Diritto

La revoca del sequestro ripulisce il Registro imprese

L’imprenditore deve ottenere la cancellazione di tutte le annotazioni

ADOBESTOCK

di Giovanbattista Tona

Si aprono nuovi spazi per il diritto all’oblio dell’imprenditore, colpito da provvedimenti del Tribunale sezione misure di prevenzione che siano stati successivamente riformati per insussistenza dei presupposti.

Con un decreto del 27 agosto scorso il giudice del Registro delle imprese di Roma ha ordinato d’ufficio, applicando l’articolo 2191 del Codice civile, la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni, anche storiche, degli atti aventi ad oggetto il sequestro e la confisca delle quote di partecipazione di società, dopo che, nelle fasi successive del giudizio di prevenzione, era intervenuto provvedimento di restituzione e di revoca della confisca, divenuto definitivo.

La cancellazione limitata

Il Tribunale sezione misure di prevenzione aveva ordinato tali cancellazioni, come stabilito dall’articolo 24 comma 2bis del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia).

L’ufficio del Registro aveva proceduto all’annotazione dell’ordinanza, precisando però che la completa eliminazione dei dati era stata effettuata solo sulle visure ordinarie, mentre tutte le precedenti annotazioni relative al sequestro e alla confisca sarebbero rimaste nelle visure storiche.

L’ufficio giustificava questa interpretazione alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza 19761/2017) che aveva recepito la sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 marzo 2017, C-398/15 ed escluso la sussistenza per le imprese di un diritto all’oblio dei dati personali contenuti nel registro.

Secondo questa interpretazione, le esigenze di pubblicità legale e commerciale prevalgono sull’interesse del privato all’oblio, in funzione delle ragioni di certezza delle relazioni commerciali che l’istituzione del Registro delle imprese soddisfa.

Per questo sono legittime non solo le iscrizioni ma anche la conservazione di tutte le informazioni relative ai soggetti iscritti nel registro.

L’oblio completo

Il giudice del Registro delle imprese di Roma ha, tuttavia, ritenuto non corretta la decisione dell’ufficio e ha disposto la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni anche storiche degli atti relativi al sequestro e alla confisca. La sentenza della Cassazione 19761/2017, richiamata dall’ufficio, aveva escluso il diritto di un ex amministratore di una società fallita di ottenere la limitazione temporale o soggettiva dell’ostensione del proprio nome a terzi, anche se la società era stata poi cancellata dal registro.

Ma, in quel caso, l’iscrizione era avvenuta sulla scorta dell’esistenza di tutte le condizioni, anche sostanziali, che la rendevano necessaria, perché la dichiarazione di fallimento della società non era mai stata revocata e i suoi presupposti non erano stati mai contestati.

Al contrario il provvedimento del giudice della prevenzione, oggetto di iscrizione nella vicenda esaminata dal giudice del Registro delle imprese di Roma, era stato revocato perché era stata espressamente esclusa la partecipazione dell’imprenditore a traffici delittuosi, quindi in ragione del sopravvenuto accertamento dell’insussistenza dei presupposti che lo legittimavano.

Sicchè anche le iscrizioni dovevano considerarsi carenti dei presupposti e non poteva giustificarsi la loro conservazione.

LE INDICAZIONI

L’esigenza di pubblicità

È un obbigo legale l’iscrizione e la conservazione, nel Registro imprese, delle informazioni sull’amministratore di una società, anche se dichiarata fallita e poi cancellata, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale su quello del privato ad impedirla. Cassazione 19761/2017

Le ragioni della cancellazione

Non è legittima la conservazione, nel Registro imprese, delle annotazioni su provvedimenti di sequestro e di confisca poi revocati per insussistenza dei presupposti. Tribunale Roma, 23 marzo 2021

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