Adempimenti

Alto mare e noleggio, trasmissione al Fisco a rischio cortocircuito

Il modello può essere inviato dal 15 luglio e contiene in realtà due distinte dichiarazioni

ADOBESTOCK

di Giampaolo Giuliani

Il 15 giugno è stato pubblicato il provvedimento delle Entrate 151377 con cui è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) da usare per rendere due diversi tipi di dichiarazione:

1 la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto (articolo 7-sexies del Dpr 633/1972, quadro A del modello);

2 la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità (articolo 8-bis del Dpr 633, quadro B).

Nel rispetto dello Statuto del contribuente, il provvedimento entrerà in vigore il 60° giorno, dunque il 14 agosto, ma la dichiarazione potrà essere inviata già dal 15 luglio. A partire da quest’ultima data, i cessionari o committenti che non vorranno essere incisi da imposta o vorranno esserlo solo parzialmente (nel caso di utilizzo delle imbarcazioni da diporto fuori dalle acque unionali è prevista una parziale territorialità) dovranno presentare la dichiarazione direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica all’Agenzia. A sua volta, il Fisco rilascerà una ricevuta telematica con il numero di protocollo di ricezione, che dovrà essere annotato nelle fatture emesse dai cedenti o dai prestatori riferite alle operazioni di cui agli articoli 7-sexies o 8-bis citati.

Le differenze con gli esportatori abituali

Viene riprodotta una procedura simile a quella per gli esportatori abituali, quando inviano ai propri fornitori la lettera d’intento per ricevere fatture in regime di non imponibilità. Ma tra i due iter ci sono differenze. La più rilevante è che la dichiarazione potrebbe essere resa anche da privati (per il solo noleggio) e da soggetti non residenti (sia per il noleggio, sia per l’alto mare), i quali saranno costretti a rapportarsi con il Fisco italiano. Inoltre, sono previste dichiarazioni preventive e consuntive sulle prestazioni di noleggio di imbarcazioni da diporto, mentre per la navigazione in alto mare sono previste solo dichiarazioni integrative.

Questo dipende dal fatto che per le prestazioni di servizi di locazione delle imbarcazioni da diporto è necessario determinare la percentuale esatta di effettivo utilizzo nelle acque della Ue, informazione che può essere conosciuta soltanto a consuntivo, per cui dichiarazioni preventive rilasciate in caso di acconto o di anticipati pagamenti vanno rettificate.

Diversamente, per la navigazione di alto mare, deve essere attestato Jche la nave effettui nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%, per cui – nel caso ciò non avvenisse – il modello e le istruzioni indicano che è necessario procedere soltanto ad una integrazione della precedente dichiarazione. Ad ogni modo, la necessità di trasmettere più di una dichiarazione per correggere o integrare la precedente determinerà un ampio impiego di note di variazione con i prevedibili problemi connessi all’incasso di una maggiore imposta non applicata in precedenza.

I fattori di incertezza

Tutto ciò creerà difficoltà non di poco conto, in particolare modo per le dichiarazioni rese da privati o da operatori economici non residenti. Ci si deve domandare, inoltre, che grado di veridicità potranno avere queste dichiarazioni quando sono rese da soggetti non stabiliti o non identificati, ai quali si impone l’obbligo di una dichiarazione; in queste ipotesi, tuttavia, risulta incerta la possibilità di applicare delle sanzioni quando le attestazioni risultino mendaci o irregolari o, ancora, non integrate a consuntivo.

Per come si esprime la norma – articolo 1, comma 710, legge 178/2020 – in caso di noleggio, in capo all’utilizzatore (anche al soggetto non residente), c’è la sanzione al 30% della maggiore imposta dovuta oltre agli interessi; mentre in caso di dichiarazione mendace per la navigazione in alto mare è prevista (articolo 7, comma 3-ter, Dlgs 471/1997) nei confronti del cessionario/committente una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta. Evidenti le difficoltà di applicazione. Per contro è previsto che il prestatore o il cedente sia responsabile dell’Iva dovuta,di eventuali sanzioni e interessi, salvo il caso in cui indichi in fattura il codice di protocollo telematico rilasciato dalle Entrate che, di fatto, attesta l’avvenuto riscontro della regolarità dell’invio della dichiarazione da parte del cessionario/committente.

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