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Pagamenti Pos, novità anche per gli intermediari

di Paola Bonsignore e Agnese Menghi

  • Quando Dal 30 giugno 2022

  • Cosa scade Applicazione di sanzione pecuniaria se negato ai clienti pagamento con carte di debito o credito

  • Per chi Esercenti attività di impresa ed i liberi professionisti

  • Come adempiere Con Pos per il tramite di prestatori di servizi di pagamento autorizzati

1In sintesi

Tra le varie misure il decreto Pnrr 2 (articolo 18) ha introdotto l’anticipazione al 30 giugno 2022 dell’applicazione di un sistema sanzionatorio in capo agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che non accettano i pagamenti tramite Pos («Point of sale»), sia che si tratti di rapporti con soggetti privati (B2C) che con soggetti esercenti attività di impresa (B2B).

La sanzione sarà pari a euro 30, maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento elettronico.

2I soggetti obbligati

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’articolo 15, comma 4, Dl 179/2012, aveva introdotto per gli esercenti attività di impresa, arte o professione l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di credito o debito tramite i cosiddetti Pos, salvo il caso di oggettivi problemi tecnici.

Tale obbligo, però, è passato in sordina tra gli addetti ai lavori in quanto nonostante fossero stati previsti una serie di incentivi, nella forma di crediti di imposta, per agevolare le imprese ad allinearsi con la norma in assenza di un sistema sanzionatorio, non tutti, in particolare i professionisti si sono dotati di tale strumento elettronico.

3Il credito d’imposta sulle commissioni

L’articolo 22 del Dl 124/2019 ha introdotto per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973.

Tale credito spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’articolo 11-bis del Dl 73/2021 aveva potenziato il credito per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, elevando l’ammontare del credito dal 30% al 100% delle commissioni maturate nel periodo dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022; sempreché il beneficiario adottasse:
• strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (comma 3 dell’articolo 2, del Dlgs 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
• sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del Dlgs 127/2015).

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400mila euro.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito in quelle relative ai periodi di utilizzo.

Il credito d’imposta in commento:
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Con il provvedimento 6 agosto 2021 sono state individuate le modalità attuative.

Infine, si ricorda che l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime de minimis.

Per effetto delle modifiche apportate dal Dl 146/2021 gli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento elettronico (es. banche), devono trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati identificativi dei suddetti strumenti messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

4Il credito d’imposta per l’acquisto

L’articolo 11-bis del Dl 73/2021 aveva introdotto l’articolo 22-bis del Dl 124/2019 recante la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

L’agevolazione era riconosciuta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuavano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistavano, noleggiavano o utilizzavano strumenti che consentivano di pagare con carte di credito o debito.

Il credito era parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti ed era riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
• 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro;
• 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Dal 2022, e sempre fino al 30 giugno, è stato previsto un aumento delle percentuali del credito e del limite di spesa.

Infatti quest’ultimo è stato elevato ad euro 320 per soggetto e la misura del credito è diventata pari al:
•100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200mila euro;
•70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
•40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il credito è:
• utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997 successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito in quelle relative ai periodi di utilizzo;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
• l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime de minimis.

5Le sanzioni

Il Dl 152/2021 con l’articolo 19-ter ha introdotto specifiche sanzioni per coloro che nei rapporti B2B e B2C non accettano i pagamenti, qualunque sia l’importo, con strumenti elettronici tramite Pos (carte di debito e credito) pari ad euro 30 oltre il 4% del valore della transazione.

In origine tali sanzioni dovevano essere applicate a decorrere dal 1° giugno 2023 ma il decreto 36/2022 ne ha anticipato l’efficacia disponendone la vigenza a decorrere dal 30 giugno 2022.

Inoltre, non è possibile applicare l’istituto dell’oblazione amministrativa (articolo 16. legge 689/1981) secondo il quale, l’esercente in caso di contestazione (immediata o tramite notifica) avrebbe potuto entro 60 giorni pagare un terzo del massimo della sanzione oltre alle spese del procedimento.

6I prestatori di servizi di pagamento

Il decreto Pnrr 2, porta un’ulteriore novità, sempre nell’ambito dell’utilizzo del Pos che riguarda, però, gli intermediari che mettono a disposizione i sistemi di pagamento digitale, i quali dovranno trasmettere al Fisco i dati e l’importo di tutte le transazioni elettroniche giornaliere a prescindere che si tratti di soggetti privati o partite Iva.

Sul punto l’agenzia delle Entrate con provvedimento 253155 del 30 giugno scorso ha individuato i termini, le modalità e le informazioni da trasmettere ad opera dei prestatori di servizio di pagamento autorizzati (ex articolo 1 comma 1, lett. g), Dlgs 11/2010).

Nello specifico tali soggetti, operanti nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle Entrate tramite PagoPA le seguenti informazioni:
• il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
• il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
• il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
• l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
• la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
• la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
• la data contabile delle operazioni;
• l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
• il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 ed entro il 31 ottobre 2022 quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

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