Adempimenti

Il cda uscente può presentare una lista per il nuovo board

Il Dl Omnibus mette nero su bianco una norma già prevista in alcuni statuti. Equilibrio tra i generi e minimo di amministratori indipendenti da rispettare

di Angelo Busani

La possibilità che il consiglio di amministrazione uscente di una società quotata presenti una lista di candidati per comporre il nuovo consiglio di amministrazione è ora consacrata in una norma di legge: si tratta dell’articolo 4 del decreto Omnibus, il Dl recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» approvato il 4 maggio dal Consiglio dei ministri.

La nuova norma precisa che anche la lista proposta dal Cda uscente deve rispettare l’equilibrio tra i generi e le norme in tema di necessaria presenza di un numero minimo di amministratori indipendenti.

I requisiti di urgenza di questa norma, quando la stagione assembleare 2023 è praticamente conclusa, non sono granché evidenti, così come non è immediatamente evidente lo scopo della norma in questione, la quale (a parte la disciplina inerente al termine di presentazione della lista del board, di cui oltre) nulla aggiunge a ciò che già oggi avviene in diverse società quotate, il cui statuto infatti contiene una clausola, di pacifica validità, che abilita il consiglio di amministrazione in scadenza a presentare una lista di candidati per comporre il nuovo organo amministrativo.

Il dibattito dottrinale sul punto della liceità della previsione in statuto di una clausola che preveda la possibilità per il board uscente di presentare una propria lista già da tempo ha infatti avuto l’esito di sdoganare (anche sulla scorta di identiche esperienze maturate in altri sistemi, a partire da quelli nord-americani) la prassi della lista del board e di renderla dunque utilizzabile in quelle società i cui soci ne consentano la previsione in statuto.

L’aspetto rilevante della nuova norma è che la lista del board dovrà essere presentata al mercato entro il quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea convocata per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

In sostanza, la presentazione della lista del board deve avvenire in coincidenza con la convocazione dell’assemblea che nomina il nuovo organo amministrativo, mentre le altre liste possono essere presentate dai soci aventi diritto entro il venticinquesimo giorno antecedente l’assemblea. In altre parole, se il consiglio di amministrazione uscente intende presentare una lista, lo deve dire per tempo, in modo che i soci intenzionati a presentare ulteriori liste, possano regolarsi in ordine alla scelta dei candidati, in modo da controbilanciare o fronteggiare le caratteristiche di quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

La nuova norma altro non dice e quindi tale sua laconicità e la sua scarsa urgenza sollecitano l’emersione di qualche perplessità. Ad esempio, non viene sterilizzato il rischio che la lista del consiglio uscente non consegua la maggioranza relativa dei voti espressi dall’assemblea, con la conseguenza che, in tal caso, il Cda uscente designerebbe i candidati destinati a occupare le poltrone attribuite nell’organo amministrativo ai rappresentanti dei soci di minoranza. Inoltre, non è fronteggiato il rischio che, mediante la lista del Cda, i managers “forti” perpetuino la propria presenza nel consiglio di amministrazione per un ripetuto numero di mandati.

Insomma, l’assenza di regolazione può comportare lo snaturamento di un istituto che, originatosi in sistemi (come quello statunitense) caratterizzato dalla presenza di società ad azionariato diffuso o polverizzato, nei quali dunque può risultare disagevole e comunque non rappresentativa la presentazione di liste da parte dei soci, possa essere invece utilizzato da soci forti, che usino il paravento del Cda uscente per presentare la propria lista, oppure da managers forti per perpetuare il proprio potere gestionale.

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