Iscrizione, residenza e domicilio equiparati
Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia che impattano sui delegati alla vendita
La riforma Cartabia, nel riformulare l'articolo 179 ter delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile sull’elenco dei delegati che provvedono alle operazioni di vendita, ha stabilito che l'iscrizione può essere chiesta solo nell'elenco del Tribunale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede (comma 4) e che non ci si può iscrivere a più di un elenco (comma 11).
I dubbi emersi nella fase iniziale per quei professionisti iscritti in un ordine territoriale diverso da quello di residenza, possono essere sciolti con una lettura sistematica: l'articolo 179-ter, comma 4 n. 3, mutua il contenuto dell'articolo 16, comma 2 n. 3 (nella formula previgente e non modificata) per l'Albo dei consulenti tecnici, in riferimento al quale i tribunali hanno assimilato, ai fini dell'iscrizione, il domicilio professionale alla residenza. Ciò in base all’articolo 16 della legge 526/1999: «Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza» (si veda anche la circolare del 14 marzo 2000 dalla direzione delle libere professioni del ministero della Giustizia).
È ragionevole presumere che ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono all'operazione di vendita sarà richiesta la residenza o il domicilio professionale nel circondario del tribunale. In riferimento al secondo aspetto, la nuova formulazione, in aderenza all'albo dei consulenti tecnici, prevedendo l'iscrizione presso un solo elenco ha provocato malumori tra le categorie interessate.
Tutte le proposte emendative sono imperniate sulla sostituzione del comma 12 dell’articolo 179-ter con «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello». La soluzione, però, contrasta con il principio del collegamento territoriale nomina/albo (se la nomina è distrettuale perché l'elenco rimarrebbe circondariale?) comune a tutti gli elenchi e genererebbe disfunzioni (è lecito dubitare che il comitato circondariale sarebbe legittimato a vigilare e sanzionare i delegati forestieri abituali). Si dovrebbe permettere l’iscrizione a più elenchi circondariali.