Come fare perAdempimenti

Intrastat, cosa cambia dopo il restyling dei modelli

di Simona Ficola

  • Quando Entro il 7 marzo 2022

  • Cosa scade Primo invio del nuovo modello Intra 1-sexies per le operazioni di call-off stock

  • Per chi Soggetti che realizzano operazioni intra Ue

  • Come adempiere Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Dallo scorso 1° gennaio i modelli Intrastat hanno cambiano veste.

Infatti, con la determinazione del Direttore generale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2021, n. 4893869, sono stati approvati, d’intesa con l’agenzia delle Entrate e l’Istat, i nuovi modelli Intrastat - gli elenchi riepilogativi da presentare ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del Dl 331/1993 - e le relative istruzioni e tracciati, che vanno ad aggiornare l’allegato XI e l’allegato XII delle precedenti determinazioni del 2010 e 2018.

Anzitutto, con il recepimento in Italia di una delle novità introdotte dalle c.d. quick fixes viene creato il nuovo modello Intra 1-sexies in cui vanno indicate tutte le informazioni collegate alle transazioni intra-Ue realizzate in base al contratto di “call-off stock”.

Nei modelli Intrastat, inoltre, in base alle novità previste dal regolamento Ue 2020/1197, viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le cessioni intra-Ue di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.

Infine, vengono previste talune semplificazioni, come ad esempio l’eliminazione dell’obbligo, per gli acquisti intraunionali di beni e di servizi, della presentazione rispettivamente dei modelli con cadenza trimestrale e vengono introdotte altresì alcune semplificazioni per le transazioni di valore inferiore a 1.000 euro.

I modelli Intrastat vanno presentati esclusivamente in via telematica, all’agenzia delle Dogane mediante il nuovo Programma Intr@Web o all’agenzia delle Entrate.

L’iniziale scadenza per l’invio dei modelli, fissata al 25 febbraio, è stata prorogata al prossimo 7 marzo.

2Il call-off stock e la compilazione dell’Intra-sexies

Il call-off stock, noto anche come “consigment stock”, è uno schema contrattuale che ricorre spesso nella pratica degli scambi internazionali e che quindi interessa una molteplicità di operatori.

Nonostante il suo impiego diffuso nel mondo degli affari, questo contratto è rimasto per lungo tempo privo di una disciplina normativa espressa sul piano fiscale, non essendo prevista una norma ad hoc.

Ebbene, data l’esigenza di armonizzare la disciplina di questo accordo contrattuale, è stato introdotto nella direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva (Ue) n. 2018/1910, l’articolo 17-bis, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020, recepito nel nostro ordinamento con l’articolo 38-bis e l’articolo 41-bis del Dl 331/1993, in termini speculari, rispettivamente in riferimento al lato degli acquisti e a quello delle cessioni dell’intera operazione che si svolge sul piano Ue.

L’operazione, quindi, si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario dei beni.

La norma individua anche il termine entro cui la suddetta operazione deve essere perfezionata: dodici mesi dall’arrivo dei beni.

Il decorso del termine senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi rientrino nello Stato membro di partenza, comporta l’applicazione della regola generale secondo cui i beni configurano operazioni intracomunitarie assimilate, con un trasferimento a sé stessi, con il conseguente obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale Iva nello Stato di arrivo dei beni.

Affinché possano essere correttamente utilizzate le norme semplificative sul call-off stock, il legislatore unionale ha previsto una serie di condizioni che devono essere soddisfatte.

Il call-off stock nella normativa interna. Le semplificazioni previste per le operazioni che rientrano nel c.d. call off stock, sono soggette a particolari condizioni che devono essere soddisfatte affinché la specifica normativa possa essere applicata.

In particolare, un adempimento volto al costante monitoraggio della movimentazione dei beni oggetto del contratto, è la tenuta di un apposito registro della movimentazione dei beni, sia da parte del soggetto che trasferisce i beni, sia dal destinatario degli stessi.

In realtà, questo adempimento non è nuovo nel panorama domestico dove l’articolo 50 del Dl 331/1993, prevede l’obbligo di tenuta di un registro di movimentazione per i beni che vengono trasferiti da un paese all’altro della Comunità, in base ad un titolo diverso dal trasferimento di proprietà.

Tale registro, meglio noto come “registro di carico e scarico”, viene tenuto dall’operatore per rilevare le movimentazioni in entrata ed in uscita dei beni dal territorio dello Stato.

La tenuta di questo registro è volta anche a vincere la presunzione di acquisto o di cessione di cui al Dpr 441/1997.

Altro adempimento fondamentale per la corretta documentazione delle operazioni in commento è la trasmissione degli elenchi riepilogativi, conosciuti come elenchi Intrastat, con l’annotazione del numero identificativo Iva del soggetto individuato come “acquirente” nello Stato membro di destinazione dei beni.

Detto obbligo si inserisce nel più ampio panorama delle c.d. quick fixes (di cui fa parte anche la norma in commento sul call-off stock) che, fra le linee di intervento previste dallo scorso 1° gennaio 2020, prevedono quale requisito sostanziale (e non più meramente formale) per l’operatività in ambito intraunionale, il possesso di un numero identificativo Iva in uno Stato membro, nonché la presentazione di un elenco riepilogativo, in cui sia inserito il numero di identificazione Iva dell’acquirente, incluso nell’elenco Vies.

Questo è stato reso possibile con l’introduzione del nuovo modello Intra-sexies in cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro.

Il nuovo modello è molto semplificato e prevede la rilevazione delle informazioni della sola identità e del codice Iva attribuito al soggetto destinatario.

Questa novità è stata recepita in ambito domestico dal decreto 192 del 5 novembre 2021 che ha integrato l’articolo 41 del Dl 331/1993, dedicato alle cessioni intracomunitarie, con l’introduzione del comma 2-ter in cui viene esplicitato che la cessione può considerarsi non imponibile a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia debitamente compilato l’elenco Intrastat.

3L’origine non preferenziale nel modello

In recepimento alle norme contenute nel regolamento Ue 2020/1197 è stato previsto l’obbligo di inserire nel modello Intrastat, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti intra Ue a seguito di cessioni intraunionali.

La questione dell’origine delle merci si presenta sempre complessa ed impone una corretta ed attenta gestione dei flussi informativi interni di ciascuna impresa.

L’origine non preferenziale interessa di fatto la totalità dei prodotti e si presenta come un obbligo sempre presente nella vita dell’azienda.

Ogni prodotto in fase di commercializzazione, infatti, reca una indicazione di origine che si sostanzia nel c.d. “made in”.

Per attestare l’origine di un prodotto, questo deve rispondere alle regole doganali vigenti in materia di origine non preferenziale: la certificazione è di competenza della Cciaa.

In particolare, per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguarda più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata; per i beni non unionali, invece, bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che ora devono organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.

Il tema dell’origine non preferenziale, infatti, investe per la prima volta gli scambi intra Ue e impone una riflessione sui processi di tracciabilità ed eventuale lavorazione posta in essere per attribuire il giusto “made in” sui beni in acquisto e vendita intra Ue.

4Le semplificazioni, le novità e le regole comuni

Per i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010, sono tenuti a presentare i modelli intrastat acquisti e servizi ricevuti, solo ai fini statistici.

In un’ottica di semplificazione, per il modello Intra 2-bis dedicato agli acquisti Intra Ue, viene abolito l’obbligo di presentazione trimestrale e viene innalzata la soglia per la presentazione mensile ad euro 350mila (in precedenza tale soglia era fissata a 200mila euro), relativamente agli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti.

Anche per il modello dedicato ai servizi Intra Ue ricevuti – modello Intra 2-quater - viene abolito l’obbligo di presentazione con cadenza trimestrale, mentre resta invariata le soglia di esonero prevista per la periodicità mensile.

Tale soglia fa riferimento all’ammontare totale trimestrale dell’acquisto di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/19972, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro. Ulteriori semplificazioni, relativamente all’Intra 2-bis, prevedono che non sia più necessaria la compilazione delle informazioni relative a Stato e al codice identificativo Iva del fornitore, né l’ammontare delle operazioni in valuta; mentre per l’Intra 2-quater prevedono l’abolizione dell’obbligo di fornire le informazioni relative al codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

Sempre in tema di semplificazione, la determinazione dell’agenzia delle Dogane prevede una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra Ue, relativamente alle spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro.

È previsto, infatti, per questa tipologia di trasferimenti che non è più necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico – 99500000.

Infine, altra novità riguarda la compilazione del codice della “natura della transazione”.

È necessario, infatti, indicare la ragione del trasferimento: acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi. In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (Colonna B).

5Le modalità e i termini di presentazione

I modelli Intrastat vanno presentati esclusivamente in via telematica, all’agenzia delle Dogane mediante il nuovo Programma Intr@Web, direttamente dall'operatore ovvero tramite intermediario abilitato oppure all'agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico, tramite i canali Entratel ovvero tramite intermediario abilitato.

Le novità e le nuove soglie si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Restano quindi confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

6Sanzioni

Secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, del Dlgs 471/1997, sono previste sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero per l’incompleta, inesatta o irregolare compilazione.

Più in dettaglio, per l’omessa presentazione ovvero per la presentazione di un elenco incompleto, inesatto o irregolare, si applica la sanzione da 500 a 1.000 euro, mentre per la tardiva presentazione (entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio), si applica la sanzione ridotta al 50% (da 250 a 500 euro).

È possibile procedere con il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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