Imposte

Non scatta la ritenuta sul moderatore dall’estero in modalità online

La risposta a interpello 266 delle Entrate precisa che l’attività svolta configura una prestazione professionale

di Marco Piazza

I compensi percepiti da un relatore non residente per essere intervenuto in videoconferenza dall’estero in un convegno organizzato in Italia e per la cessione all’organizzatore del materiale didattico prodotto nel corso del convegno non sono tassabili in Italia perché sono corrisposti a fronte di una prestazione professionale e non per la cessione di diritto di sfruttamento di know-how. Inoltre, l’attività del relatore non è svolta nel territorio italiano. Lo conferma la risposta a interpello 266/2022 delle Entrate.

Nel caso oggetto del quesito il relatore percepisce un compenso comprensivo anche del materiale didattico ceduto all’organizzatore affinché questi possa farne uso attraverso i social media e le piattaforme social in maniera separata o con altri lavori.

Nessun dubbio sul fatto che la prestazione del relatore non residente rientri fra le attività di lavoro autonomo tassabili in Italia solo se prestate nel territorio dello Stato ex articolo 23, comma 1, lettera d) del Tuir (come da tempo precisato, fra le altre, dalla risoluzione 12/1247 del 30 dicembre 1977).

Viene però confermato che il collegamento in video conferenza dall’estero non equivale a svolgimento dell’attività in Italia. Il compenso, quindi, resta escluso da tassazione in Italia.

Per completezza va ricordato che anche nel caso di presenza fisica in Italia, ove il professionista sia residente in un o Stato con il quale l’Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni, il compenso è di norma escluso da imposizione per effetto dell’articolo del trattato relativo alla tassazione delle attività professionali (di norma l’articolo 14) che tassa questi redditi nello Stato in cui è svolta la prestazione solo se il contribuente vi ha una base fissa (risoluzione III-5-225 dell’11 agosto 1994; risposta n. 352 del 2019); il provento, in questo caso, è soggetto a ritenuta d’acconto e concorre a formare l’imponibile complessivo, al netto dei costi imputabili alla base fissa tassabile in Italia (risoluzione 154/E dell’11 giugno 2009; risoluzione 512 del 2019).

Il quesito, in realtà, era incentrato sulla cessione del materiale didattico, essendo sorto il dubbio che il compenso erogato al relatore fosse in tutto o in parte attratto fra quelli per la concessione del diritto di utilizzare opere dell’ingegno o di informazioni scientifiche e quindi tassabile in Italia, in base all’articolo 23, comma 2, lettera c) del Testo unico, per il solo fatto di essere dovuto da un residente.

L’Agenzia lo esclude, perché la cessione del materiale non è suscettibile di uno sfruttamento economico da parte del cessionario che gli consenta di ricavare un beneficio, a fronte del quale corrisponde una royalty.

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