I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 6 al 15 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 460

Fornitura di energia termica per uso domestico: aliquota applicabile

Il numero 122), Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota nella misura agevolata del 10% alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.L'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini dell'Iva, anche se in regime di esenzione (Cm 7 aprile 1999, n. 82).Si ravvisa l'uso domestico dei prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell'ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'Iva (ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 4, Dpr 633/1972) anche negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi che ospitano collettività.Secondo l'agenzia delle Entrate, si applica l'aliquota Iva nella misura del 10% all'energia termica per uso domestico erogata al condominio di gestione, analogamente a quanto avviene alle forniture fatte nei confronti di condomìni ordinari dotati di un codice fiscale.La gestione autonoma (o autogestione) è una forma giuridica che attribuisce agli assegnatari degli alloggi (inquilini) la possibilità di gestire in forma diretta alcuni servizi, scegliendo direttamente l'impresa, controllandone l'operato e determinandone il costo.Ad esempio, gli assegnatari di alloggi degli Iacp, autorizzati dall'ente proprietario a provvedere all'amministrazione ordinaria degli immobili costituiscono un condominio di gestione, facoltizzato come tale a deliberare le spese per l'uso dei servizi comuni e a riscuotere le quote dei singoli assegnatari in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari.La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all'assegnazione dell'alloggio e non sul diritto di proprietà dell'immobile.Costituendo la forma giuridica dell'autogestione, un condominio di gestione, pur non potendosi configurare un condominio ordinario, avrebbe un rapporto diretto con la società fornitrice, in merito sia alla determinazione del costo del servizio di fornitura dell'energia termica sia al relativo controllo sull'operato della stessa società fornitrice.Ne consegue che, anche in tal caso, la società fornitrice dell'energia termica, potrebbe applicare l'aliquota Iva del 10%, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di fornitura di energia termica a favore di un ordinario condominio, formalmente costituito con attribuzione di un apposito codice fiscale.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 466

Iva agevolata per l'acquisto di auto per disabili: ammessa la nota di variazione

Nel caso in cui la situazione di disabilità psichica del minore (articolo 1, legge 97/1986), che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'aliquota Iva agevolata, sussista già al momento della compravendita dell'autovettura, ma relativamente alla quale solo successivamente al momento dell'acquisto il contribuente abbia ottenuto la documentazione idonea all'applicazione dell'agevolazione Iva, è possibile richiedere l'emissione di una nota di variazione in diminuzione (in tal senso anche la risposta a interpello 1 febbraio 2021, n. 69).La documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica è la seguente: a) verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3, legge 104/1992 derivante da disabilità psichica; b) certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (oggi emesso dall'Inps).Per l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta, anche in caso di agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, le certificazioni devono essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo.

Iva/Dichiarazione e registri

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 luglio 2021

Precompilata Iva e bozze dei registri Iva e delle Lipe: modalità attuative

Il provvedimento stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell'agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche dell'Iva (Lipe) e della dichiarazione annuale Iva.E' stata individuata anche la platea dei destinatari, nonché le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e dei loro intermediari delegati.In via sperimentale, i dati riguarderanno le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei documenti, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva).Il provvedimento, nello specifico, individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti Iva.Da tale platea sono esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva.Sono esclusi dalla platea anche i soggetti nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti. Sono escluse, infine, ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell'Iva: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell'Iva e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.Sono altresì esclusi coloro che erogano prestazioni sanitarie. I soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva «per cassa» sono esclusi dalla platea sperimentale solo per l'anno 2021Per questi soggetti viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, Dpr 633/1972, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, Dpr 600/1973.L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973.In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l'accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l'operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.Il provvedimento disciplina, infine, la memorizzazione da parte dell'agenzia delle Entrate dei dati dei registri convalidati o integrati e la relativa consultazione da parte dei soggetti Iva o dei loro intermediari, nonché le regole di trattamento dei dati e i profili relativi alla sicurezza per la protezione degli stessi.

Iva/Applicazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 luglio 2021, n. 471

Separazione delle attività nel settore immobiliare: opzione per l'applicazione separata dell'imposta

Vengono fornite indicazione circa l'esercizio dell'opzione per l'applicazione separata dell'Iva, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, Dpr 633/1972, per l'attività di sviluppo e di riqualificazione immobiliare.Generalmente, i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti ai fini Iva, applicano l'imposta in modo unitario e cumulativo per tutte le attività, determinando l'Iva dovuta con riferimento al volume d'affari complessivo.Tale regola, però, subisce delle deroghe nel caso di separazione, obbligatoria o facoltativa, delle attività, ancorché in questi casi i soggetti mantengono una posizione unitaria nei confronti dell'Erario e sono titolari di un unico numero di partita Iva.Si ricorda che l'opzione per la separazione dell'Iva è generalmente possibile per le attività che hanno diversi codici attività. Tuttavia, nel settore immobiliare, l'opzione è ammessa anche in presenza di un unico codice attività, quando vengano effettuate, non occasionalmente: a) locazioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa (esenti da imposta) e locazioni di fabbricati strumentali o di altri immobili (attività con unico codice 68.20.01); b) cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa (esenti da imposta) e locazioni di fabbricati strumentali o di altri immobili (attività con unico codice 68.10.00).Nel caso oggetto di interpello, viene chiarito che, se in aggiunta alle attività di locazione e cessione di fabbricati, un soggetto svolge un'attività di sviluppo e riqualificazione di immobili non abitativi (codice attività 41.20.00), trattandosi di un'attività differente, è possibile optare per l'applicazione separata dell'Iva.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 luglio 2021, n. 473

Iva sull'acquisto di carburante: detrazione ammessa per l'intermediario

Il documento si esprime in relazione al trattamento Iva dell'attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti (autotrasportatori).In particolare, viene chiarito che, l'acquisto di carburante presso le stazioni di servizio, destinato ad essere somministrato, tramite un intermediario che opera per conto delle stesse, a clienti finali, l'Iva può essere detratta integralmente dall'intermediario.Nel caso di specie si evidenziano due rapporti: a) uno di commissione alla vendita tra un commissionario, che esercita l'attività di somministrazione di carburante, e le stazioni di servizio che, in qualità di committenti, erogano il carburante; b) uno di somministrazione tra il commissionario che, in nome proprio ma per conto delle stazioni di servizio (committenti), somministra il carburante ai clienti finali.Il commissionario, vendendo il carburante di proprietà delle stazioni di servizio, non subisce l'indetraibilità dell'Iva in quanto il carburante non entra nella sua disponibilità, dato che agisce in qualità di intermediario e non di consumatore finale del bene/servizio acquistato.Quanto alla modalità di fatturazione: a) i committenti devono annotare nel registro dei corrispettivi l'ammontare delle cessioni di carburante effettuate e devono emettere fattura nei confronti del commissionario entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni di carburante; b) il commissionario può emettere fattura nei confronti dei propri clienti entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (trattandosi di cessioni effettuate nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera b), Dpr 633/1972.

Bollo/Atti esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 465

Istanze di rateizzazione: esenti da imposta

Le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali (Ici, Imu, Tasi, Tari, tassa di soggiorno) sono esenti dall'imposta di bollo.In linea generale, le istanze rivolte alla pubblica Amministrazione, che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio.Esistono, però, le esenzioni previste dalla Tabella B, allegata al Dpr 642/1972 che individua atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tra di essi, la tabella prevede l'esenzione per le «istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime».In ragione di quanto illustrato, l'agenzia delle Entrate ritiene che anche le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi a oggetto i tributi locali devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo per il disposto dell'articolo 5, comma 5, Tabella B, allegata al Dpr 642/1972.

Agevolazioni/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 462

Pensionati esteri che si trasferiscono in Italia: applicazione dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dell'Irpef, prevista dall'articolo 24-ter del Tuir, applicabile ai redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno d'Italia, è applicabile anche alle polizze assicurative con finalità previdenziali, perché volte a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria.L'agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia.Il citato articolo 24-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 273, legge 145/2018, prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione […] erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza […] in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti […] possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, […] ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione».Per accedere al regime è dunque richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni del Mezzogiorno aventi le caratteristiche specifiche. Considerata la ratio della normativa in esame, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.L'opzione è: a) esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; b) valida per i primi 9 periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui l'opzione diviene efficace; c) esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.Per l'accesso al regime agevolato è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri.Al riguardo, l'agenzia delle Entrate osserva che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati. Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.Con riferimento al caso di specie, l'istante è beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale finlandese, che ha la funzione di consentire all'assicurato di integrare la pensione obbligatoria. Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa, si ritiene che l'istante, per queste stesse prestazioni, possa accedere al regime fiscale di favore dall'anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia.

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposte Interpello 8 luglio 2021, nn. 468 e 470 e 12 luglio 2021, n. 472

Contributo a fondo perduto: calo del fatturato e limite dei ricavi

Con diverse risposte vengono forniti chiarimenti in ordine al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).Le precisazioni riguardano i seguenti aspetti.

1) La concorrenza dei rimborsi spese ai fini del calo del fatturato del 30% (risposta 470). Ai fini della determinazione del requisito del calo del fatturato del 30% e dell'ammontare dei compensi non sono incluse le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate (articolo 15, comma 1, numero 3, Dpr 633/1972). Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente. Il chiarimento si applica a professionisti, a soggetti che producono reddito d'impresa e, in ogni caso, a coloro che fruiscono del regime forfettario (Cm 5/E/2021, paragrafo 3.3).

2) Il calcolo del contributo per i distributori di carburante in caso di cambio attività (risposta 468). Nel caso di specie, l'istante svolge l'attività di lavaggio auto (codice ATECO 45.20.91) avendo precedentemente chiuso l'attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione in data 11 luglio 2019. Secondo l'agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto dovrà fare riferimento solo ai dati riguardanti l'attività di lavaggio auto. Ne consegue che in relazione all'attività di distributori di carburante, che non risulta più attiva, non possono applicarsi i criteri di calcolo del contributo per i distributori di carburante che consentono di determinare l'ammontare dei ricavi o compensi, da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima di 10 milioni di euro, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

3) Il calo del fatturato (risposta 472). Viene ribadito che, ai fini della verifica del calo di fatturato, vanno considerate tutte le somme che costituiscono il «fatturato» del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi o compensi che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non dev'essere riferito esclusivamente ai ricavi o ai compensi. Nel caso di specie una società immobiliare deve includere nel calcolo del fatturato 2019 anche le cessioni di terreni agricoli (operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), Dpr 633/1972). Si tratta di un principio già espresso – in relazione alle somme derivanti dalla cessione di terreni non edificabili – anche qualora per la stessa non è stata emessa la fattura (Cm 14 maggio 2021, n. 5/E, quesito 3.7; cfr. anche risposta a interpello 15 settembre 2020, n. 350 e prassi ivi citata).

Agevolazioni/Bonus adeguamento luoghi di lavoro

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, n. 469

Adeguamento dei luoghi di lavoro: credito d'imposta anche per il software

Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, previsto dall'articolo 120, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), è riconosciuto anche relativamente alle spese per l'acquisto di software vari in ambito alberghiero/ristorazione.Nel caso specifico si tratta di un software di gestione alberghiera utilizzabile ovunque si disponga di una connessione a internet (con gestione in cloud e non su postazione fissa) che consente: alla clientela e al personale di effettuare il check-in e il check-out e le altre operazioni di front-office reception a distanza, evitando il contatto col personale all'arrivo in struttura e in partenza; al personale dipendente di poter lavorare da remoto in modalità smart working e di gestire diverse strutture ricettive a distanza contemporaneamente.Il bonus spetta anche per il software, nonché per il relativo hardware, da utilizzare nei ristoranti per la dematerializzazione dei menù, nonché per la gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto. Tale investimento consente di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti quali menù e comande, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche. Restano, invece, escluse le spese relative all'acquisto degli hardware che non risultano parte integrante e indispensabile per l'uso dei programmi menzionati.È, invece, stato escluso dal beneficio l'acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita online dei servizi offerti alla clientela (il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di e-commerce). Tale investimento, secondo l'agenzia delle Entrate, è senz'altro finalizzato a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture. Inoltre, la possibilità che detti software siano utilizzati dai dipendenti fuori dalla sede ordinaria di lavoro (in smart working) appare una funzione, in questo caso, meramente accessoria ed eventuale.

Agevolazioni/Bonus sanificazione luoghi di lavoro

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 luglio 2021

Sanificazione ambienti di lavoro: modello di istanza per ottenere il credito d'imposta

L'agenzia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione previsto dal Decreto Sostegni bis.Con l'articolo 32, Dl 73/2021 viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19.Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite dei fondi stanziati (200 milioni di euro).Pertanto, la misura del 30% è teorica, in quanto l'effettivo importo spettante deriverà dall'analisi che farà l'agenzia delle Entrate al fine di rispettare le risorse disponibili.A tal fine si rende necessario presentare apposita istanza – approvata con il provvedimento in esame - in cui verranno comunicate le spese sostenute nel periodo anzidetto. L'istanza andrà presentata (telematicamente) nel periodo 4 ottobre-4 novembre 2021. In tale periodo è, inoltre, possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa o la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicatoAl fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.Tale percentuale effettiva – che sarà resa nota con provvedimento dell'agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021 – è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.Il credito d'imposta potrà essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all'importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile. Non si applicano i limiti alle compensazioni.Non viene prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, com'era consentito dall'articolo 122, Dl 34/2020 per l'analogo credito stabilito dall'articolo 125, Dl 34/2020.

Immobili/Superbonus 110%

Legge 1° luglio 2021, n. 101, GU 6 luglio 2021, n. 160

DL PNRR: conversione in legge

La legge, in vigore dal 7 luglio 2021, converte il Dl PNRR che, tra le altre cose, sposta in avanti alcuni termini che riguardano il Superbonus 110%, dando così maggior tempo a determinati soggetti per beneficiare dell'agevolazione (articolo 1, comma 3).

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, nn. 461 e 464

Detrazione del 110%: le pertinenze contano per il limite di spesa ma non per il numero massimo di unità

Circa l'agevolazione fiscale – detrazione del 110% di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 – viene chiarito che: 1) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, il Superbonus spetta anche per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche (articolo 119, comma 9, lettera a), Dl 34/2020). Ai fini della verifica del limite delle quattro unità immobiliari le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Pertanto, può beneficiare del Superbonus il soggetto che è unico proprietario di un intero edificio composto da 8 unità immobiliari, di cui 3 unità abitative non di lusso e cinque unità pertinenziali (risposta 461); 2) diversamente, le pertinenze sono incluse ai fini della verifica del limite di spesa su cui determinare la detrazione. Pertanto, può beneficiare del Superbonus il soggetto che è unico proprietario di un fabbricato composto da 2 unità abitative e 3 unità pertinenziali (come definite dalla Cm 98/E/2000): in relazione agli interventi sulle parti comuni dell'edificio andranno considerate, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le pertinenze (risposta 464).

Regime forfetario/Ritenuta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 463

Medici in regime forfetario con incarichi Covid-19: la ritenuta d'acconto non va operata

Il chiarimento riguarda il regime fiscale dei compensi erogati a medici in regime forfetario, chiamati a intervenire durante l'emergenza Covid-19. Tali compensi non rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir), laddove il contratto sia stipulato con un professionista del settore dotato di partita Iva. Risultano invece attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale (articolo 53, comma 1, del Tuir).In tal caso, qualora i medici, ancorché abbiano ottenuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), attestino di essere dotati di partita Iva ed il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore per la fruizione del regime forfetario (articolo 1, commi da 59 a 84, legge 190/2014), la ritenuta d'acconto sui compensi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo (articolo 25, Dpr 600/1973) non dovrà essere operata. Laddove i contribuenti in regime forfetario abbiano erroneamente subito delle ritenute, le stesse potranno essere chieste a rimborso oppure scomputate in dichiarazione.Per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall'attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, occorre stabilire se sussista una connessione tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo. In sostanza, nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo sussiste un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione – sia tipici che atipici – inerenti l'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente. In tal caso, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e non si qualificano fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Operazioni straordinarie/Elusività

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 459

Scissione di immobile poi locato: operazione non elusiva

Va esclusa la natura elusiva di un'operazione di scissione parziale proporzionale di un complesso aziendale seguita dalla successiva locazione dell'immobile (presso il quale la scissa esercita l'attività produttiva) trasferito attraverso questa operazione a favore della società scissa. La locazione dovrà essere fatta ad un canone congruo.La scissione consente alle società partecipanti di separare le rispettive attività (cioè l'attività industriale, esercitata dalla scissa Alfa da quella di gestione del patrimonio immobiliare, esercitata da Beta) e di proseguire la propria operatività in ciascuno dei due settori.

Redditi di lavoro dipendente/Smart working

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 458

Smart working svolto in Italia da soggetti distaccati all'estero

Il caso riguarda il trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolgono l'attività lavorativa in Italia, in smart working, e non nel Paese (estero) dove erano stati distaccati.La fattispecie ha ad oggetto alcuni dipendenti assunti dalla capogruppo italiana, con contratto italiano, e distaccati presso le consociate cinesi, che nel gennaio 2020 sono rientrati in Italia a causa della pandemia, continuando a svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, sempre a beneficio della società distaccataria cinese, fino al loro rientro in Cina avvenuto a luglio 2020, ovvero oltre la soglia dei 183 giorni.Per valutare la rilevanza reddituale in Italia dei redditi di lavoro dipendente prodotti dai lavoratori occorre esaminare le disposizioni dell'ordinamento interno e l'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificato con legge 376/1989.Sul punto, l'agenzia delle Entrate chiarisce che: a) la remunerazione dei dipendenti è imponibile in entrambi gli Stati in quanto è erogata da un datore di lavoro residente in Italia. La conseguente doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina, Stato di residenza dei lavoratori dipendenti; b) circa la residenza fiscale dei dipendenti (che hanno soggiornato in Italia per oltre 183 giorni), secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che tenga conto dell'emergenza Covid, occorre far riferimento ai criteri generali (articolo 2 del Tuir), la cui applicazione prescinde dalla circostanza che un'eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata da motivi legati alla pandemia. Nell'esaminare le disposizioni convenzionali, vanno considerate le cd. «tie breaker rules» stabilite dal Trattato, si osserva che queste fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente. L'agenzia delle Entrate osserva come una persona fisica iscritta all'AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito dell'emergenza sanitaria potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni interne, in quanto risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d'imposta. Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai citati criteri convenzionali. In particolare, nell'ipotesi in cui il soggetto disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri; il conflitto di residenza sarà solitamente risolto usando il criterio del «soggiorno abituale». Quanto a quest'ultimo riferimento non basta semplicemente determinare in quale dei due Stati contraenti l'individuo ha trascorso più giorni durante il periodo interessato. Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale, occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della routine regolare della vita di un individuo. Inoltre, l'analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente per poter accertare tali aspetti evitando l'influenza di situazioni transitorie.Per i motivi illustrati, nella fattispecie in esame si ravvisa lo svolgimento in Italia della prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti e, di conseguenza, non può trovare applicazione la disciplina che determina il reddito del lavoratore sulla base delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).

Redditi di lavoro dipendente/Somme indebitamente percepite

Circolare agenzia delle Entrate 14 luglio 2021, n. 8/E

Restituzione al sostituto d'imposta di somme tassate in anni precedenti

Sono forniti chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle disposizioni in tema di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti (articolo 150, Dl 34/2020). Al fine di limitare l'insorgere di contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, la norma citata ha introdotto il comma 2-bis nell'articolo 10 del Tuir al fine di prevedere una modalità di restituzione «al netto» in aggiunta a quella «al lordo» della ritenuta prevista all'articolo 10, lettera d-bis, del Tuir.In particolare contiene indicazioni in ordine a: somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite al momento della percezione; restituzione al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita al momento della percezione; determinazione dell'importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti; calcolo del credito d'imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d'imposta; momento di utilizzo del credito d'imposta; diritto al credito d'imposta; decorrenza delle disposizioni. In relazione all'applicabilità retroattiva dell'articolo 150 alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, prevista dalla norma in esame laddove fa salvi i rapporti definitivi al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), viene precisato che la norma non si applica se a tale data: a) il contribuente abbia già restituito le somme indebitamente percepite «al lordo»; b) una sentenza passata in giudicato abbia stabilito che la restituzione debba avvenire «al lordo»; c) sia già in corso un piano per la restituzione rateale delle somme «al lordo» delle ritenute operate all'atto dell'erogazione (salvo si possa addivenire ad un nuovo accordo).Se le somme indebitamente percepite sono state restituite «al lordo», resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 14 luglio 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di giugno 2021

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 2021. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del Tuir, nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Transazioni commerciali/Interessi

Comunicato Mef 13 luglio 2021, GU 13 luglio 2021, n. 166

Ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: saggio degli interessi

È stato pubblicato il comunicato con cui il Mef fissa il saggio degli interessi (a cui si applica la maggiorazione) da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 231/2002.Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2021 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento (misura invariata rispetto a quella del primo semestre).La maggiorazione prevista nel caso in cui non vengano rispettati i termini di pagamento è fissata all'8%, ai sensi dell'articolo 2, Dlgs 192/2012 (così il tasso effettivo è dell'8%).Si ricorda che la disciplina è applicabile anche ai lavori pubblici (articolo 24, commi 1 e 2, legge 30 ottobre 2014, n. 161).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 12 luglio 2021, n. 46/E

Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale: codice tributo

È stato istituito il codice tributo 6943 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 8, Dl 19 maggio 2020, n. 34.Si tratta del bonus riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, alle società conferitarie per gli aumenti del proprio capitaleIl credito spetta nella misura del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite il modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.Le società che intendono fruire del credito d'imposta provvedono ad inviare l'istanza, nel periodo 1° giugno - 2 novembre 2021, esclusivamente tramite il software «CreditoRafforzamentoPatrimoniale» (provvedimento agenzia delle Entrate 11 marzo 2021, n. 67800).L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate, nella sezione «Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 luglio 2021, n. 47/E

Agevolazioni per imprese e professionisti nella zona franca urbana: codice tributo

L'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo Z164 per l'utilizzo – tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali Entratel/Fisconline – delle agevolazioni previste dal Decreto Agosto a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (articolo 46, Dl 50/2017). Con Dm Mise 9 luglio 2021 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni.In particolare, l'articolo 57, comma 6, Dl 104/2020 è intervenuto per disporre la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021.