre, viene previsto il pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine, nei Comuni montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Imu su immobili occupati

Gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici, sono esenti da Imu.

Costi black list

È reintrodotta la limitazione alla deducibilità – ai fini delle imposte dirette – delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori.

Partecipate estere

I contribuenti che, nell'ambito di attività d'impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possono affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023. A tal fine devono effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 9% per i contribuenti Ires e del 30% per i contribuenti Irpef.

Plusvalenze realizzate da non residenti

Per i contribuenti non residenti si considerano prodotte nel territorio nazionale, qualificandosi come redditi diversi imponibili in Italia (articolo 67 del Tuir), le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore per più del 50% deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Relativamente ai beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali, è ammessa l'assegnazione agevolata, ai fini delle imposte dirette, ai soci delle società di persone e delle società di capitali (anche tramite trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione, con effetti fiscali sostanzialmente identici all'assegnazione dei singoli beni). La scelta comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società di comodo). La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato (è possibile assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale) ed il costo fiscalmente riconosciuto. L'aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione.

Estromissione dei beni degli imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali hanno facoltà di procedere all'estromissione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

È possibile rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni (anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Sul valore rideterminato è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 16%. Al fine di perfezionare l'operazione è necessario effettuare il versamento (in un'unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato entro il 15 novembre 2023.

Affrancamento di quote Oicr e polizze assicurative

Viene prevista la facoltà di affrancare ai fini fiscali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14% (da versare entro il 16 settembre 2023), le quote o le azioni detenute in fondi Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita, escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024. I contratti in relazione ai quali si opta per l'affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025.

Criptovalute

Colmando un vuoto normativo, vengono regolate sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività. Tra l'altro, viene previsto che: 1) le plusvalenze determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto sono tassabili con aliquota del 26%, soltanto se nel periodo d'imposta raggiungono complessivamente il valore di 2.000 euro (in luogo dei precedenti 51.645,69 euro detenuti in criptovalute); 2) lo scambio di cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non è rilevante ai fini fiscali; 3) le minusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività possono essere portate in deduzione negli anni (ma non oltre il quarto) dalle plusvalenze, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate; 4) viene prevista la possibilità di sanare l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021 e degli eventuali redditi realizzati su di esse, presentando uno specifico modello che sarà approvato con apposito provvedimento; 5) sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività si applica l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille annuo del loro valore, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Contrasto alle cd. partite Iva «apri e chiudi»

L'agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l'ufficio, l'agenzia emana il provvedimento di cessazione della partita Iva, con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro. La richiesta di una nuova partita Iva può avvenire esclusivamente previo rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e, comunque, non inferiore a 50.000 euro.

Vendite tramite piattaforme digitali

Sono introdotti nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori. In particolare, è previsto che i soggetti passivi Iva che favoriscono la vendita online di determinati beni – che saranno individuati con un successivo decreto – dovranno trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva. Il nuovo obbligo comunicativo ha per oggetto soltanto le vendite a distanza interne al territorio italiano facilitate da un'interfaccia elettronica, non applicandosi a quelle che rientrano nella disciplina dettata dall'articolo 2-bis, Dpr 633/1972 (vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di privati consumatori, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Ue; vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro).

Operazioni inesistenti in reverse charge

Nel caso di operazioni inesistenti in reverse charge, il cessionario o il committente sono soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state effettuate con un intento di evasione o di frode del quale, sia provato, che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Tregua fiscale

È disposta una sorta di «tregua fiscale». In particolare, sono 10 gli interventi che consentono di ridurre il debito col Fisco:

1) definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;

2) sanatoria delle irregolarità formali (concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022. È richiesto il pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d'imposta a cui le infrazioni si riferiscono;

3) ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. È possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate – relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti – a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione richiede la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge);

4) definizione agevolata degli accertamenti elevati dall'agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

5) definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'agenzia delle Entrate e l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli (non anche l'agente della Riscossione), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;

6) conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'agenzia delle Entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;

7) rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;

8) regolarizzazione dei versamenti. È possibile regolarizzare l'omesso o il carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l'ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull'imposta residua;

9) stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro (debito residuo da verificare in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione e sanzioni) alla data del 31 marzo 2023, limitatamente ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all'agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i carichi affidati da enti diversi, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;

10) rottamazione dei ruoli. È riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.

Imprese assicuratrici

Dal 2023 viene innalzata dallo 0,45% allo 0,50% l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

Contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata passa da 400.000 a 500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi, e da 700.000 a 800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.

Sanatoria bonus R&S

Slitta dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo indebitamento fruito.

Derivazione rafforzata

Il criterio di derivazione rafforzata (articolo 83, comma 1 del Tuir) viene circoscritto alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. La disposizione integra la previsione contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 1-bis), Dl 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), il quale ha previsto che la correzione degli errori contabili – sulla base dei criteri stabiliti dai principi contabili nazionali (OIC 29) e internazionali (IAS 8) – rileva anche dal punto di vista fiscale, allineando così il risultato civilistico a quello fiscale. La novità opera a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022).

Limite di trasferimento dei contanti

A decorre dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di trasferimento di denaro tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità, passa da 2.000 a 5.000 euro. I contanti possono essere trasferiti, senza l'intermediazione di banche, nel limite di 4.999,99 euro.

Agevolazioni

Sono prorogati per il 2023 (salvo diversa indicazione) taluni crediti d'imposta: a) per la quotazione delle Pmi (il beneficio spettante aumenta da 200.000 a 500.000 euro); b) per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno; c) per investimenti nelle Zes (Zone economiche speciali); d) per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; e) per le spese documentate relative all'installazione e alla messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024. Sono, inoltre, prorogati per il 2023: a) la nuova Sabatini, grazie all'incremento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle risorse stanziate. Viene, inoltre, prorogato di 6 mesi il termine (che passa, quindi, da 12 a 18 mesi) per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023; b) lo sport bonus, ma solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa; c) il bonus sponsorizzazioni sportive a fronte delle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro. Inoltre: 1) si prevede che gli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 (per poter godere delle maggiori aliquote agevolative fissate per il 2022) possono essere effettuati entro il 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno); 2) si istituisce un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata; 3) il bonus psicologo diventa una disposizione agevolativa permanente con possibilità di aumentare l'importo massimo del contributo (600 euro) in caso di ISEE che non supera certi limiti (il bonus può arrivare a 1.500 euro a persona); 4) il bonus cultura giovani (cd. bonus App18) viene sostituito con la Carta della cultura Giovani, del valore di 500 euro, per i 18enni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, e con la Carta del merito (assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma), del valore di 500 euro, per gli studenti che si diplomano con il massimo dei voti alle scuole superiori.

Bonus edilizi

Per conservare il Superbonus nella misura del 110% anche nel 2023, è necessario – per i condomìni con delibere approvate entro il 18 novembre 2022 – aver presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022. Nel caso di delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, la Cilas dev'essere stata comunicata entro il 25 novembre 2022. La misura resta fissata al 110%, nel 2023, anche per gli interventi di demolizione con ricostruzione nel caso in cui il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, il Superbonus 110% è riconosciuto anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, se gli immobili ove sono realizzati gli interventi sono situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli. Quanto alla detrazione del 75% spettante per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2025; per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio. Infine, riguardo al bonus mobili, viene modificato il limite di spesa detraibile nel 2023, che passa da 5.000 a 8.000 euro.

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Dl 29 dicembre 2022, n. 198, GU 29 dicembre 2022, n. 303

Decreto Milleproroghe 2023: differimento di termini a tutto campo

Il Decreto di fine anno, in vigore dal 30 dicembre 2022, che, come di consueto, rinvia alcuni termini in scadenza spazia in diversi campi, come quelli sanitario, dell'istruzione, del lavoro, toccando pure temi quali i contratti Rai, gli accorpamenti delle Camere di Commercio, il divieto di circolazione per i bus inquinanti, le questioni relative ad alcune aziende (come Alitalia in amministrazione controllata) e interventi su infrastrutture quali la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, ecc. In relazione agli interventi in ambito tributario segnaliamo i seguenti.

Certificati anagrafici

Anche per il 2023 i certificati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) saranno senza bollo.

Dichiarazione Imu

I termini per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2021, già differiti alla fine del 2022 (articolo 35, comma 4, Dl 73/2022), sono prorogati di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2023, anche per egli enti non commerciali, sia pubblici che privati. La misura riguarda enti assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust e Oicr.

Fatturazione dei medici

Anche per il 2023 vige il divieto della fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (divieto previsto inizialmente dall'articolo 10-bis, Dl 119/2018) verso persone fisiche (Risposta Interpello 24 luglio 2019, n. 307 e FAQ sulla fatturazione elettronica 19 luglio 2019, n. 73). Anche per il 2023, quindi, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Corrispettivi telematici

Viene differito al 1° gennaio 2024 l'obbligo dell'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte (Iva) esclusivamente attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Si ricorda che il comma 6-quater dell'articolo 2, Dlgs 127/2015 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 3, commi 3 e 4, Dlgs 175/2014), potranno adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria. Con l'intervento del Milleproroghe, solo a decorrere dal 1° gennaio 2024 (in precedenza era il 1° gennaio 2023), detti soggetti adempiono all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

Onlus

Alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe viene concesso di essere destinatarie del 5 per mille anche per l'anno 2023, nelle more del rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Settore sportivo

Viene differita al 1° luglio 2023 l'applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 dicembre 2022, n. 588

Inadempimento di obblighi contrattuali: l'imposta non va applicata sulla penale

Una società si è trovata nell'impossibilità di assolvere i propri obblighi contrattuali. In accordo con l'altra parte (non inadempiente) è stata definita una somma che l'inadempiente deve corrispondere a titolo di risarcimento del danno subìto dall'altra parte. Per stabilire il trattamento ai fini Iva da attribuire a detta somma, occorre verificare se la stessa possa costituire il corrispettivo di una prestazione individuabile. In assenza di correlazione tra l'elargizione di denaro e la realizzazione di un'operazione, verrebbe, infatti, a mancare il presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta. Nel caso di specie, la somma di denaro non è causalmente collegata ad alcuna cessione di beni o prestazione di servizi e, pertanto, assolvendo unicamente una funzione risarcitoria, è da ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972, in carenza del presupposto oggettivo.

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 dicembre 2022, n. 592

Recupero dell'imposta erroneamente addebitata: quando è ammesso il rimborso Iva se manca la nota di credito

Una società aveva assoggettato a Iva i servizi prestati in qualità di advisor finanziario. A fronte di due istanze di interpello, tuttavia, l'agenzia delle Entrate aveva chiarito dapprima che tali servizi dovevano essere assoggettati ad Iva e, successivamente, che gli stessi potevano beneficiare del regime di esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 1, numeri 4 e 9, Dpr 633/1972. L'erroneo assoggettamento ad Iva andava rettificato mediante l'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972. Tuttavia, nel caso di specie non è più possibile l'emissione di una nota di credito, in quanto sono decorsi i 12 mesi dall'effettuazione dell'operazione. Pertanto, l'istante ha domandato chiarimenti in merito alle modalità per il recupero dell'imposta erroneamente addebitata in rivalsa al committente. Considerato che il soggetto passivo non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura confidando nel contenuto della risposta a interpello, è stata ammessa la possibilità di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 1, Dpr 633/1972 essendosi verificato il presupposto solo in occasione della seconda risposta a interpello, con la quale le prestazioni rese dalla società sono state ritenute esenti Iva. Viene, quindi, ribadito che lo strumento principale per la rettifica della fattura resta la nota di credito, mentre l'istanza di rimborso è ammessa solo se la mancata emissione della nota di variazione è incolpevole (Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 592/2020, 762/2021 e 388/2022).

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Consulenza giuridica 23 dicembre 2022, n. 7

Associazioni sportive dilettantistiche: corrispettivi percepiti per la formazione calcistica

Viene precisato che esulano dal campo di applicazione dell'Iva i corrispettivi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita a bambini e ragazzi fino ai 12 anni, ma solo a certe condizioni. Nello specifico, l'esclusione da Iva attiene alle attività svolte nei confronti degli associati o dei frequentatori tesserati dalle organizzazioni nazionali cui l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo è affiliato. Infatti, la scuola di calcio, normalmente avente finalità di lucro, può anche rientrare fra le attività non commerciali, se è resa in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione sportiva dilettantistica di cui fa parte, non ha una specifica organizzazione e i suoi corrispettivi non eccedono i costi necessari per espletare l'attività didattica stessa. Solo in tal caso le prestazioni rese non scontano l'Iva. Ai fini Iva, l'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 dispone – fino al 31 dicembre 2023 (articolo 5, comma 15-quater, lettera a), numero 1, Dl 21 ottobre 2021, n. 146 e articolo 1, comma 683, legge 30 dicembre 2021, n. 234) – che è esclusa dall'imposta l'attività posta in essere dalle Asd nei confronti degli associati o di altre associazioni, che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Quindi, nel caso in esame, fino alla data del 31 dicembre 2023 l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Asd, in presenza dei requisiti su indicati, è esclusa dall'Iva se è resa nei confronti degli associati o altre associazioni come sopra specificato, come pure nei confronti dei frequentatori se sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. In assenza di soggetti associati o tesserati, anche se frequentatori e/o praticanti, si applicherà l'Iva nella misura ordinaria. Ai fini delle imposte dirette, l'articolo 143, comma 1, del Tuir prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, «non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione». Le condizioni che qualificano un'attività quale «non commerciale» sono previste dal comma 3 dell'articolo 148 del Tuir: tra esse c'è l'attuazione degli scopi istituzionali in assenza di una specifica organizzazione (circolare 18/E/2018). Tale requisito, da verificare di volta in volta, si concretizza, ad esempio, qualora l'attività venga svolta sull'impianto sportivo gestito dall'associazione stessa e con l'utilizzo degli stessi insegnanti o preparatori atletici. Come chiarito anche dalla circolare 18/E/2018, il richiamato articolo 148, comma 3, del Tuir prevede la non imponibilità, ai fini Ires, per le prestazioni di enti non commerciali associativi, in presenza delle seguenti condizioni: a) deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le Asd; b) l'attività dev'essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni (che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Infine, va ricordato che, per l'applicazione della agevolazione relativa alla decommercializzazione, sia ai fini Ires sia ai fini Iva, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, comprese le Asd, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti, è necessario che gli enti interessati conformino i loro statuti alle clausole dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (circolare 18/E/2018). Resta fermo che gli enti che intendono avvalersi delle disposizioni agevolative devono comunicare all'agenzia delle Entrate, mediante modello Eas, i dati e le notizie rilevanti agli effetti fiscali.

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 dicembre 2022

Corrispettivi giornalieri telematici: proroga del termine per l'adeguamento dei registratori di cassa

Viene modificato il Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 (e successive modificazioni e integrazioni) relativo alla conformità dei misuratori fiscali alle specifiche tecniche (paragrafo 1.4 del citato Provvedimento). Per l'adeguamento dei registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, il termine fissato al 31 dicembre 2022 viene fissato al 31 dicembre 2024. In questo modo viene concesso un maggior lasso di tempo per adeguare, ai soli fini fiscali, gli apparecchi già distribuiti agli esercenti che, altrimenti, non sarebbero aggiornabili. Gli apparecchi adattati potranno, dunque, essere utilizzati come registratori telematici fino al completamento della memoria fiscale o al suo eventuale guasto. Il menzionato slittamento temporale giunge pochi giorni dopo l'eliminazione del limite temporale, originariamente stabilito al 31 dicembre 2022, entro cui adattare o sostituire i distributori automatici al fine di renderli capaci di memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri direttamente dai sistemi master che controllano gli apparecchi (Provvedimento agenzia delle Entrate 2 dicembre 2022).

Irpef/Esenzioni

Principio di diritto agenzia delle Entrate 23 dicembre 2022, n. 4

Premi erogati per particolari meriti da Stati esteri o enti internazionali

L'agenzia delle Entrate delinea il trattamento fiscale applicabile ai premi erogati a cittadini italiani per particolari meriti da Stati esteri o enti internazionali: si tratta di riconoscimenti corrisposti in ambito internazionale a cittadini del nostro Paese che si sono distinti in vari ambiti per talenti particolari, come quelli in campo letterario, artistico, scientifico o sociale. Tali premi sono esenti da imposizione, in deroga alla regola generale di tassazione dei premi prevista dall'articolo 69, comma 1, del Tuir. Sul punto, si ricorda che il Tuir considera i premi attribuiti in qualità di riconoscimento come «redditi diversi» (articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir), i quali non sono deducibili (articolo 69, comma 1, del Tuir). A questo principio generale l'articolo 34-bis, Dpr 601/1973 ha previsto una deroga stabilendo che i «premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». Pertanto, le somme erogate da Stati esteri o enti internazionali a favore di cittadini italiani, come riconoscimenti per particolari meriti, non sono soggette a tassazione.

Registro/Atti privati

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2022

Registrazione telematica di atti privati: approvato il modello Rap

Nell'ambito del processo di telematizzazione degli adempimenti nei rapporti tra Pubblica amministrazione (agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), previsto dall'articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78, è stato approvato il modello Registrazione atto privato (Rap) utilizzabile, a partire dal 20 dicembre 2022, per la registrazione telematica di atti privati. Il primo atto per il quale sarà possibile utilizzare il modello Rap è il contratto di comodato. A seguire, il modello Rap verrà implementato per la richiesta di registrazione del contratto preliminare di compravendita. Successivamente saranno individuati ulteriori atti per cui sarà possibile adottare le nuove modalità, fino ad arrivare progressivamente all'estensione della registrazione tramite il modello Rap di tutti gli atti privati, tramite l'approvazione di specifiche parti del modello dedicate alle varie tipologie di atti.

Diritti speciali/Carburanti

Dm 7 dicembre 2022, GU 20 dicembre 2022, n. 296

Livigno: fissate le misure del diritto speciale su carburanti per il 2023

Sono approvate, con effetto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, le nuove misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno. In particolare, la misura del diritto speciale da applicare per l'anno 2023 è stabilita in: 0,233 euro per la benzina senza piombo; 0,155 euro per il gasolio per autotrazione; 0,055 euro per il gasolio per il riscaldamento; 0,050 euro per il petrolio. L'aliquota da applicare per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, è fissata per l'anno 2023 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi indicati in premessa al Decreto. Infine, sono fissati i valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale da applicare per l'anno 2023 su lubrificanti, tabacchi lavorati e generi introdotti dall'estero.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2022

Sistema Tessera Sanitaria: modalità tecniche per l'utilizzo dei dati inviati dagli ottici

A seguito dell'emanazione del Dm 28 novembre 2022 (GU 9 dicembre 2022, n. 287) che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) in capo agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico (codice Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia), che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7 e 13, Dlgs 24 febbraio 1997, n. 46, vengono individuate le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Provvedimento in esame, nello stabilire tali modalità tecniche, recepisce l'ampliamento dei soggetti e conferma le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda le modalità di accesso ai dati aggregati, la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l'opposizione a rendere disponibili i dati all'agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (Provvedimenti agenzia delle Entrate 6 maggio 2019, 23 dicembre 2019 e 30 settembre 2021). Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal Provvedimento agenzia delle Entrate 16 ottobre 2020.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 20 dicembre 2022

Anagrafe tributaria: specifiche tecniche per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi

Vengono modificate le specifiche tecniche, approvate con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 febbraio 2022, relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all'Anagrafe tributaria, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento agenzia delle Entrate 27 gennaio 2017. Le modifiche attengono a nuove informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dagli articoli 119-ter e 121, Dl 34/2020. Nello specifico, è stato inserito il codice intervento «32» per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui al citato articolo 119-ter (introdotto dalla legge 234/2021, legge di Bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%. Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi del richiamato articolo 121. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei provvedimenti emanati con riferimento alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei descritti dati (Provvedimenti nn. 19969/2017, 30383/2018, 28213/2019, 1432213/2019, 49885/2021 e 46900/2022). Le nuove specifiche tecniche sono da utilizzare a decorrere dalle informazioni relative al 2022, ai fini delle dichiarazioni dei redditi 2023 (Redditi PF 2023 e 730/2023).

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 21 ottobre 2022, GU 21 dicembre 2022, n. 297

Fondo per il sostegno alla transizione industriale: regole di accesso

Il Decreto stabilisce criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal ministero con successivo provvedimento. Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità: a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa; b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento; c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. Dei fondi disponibili (150 milioni di euro a decorrere dal 2022), il 50% è destinato alle imprese energivore. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 dicembre 2022

Fondazioni bancarie: fissata la misura del credito d'imposta 2022 per i contributi versati al Fun

Il Codice del Terzo Settore, per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, all'articolo 62, comma 1, Dlgs 117/2017 ha istituito un Fondo unico nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob, di cui al Dlgs 17 maggio 1999, n. 153) e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (Onc; trattasi di una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con Dm Lavoro 19 gennaio 2018; cfr. articolo 64, Dlgs 117/2017). Nel Codice del Terzo Settore, il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle Fob, dal 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. Il Dm Lavoro ed Economia 4 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, contano i versamenti effettuati al Fun entro il 31 ottobre di ciascun anno. Lo stesso Dm stabilisce che l'Onc trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fun, con i relativi codici fiscali e importi. Successivamente l'agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun, con provvedimento del direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione. Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun entro il 31 ottobre 2022 (44.047.956,49 euro) e delle risorse disponibili (10 milioni di euro), la suddetta percentuale è pari al 22,7025%, che costituisce il credito spettante per l'anno 2022 alle Fob.

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

Comunicato agenzia delle Entrate, GU 28 dicembre 2022, n. 302

Tabelle ACI 2023: costi chilometrici

Sono state pubblicate le tabelle dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI da utilizzare nel 2023 per determinare, tra l'altro, il compenso in natura dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir). A tale fine, il fringe benefit va rapportato ad una percentuale – variabile in funzione della data di immatricolazione, della concessione in uso e dei valori di emissione di Co2 – del costo chilometrico di un veicolo che percorre 15.000 chilometri annui.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 19 dicembre 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di novembre 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di novembre 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 16 dicembre 2022, n. 78/E

Trasporto lagunare: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

La risoluzione istituisce il codice tributo «6999» per l'utilizzo, tramite il modello F24, del credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all'articolo 2-bis, Dl 20 luglio 2021, n. 103. La norma citata riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60% dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi. Con il Dm 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del bonus. Si ricorda che il modello di pagamento, riportante la compensazione del bonus, va presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili trasmette telematicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. L'agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 dicembre 2022, n. 79/E

Imprese editrici: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

L'articolo 67, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) prevede a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera, orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, il riconoscimento di un credito d'imposta, fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, alle condizioni indicate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il modello di pagamento riportante il credito utilizzato in compensazione va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Dpcm 26 ottobre 2021). A tal fine è stato istituito il codice tributo «6998». Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria comunica telematicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l'agenzia verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Dipartimento. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale.

Riscossione/Società sportive

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 dicembre 2022, n. 80/E

Enti e società sportive: ripresa dei versamenti

I versamenti dei tributi da parte delle società e gli enti sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) potevano essere effettuati, tramite il modello F24, entro il 29 dicembre 2022 (rispetto al precedente termine del 22 dicembre). Il nuovo termine, annunciato dalla risoluzione in esame, è contenuto in un emendamento alla legge di Bilancio 2023 che, al tempo della risoluzione, era in fase di emanazione. Andavano utilizzati i codici tributo ordinari e indicati i periodi di riferimento originari. La risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo alla rimessione in termini degli adempimenti tributari sospesi (ritenute alla fonte, addizionali regionale e comunale, Iva). In particolare, il versamento va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 60 rate di pari importo, tre delle quali da versare entro la data del 29 dicembre 2022 (unitamente ad una maggiorazione del 3% dell'intero importo) e le rimanenti entro ciascun mese successivo. In caso di pagamento rateale la maggiorazione del 3% degli importi dovuti sarà corrisposta per intero, sempre tramite il modello F24, contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo «1668» e indicando l'anno di riferimento «2022».

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 24 dicembre 2022, n. 300

Indice dei prezzi al consumo di novembre 2022

È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell'articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice (117,9 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente dello 0,7%; 2) allo stesso mese dell'anno precedente dell'11,5%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti del 15,6%.

Enti locali/Bilancio

Dm Interno 13 dicembre 2022, GU 19 dicembre 2022, n. 295

Enti locali: proroga del termine per la deliberazione del bilancio previsionale

Il Decreto stabilisce il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali (ai sensi degli articoli 151 e 163, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL). Fino a tale data gli enti locali sono autorizzati all'esercizio provvisorio del bilancio.

Dogane/Dichiarazioni annuali

Circolare agenzia delle Dogane 22 dicembre 2022, n. 43/D

Dichiarazione annuale per energia elettrica e gas naturale: aggiornati i modelli per il 2022

Per l'anno d'imposta 2022 sono stati aggiornati i modelli delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale che devono essere presentati ai sensi dell'articolo 26, commi 13 e 14, dell'articolo 53, comma 8 e dell'articolo 53-bis, comma 3, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504. Il modello, che dev'essere presentato entro il mese di marzo 2023, accoglie alcune novità illustrate dalla circolare.