Diritto

Società scisse, i danni ambientali alla Corte di giustizia Ue

L’ordinanza 32365/2022 della Cassazione chiede lumi sulla solidarietà passiva nei risarcimenti tra beneficiaria e scissa

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di Angelo Busani

La Cassazione chiede lumi alla Corte Ue sulla sussistenza di solidarietà passiva tra la società beneficiaria di una scissione e la società scissa per il risarcimento dei danni ambientali successivi alla scissione, causati da comportamenti illeciti della scissa prima della scissione.

La Suprema Corte (ordinanza 32365) rimette agli eurogiudici la decisione sulla compatibilità della sua interpretazione con l’articolo 3 della VI Direttiva del Consiglio n. 82/891-Cee. La norma da cui è stato “figliato” l’articolo 2506-bis del Codice civile, secondo il quale se la destinazione di «elementi del passivo» della società scissa non è desumibile dal progetto di scissione, ne rispondono in solido, nel caso della scissione “parziale”, sia la società scissa che le società beneficiarie ( la responsabilità delle beneficiarie è limitata al valore del patrimonio netto loro attribuito). Nella Direttiva, la solidarietà tra scissa e beneficiaria è stabilita con riferimento testuale al concetto di «elemento del patrimonio passivo non attribuito nel progetto di scissione», ciò che invece la norma interna declina in termini, appunto, di destinazione di «elementi del passivo» della società scissa non desumibile dal progetto di scissione.

Per la Cassazione l’articolo 2506-bis non va inteso nel senso che vi sarebbe da considerare, ai fini della responsabilità solidale, solamente il «passivo già determinato» prima della scissione. Nel caso di illecito permanente, come quello ambientale, occorre che anteriori alla scissione siano i fatti generatori delle conseguenze dannose accertate dopo la scissione. Per stabilire il perimetro della solidarietà passiva delle beneficiarie e, quindi, per acclarare il concetto di «elementi del passivo», ci si deve riferire all’anteriorità «della condotta generativa del danno ambientale» rispetto alla scissione.

Condotta che può consistere nella violazione di qualunque prescrizione riferita a un’attività umana da cui possa derivare un’alterazione o un deterioramento significativo dell’ambiente

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