Diritto

Beni confiscati, più chance per chiedere i crediti inevasi

Per la Cassazione conta solo la data in cui sono sorti: non quando sono divenuti liquidi

di Giovanbattista Tona

È la data in cui è venuto ad esistenza il credito che lo rende azionabile nei confronti dei patrimoni sottoposti a confisca in base alle norme del Codice antimafia (Dlgs 159 del 2011); e non rileva il fatto che sia divenuto liquido ed esigibile in epoca successiva. Con la sentenza n.13474 del 30 marzo 2023 la Cassazione aggiunge un tassello chiarificatore sulla tutela dei crediti di buona fede.

Le regole

L’articolo 52, comma 1, Dlgs 159 del 2011, stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione «non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro». Oltre alla data certa anteriore al sequestro, gli altri requisiti richiesti dalla legge sono la buona fede di chi ne sia titolare e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l’esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante.

Il terzo creditore deve poi chiedere e ottenere l’ammissione allo stato passivo predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, dopo un’apposita udienza di verifica dei crediti disciplinata dall’articolo 59 del Dlgs 159 del 2011.

Scopo di queste norme è di evitare che siano aggirati gli effetti ablativi derivanti dall’adozione del provvedimento di confisca di prevenzione.

L’esigibilità

Con un’applicazione temperata della par condicio creditorum, dopo il sequestro rimangono sospesi in attesa del procedimento di verifica tutti i crediti anteriori salvo quelli funzionali alla prosecuzione dell’attività di impresa. Nel caso in esame, il Tribunale di Matera aveva escluso dallo stato passivo il credito di un’associazione antiusura che derivava da una sentenza di condanna al risarcimento del danno in suo favore a carico di una persona il cui patrimonio era stato confiscato. Per il Tribunale, il credito non era diventato certo, liquido ed esigibile anteriormente al sequestro perché la sentenza era stata emessa in epoca successiva.

Ma la Cassazione ha ritenuto che questa interpretazione dell’articolo 52 del Codice antimafia confondesse i requisiti di “certezza” del diritto con quello di “liquidità”. Il primo attiene alla non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, il secondo all’accertamento del suo ammontare.

Entrambi sono richiesti dall’articolo 474 del Codice di procedura civile affinché il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata.

Invece il requisito richiesto dall’articolo 52, comma 1 del Dlgs 159/2011 è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell’atto da cui origina quel diritto.

È necessario accertare solo che il diritto sia sorto - in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito - prima del sequestro, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.

Nel caso di atto lecito il problema è quello dell’efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l’atto costitutivo o traslativo del diritto, rispetto alla quale valgono le regole valutative dettate dall’articolo 2704 del Codice civile. Nel caso, invece, di fatto illecito, l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione va riferito al momento della sua commissione e la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, senza che rilevi il momento in cui la sentenza acquisisca la veste di titolo esecutivo.

I tempi

Questa condivisibile decisione pone il problema del limite temporale insuperabile per le insinuazioni tardive dei creditori, che, secondo l’articolo 58 comma 5 del Dlgs 159/2011, possono essere proposte non in ogni tempo ma solo entro l’anno dalla definitività della confisca.

Se il diritto al risarcimento deriva da un fatto illecito anteriore al sequestro e la sentenza che lo accerta arriva dopo un anno dalla confisca definitiva, il titolare di questo diritto rimane privo di tutela.

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